31990L0675

Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1990 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0059


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1990

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

(90/675/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i prodotti animali o di origine animale e quelli vegetali sottoposti a controlli nell'intento di evitare la propagazione di malattie contagiose per gli animali figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;

considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi contribuisce a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute delle persone e degli animali;

considerando che l'articolo 19 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3) e l'articolo 23 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato

interno (4) prevedono tra l'altro che il Consiglio decida, anteriormente al 31 dicembre 1990, i principi generali applicabili al momento dei controlli delle importazioni che provengono dai paesi terzi dei prodotti oggetto delle direttive stesse;

considerando che è necessario che ogni partita di prodotti provenienti dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e d'identità sin dall'introduzione nella Comunità;

considerando che è opportuno fissare principi validi per tutta la Comunità per quanto si riferisce all'organizzazione ed alle conseguenze dei controlli fisici che dovranno essere effettuati dalle autorità veterinarie competenti;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che a questo proposito la Commissione deve poter agire, in particolare effettuando sopralluoghi e adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che un funzionamento armonioso del regime di controllo implica una procedura di riconoscimento ed un'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri e scambi di funzionari competenti a effettuare i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi;

considerando che la definizione a livello comunitario di principi comuni è ancora più necessaria per il fatto che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, i controlli frontalieri interni saranno soppressi;

considerando che appare necessario prevedere eventuali misure transitorie limitate nel tempo per facilitare il passaggio al nuovo regime di controllo istituito dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure applicative della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano i controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica il mantenimento in vigore delle condizioni veterinarie nazionali relative ai prodotti i cui scambi non sono oggetto di una regolamentazione comunitaria, né le condizioni risultanti dalle normative comunitarie o nazionali, se tali condizioni non sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si applicano, se necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

2. Inoltre si intende per:

a) prodotti: i prodotti animali o di origine animale, contemplati dalle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, nonché, alle condizioni previste all'articolo 18:

- i pesci freschi immediatamente sbarcati da un peschereccio,

- taluni prodotti vegetali,

- taluni sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato;

b) controllo documentario: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano il prodotto;

c)

controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza fra i documenti o certificati e i prodotti nonché della presenza dei timbri e marchi che devono figurare sui prodotti conformemente alla normativa comunitaria oppure, per i prodotti i cui scambi non sono oggetto di una normativa comunitaria, conformemente alla normativa nazionale appropriata ai vari casi previsti dalla presente direttiva;

d)

controllo materiale: il controllo del prodotto stesso, con la possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

e)

importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta i prodotti a scopo di importazione nella Comunità;

f)

partita: una quantità di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o parte di un paese terzo;

g)

posto d'ispezione frontaliero: qualsiasi posto d'ispezione che sia situato in prossimità della frontiera esterna del territorio definito all'allegato I o che sia designato e che sia riconosciuto conformemente all'articolo 9;

h)

autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato competenza.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE E VERIFICA DEI CONTROLLI

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità doganale autorizzi l'immissione in consumo sul territorio definito nell'allegato I soltanto quando - fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente all'articolo 17 - sia fornita la prova che:

ii) sotto forma del certificato previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino i controlli veterinari dei prodotti sono stati effettuati conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 con soddisfazione dell'autorità competente,

ii) le spese dei controlli veterinari sono state pagate ed eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali previste all'articolo 16, paragrafo 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 4

1. Ciascuna partita di prodotti provenienti dai paesi terzi è sottoposta a un controllo documentario e ad un controllo d'identità, qualunque sia la destinazione doganale dei prodotti stessi per verificare:

- la loro origine,

- la loro destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria,

- che le menzioni che recano corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, se si tratta di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria, alle garanzie richieste dalle norme nazionali previste nei diversi casi di cui alla presente direttiva.

2. I controlli documentari ed i controlli d'identità sono effettuati:

ii) sin dall'introduzione nel territorio nell'allegato I, in uno dei posti d'ispezione di frontiera o in qualsiasi altro punto

di passaggio di frontiera il cui elenco - nonché gli aggiornamenti regolari - deve essere notificato dagli Stati membri alla Commissione, che ne curerà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

ii) dal personale veterinario del posto di ispezione di frontiera o - nel caso di passaggio attraverso un punto di passaggio di cui al punto i) - dall'autorità competente.

