31990R0050

REGOLAMENTO (CEE) N. 50/90 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1990 che modifica, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1990 pag. 0020 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 50/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1990

che modifica, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che durante le campagne di commercializzazione da 1987/1988 a 1990/1991, venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale e che tale aiuto è fissato in 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché alla raffinazione delle quantità di zucchero greggio di barbabietola raccolta nella Comunità che usufruisca già dell'aiuto alla raffinazione, in base all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 e a norma del regolamento (CEE) n. 2090/89 della Commissione (3);

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra possano essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1701/89 della Commissione (4) a 3 ECU/100 kg di zucchero bianco; che tale importo costituisce una riduzione di 0,50 ECU/100 kg di zucchero bianco rispetto a quello applicabile per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che in base ai dati a disposizione della Commissione risulta che la riduzione di tale contributo ha prodotto i suoi effetti a decorrere dal 1o luglio 1989 determinando per le industrie di raffinazione in questione un effetto corrispondente sui loro margini e mettendo a rischio gli equilibri perseguiti attraverso la concessione degli aiuti in questione e quindi gli obiettivi prefissi; che risulta pertanto necessario adeguare tali aiuti; che inoltre si deve tenere conto dell'adeguamento dell'aiuto in causa già intervenuto per la campagna di commercializzazione 1988/1989, al fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 4 ter, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono portati, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, a 1,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Per la stessa campagna di commercializzazione, l'importo di cui al primo comma è parimenti concesso, a titolo di aiuto complementare, alla raffinazione dei quantitativi di zucchero greggio di barbabietola di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2090/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 13.

(4) GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 25.