Allorché i prodotti sono sottoposti al controllo dei documenti ed al controllo di identità nel punto di passaggio, essi devono essere immediatamente inoltrati, sotto sorveglianza doganale, fino al posto d'ispezione frontaliero più vicino per esservi sottoposti ai controlli previsti all'articolo 8.

3. L'introduzione nel territorio definito nell'allegato I è vietata quando da tali controlli risulta che:

a) i prodotti provengono dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo che non soddisfa le condizioni seguenti:

ii) se si tratta di prodotti per i quali la normativa che disciplina l'importazione è armonizzata:

- sono iscritti in un elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria, in particolare alla direttiva 72/462/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE,

- le importazioni non sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;

ii)

in mancanza di norme armonizzate, in particolare di polizia sanitaria, non soddisfano i requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale appropriata ai vari casi previsti dalla presente direttiva;

b)

il certificato o documento veterinario che accompagna i prodotti non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, conformemente ai requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale appropriata ai vari casi previsti dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli importatori comunichino con anticipo al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti saranno presentati, la quantità e la natura dei prodotti nonché il momento previsto per il loro arrivo.

5. Nel caso in cui:

- dei prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche,

- dei prelievi di campioni siano stati effettuati, ma i risultati non siano conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero,

- si tratti di importazioni autorizzate a fini particolari

l'informazione dell'autorità competente del luogo di destinazione deve intervenire:

- per i prodotti di cui alla direttiva 90/425/CEE, con il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva precitata,

- per altri prodotti, conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

7. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro.

Articolo 5

1. Per l'ammissione in una zona franca o in un deposito franco quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2504/88 (2) le autorità competenti vigilano a che i prodotti siano assoggettati ad un controllo documentario ed a una verifica attraverso semplice ispezione visiva della concordanza tra i documenti o certificati ed i prodotti e, se del caso, in particolare in caso di sospetto, ad un controllo materiale di identità ed a un controllo materiale. I prodotti che escono da una zona franca o da un deposito franco per essere ammessi al consumo nel territorio definito nell'allegato I devono essere assoggettati ai controlli previsti dalla presente direttiva.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 6

1. All'atto dell'ammissione nel deposito l'autorità competente effettua un controllo d'identità dei prodotti destinati ad essere collocati in regime di «deposito doganale», come definito nel regolamento (CEE) n. 2503/88 (3) o di «deposito temporaneo», come definito nel regolamento (CEE) n. 4151/88 (4), in un deposito designato dall'autorità nazionale competente, sulla base di linee direttrici che dovranno essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Inoltre l'autorità competente effettua i controlli veterinari appropriati nel deposito, secondo modalità che dovranno essere fissate conformemente al paragrafo 5.

2. Gli Stati membri compilano l'elenco dei depositi di cui al paragrafo 1, precisando il tipo di controllo veterinario che viene effettuato sulle entrate e uscite dei prodotti previsti

all'articolo 2. Essi comunicano questo elenco nonché i suoi successivi aggiornamenti alla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco di tali depositi, nonché i loro eventuali aggiornamenti.

3. I prodotti che, immagazzinati in un deposito designato da uno Stato membro, sono destinati ad essere immessi in libera pratica nel territorio definito nell'allegato I devono essere stati tenuti sotto sorveglianza doganale e, prima di essere immessi in libera pratica, essere sottoposti ai controlli previsti all'articolo 8, qualora si tratti di prodotti i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria all'articolo 11.

In caso di frazionamento della partita, i prodotti che escono dal deposito devono essere accompagnati:

- dal certificato previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino compilato da un veterinario ufficiale sulla base dei certificati che accompagnano gli invii di prodotti al momento dello stoccaggio e che precisano l'origine dei prodotti;

- dalla copia dei certificati originali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino.

4. Le spese dei controlli veterinari previste dal presente articolo sono a carico dell'operatore che ha chiesto la collocazione in deposito doganale o in deposito temporaneo.

Queste spese, compresa una cauzione per le spese risultanti da un eventuale ricorso alle possibilità contemplate all'articolo 16, paragrafo 3, devono essere versate prima dell'ammissione nel deposito.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono, fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo 19, non applicare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ai prodotti che non soddisfano né i requisiti della normativa comunitaria né, per quanto riguarda i prodotti i cui scambi non sono stati oggetto di un'armonizzazione comunitaria, le norme nazionali applicabili e che sono destinati ad essere depositati in una zona franca purché:

- vi sia corrispondenza tra il quantitativo di prodotti e le partite e i documenti di accompagnamento,

- i prodotti in questione siano successivamente rispediti in un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 12,

- i prodotti in questione siano immagazzinati in modo da essere distintamente separati dai prodotti destinati ad essere ammessi al consumo nei territori definiti nell'allegato I.

2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 8

I prodotti le cui norme veterinarie che disciplinano gli scambi sono state armonizzate a livello comunitario e che vengono presentati in uno dei punti di entrata nel territorio definito nell'allegato I devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) I prodotti devono:

a) se il punto di entrata è un posto d'ispezione frontaliero, esservi sottosposti immediatamente al controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché ai controlli previsti al punto 2;

b)

se il punto di entrata è un punto di passaggio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 o se i prodotti provengono da un deposito o se sono stati immagazzinati conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, essi devono essere immediatamente inoltrati, sotto sorveglianza doganale, verso il posto d'ispezione frontaliero più vicino dove il veterinario ufficiale deve:

- accertarsi che i controlli previsti all'articolo 4, paragrafo 1 sono stati effettuati in modo soddisfacente,

- procedere ai controlli previsti al punto 2.

2) Il veterinario ufficiale deve procedere:

a)

a un controllo materiale di ciascuna partita in base ad un campione rappresentativo della partita, per accertarsi che i prodotti si trovino sempre in uno stato conforme alla destinazione prevista sul certificato o documento che li accompagna;

b)

agli esami di laboratorio che devono essere effettuati in loco;

c)

al prelievo di campioni ufficiali per cercare residui o agenti patogeni da far analizzare al più presto.

Il veterinario ufficiale può essere assistito, nell'esecuzione di alcune delle operazioni suddette, da personale qualificato specialmente formato a tal fine e posto sotto la sua responsabilità.

3) Le modalità dei controlli previsti ai punti 1 e 2 sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Su richiesta di uno Stato membro corredata dei necessari elementi giustificativi oppure di propria iniziativa, la Commissione può, secondo la stessa procedura, fissare una frequenza ridotta dei controlli, a determinate condizioni e in particolare in base al risultato dei controlli precedenti, nei confronti di alcuni paesi terzi o di stabilimenti di alcuni paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti in materia di controllo all'origine.

Per la concessione di queste deroghe la Commissione prenderà in considerazione i seguenti criteri:

a) garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti comunitari, in particolare di quelli previsti dalle direttive 72/462/CEE e 90/426/CEE (1);

b)

situazione sanitaria degli animali nel paese terzo in questione;

c)

informazioni sulla situazione sanitaria del paese;

d)

natura delle misure di controllo e di lotta contro le malattie applicate dal paese terzo;

e)

strutture e competenze del servizio veterinario;

f)

osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di igiene della produzione;

g)

normativa in materia di autorizzazione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti all'articolo 7 della direttiva 86/469/CEE (2);

h)

risultato delle visite di ispezione comunitaria;

i)

risultati dei controlli effettuati all'importazione.

4. Tuttavia, in deroga al punto 2, per i prodotti introdotti in un porto o in un aeroporto del territorio definito nell'allegato I, i controlli potranno essere effettuati nel porto o nell'aeroporto di destinazione, purché questo disponga di un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 7 e che i prodotti siano trasportati, a seconda dei casi, per via marittima o aera.

Articolo 9

1. I posti d'ispezione frontalieri devono rispondere alle disposizioni del presente articolo.

2. Il posto d'ispezione frontaliero dev'essere:

iii) situato nelle vicinanze del punto di entrata del territorio definito nell'allegato I,

iii) designato e riconosciuto conformemente al paragrafo 3,

iii) posto sotto l'autorità di un veterinario ufficiale, che assuma effettivamente la responsabilità dei controlli. Il veterinario ufficiale può farsi assistere da personale ausiliario avente una formazione apposita.

3. Anteriormente al 31 marzo 1991 gli Stati membri sottopongono alla Commissione, previa preselezione ad opera delle autorità nazionali, in collaborazione con i servizi della Commissione per verificarne la conformità con i requisiti minimi che figurano nell'allegato II, l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri che dovranno effettuare i controlli veterinari sui prodotti, fornendo al riguardo le seguenti indicazioni:

a) tipo del posto d'ispezione frontaliero:

- porto,

- aeroporto,

- posto di controllo stradale,

- posto ferroviario;

b)

natura dei prodotti che possono essere controllati nel posto d'ispezione frontaliero in causa, in funzione delle attrezzature e del personale veterinario disponibili, con eventuale menzione dei prodotti che non possono essere controllati nei suddetti posti di frontiera;

c)

dotazione di personale destinato al controllo veterinario:

- numero di veterinari ufficiali con almeno un veterinario ufficiale in servizio durante l'orario di apertura del posto d'ispezione frontaliero,

- numero di ausiliari o assistenti con qualifica speciale;

d)

descrizione dell'attrezzatura e dei locali disponibili, in funzione dei diversi prodotti da esaminare, per procedere alle seguenti operazioni:

- controllo documentario,

- controllo materiale,

- campionamento,

- laboratorio per effettuare le analisi di carattere generale in loco, previste all'articolo 8, punto 2, lettera b),

- laboratorio a disposizione per analisi specifiche prescritte dal veterinario ufficiale;

e)

capacità dei locali e degli impianti frigoriferi per lo stoccaggio dei prodotti in attesa del risultato delle analisi;

f)

natura delle attrezzature atte a consentire uno scambio di informazioni rapido, segnatamente con gli altri posti d'ispezione frontalieri;

g)

procedura per la composizione delle controversie con i paesi terzi;

h)

importanza dei flussi commerciali (tipi di prodotti e quantità che transitano attraverso il posto di frontiera in questione).

4. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procede all'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri designati conformemente al paragrafo 3, per accertarsi che le norme di controllo veterinario siano applicate uniformemente e che i vari posti d'ispezione frontalieri dispongano effettivamente delle necessarie infrastrutture e soddisfino i requisiti minimi previsti nell'allegato II.

Entro il 31 dicembre 1991, la Commissione presenta al Comitato veterinario permanente una relazione sull'esito di detta ispezione, nonché proposte che tengono conto delle conclusioni della suddetta relazione, allo scopo di permettere la stesura di un elenco comunitario di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 24.

In tale relazione saranno segnalate le eventuali difficoltà incontrate da alcuni Stati membri qualora la preselezione di cui al paragrafo 3, primo comma dovesse comportare l'esclusione di un numero rilevante di posti di ispezione frontalieri alla data del 1g gennaio 1992.

Secondo la procedura di cui all'articolo 23, può essere accordato un termine massimo di tre anni affinché i posti di ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al comma precedente possano conformarsi ai requisiti della presente direttiva e in particolare a quelli relativi all'attrezzatura e all'infrastruttura.

La Commissione pubblica l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale nelle Comunità europee.

5. La Commissione adotta, secondo le procedure previste all'articolo 24, le eventuali modalità di applicazioni del presente articolo.

Articolo 10

1. Allorché i prodotti i cui scambi sono stati oggetto di armonizzazione a livello comunitario non sono destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato membro che ha effettuato i controlli di cui all'articolo 8, punto 2, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero:

- fornisce all'interessato una o - in caso di frazionamento della partita - più copie autenticate dei certificati originari relativi ai prodotti; la durata di validità di queste copie sono fissate, in funzione della natura del prodotto in causa, secondo le procedure previste all'articolo 24;

- rilascia un certificato conforme a un modello che sarà elaborato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24, nel quale si attesta che i controlli di cui all'articolo 8, punto 2 sono stati effettuati con soddisfazione del veterinario ufficiale, precisando la natura dei prelievi effettuati e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio;

- conserva il certificato o i certificati originari relativi ai prodotti.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare quelle concernenti i prodotti importati per fini specifici, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

3. Gli scambi dei prodotti di cui alla direttiva 89/662/CEE, ammessi nel territorio definito nell'allegato I della presente direttiva, sono effettuati conformemente alle norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare quelle del capitolo II.

Articolo 11

1. Per i prodotti i cui scambi non sono ancora disciplinati da norme armonizzate a livello comunitario e che, dopo essere stati introdotti nel territorio definito nell'allegato I, devono essere rispediti in un altro Stato membro che ne autorizza l'ammissione nel proprio territorio si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ciascuna partita di prodotti deve essere sottoposta ai controlli previsti all'articolo 4, paragrafo 1 e:

a) essere sottoposta, nel posto d'ispezione frontaliero situato sul territorio dello Stato membro in cui sono stati introdotti i prodotti, ai controlli veterinari previsti all'articolo 8, in particolare per verificare la conformità dei prodotti in questione alla normativa dello Stato membro di destinazione;

b)

oppure, nel quadro di un preventivo accordo bilaterale tra lo Stato membro sul cui territorio si trova il punto di entrata nel territorio definito nell'allegato I e lo Stato membro di destinazione ed eventualmente dello Stato membro o degli Stati membri di transito sulle modalità di controllo, essere inoltrata sotto controllo doganale fino al luogo di destinazione in cui devono essere effettuati i controlli veterinari.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, riuniti in sede di Comitato veterinario permanente, in merito al regime fissato in applicazione del presente paragrafo.

3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lettera a) si applica l'articolo 10.

4. Nei casi previsti al paragrafo 2, lettera b):

a) il controllo documentario e di identità ed il controllo materiale devono essere effettuati in un posto d'ispezione frontaliero situato sul territorio dello Stato membro di destinazione;

b)

le autorità competenti che effettuano il controllo documentario e il controllo d'identità devono:

- segnalare al veterinario ufficiale del posto d'ispezione del luogo di destinazione il passaggio dei prodotti e la loro probabile data di arrivo, nel quadro del programma per lo sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti veterinari d'importazione (progetto SHIFT);

- indicare il suddetto passaggio sulla copia o - in caso di frazionamento della partita - sulle copie dei certificati originali;

- conservare il certificato o i certificati originali relativi ai prodotti.

Quando condizioni particolari lo giustifichino e su richiesta di uno Stato, debitamente motivata, il controllo materiale può essere effettuato in un luogo diverso da quelli citati alla lettera a).

Questo luogo viene determinato secondo la procedura prevista all'articolo 24.

5. Nei casi previsti al paragrafo 4, la circolazione dei prodotti in questione avviene in regime di transito comunitario (procedura esterna), quale è definito dal regolamento (CEE) n. 2726/90 (1), in veicoli o contenitori sigillati dall'autorità competente.

Gli scambi dei prodotti immessi al consumo previa ispezione in conformità del presente articolo sono soggetti alle regole stabilite nella direttiva 89/662/CEE.

6. Se il controllo materiale previsto al presente articolo rivela che il prodotto non può essere immesso al consumo, si applica l'articolo 16.

7. Eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 12

1. Gli Stati membri autorizzano il trasporto dei prodotti in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo, a condizione che:

a) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti dopo essere transitati attraverso il territorio definito nell'allegato I si impegni a non respingere o rispedire in alcun caso i prodotti di cui autorizza l'importazione o il transito;

b)

il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio sono effettuati

i controlli documentari di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c)

qualora venga attraversato il territorio definito nell'allegato I, il trasporto sia effettuato senza rottura del carico sotto il controllo delle autorità competenti, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio definito nell'allegato I o di uscita da esso.

2. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 13

1. Il servizio veterinario competente effettua un controllo d'identità ed eventualmente, fatto salvo l'articolo 15, un controllo materiale dei prodotti aventi destinazione doganale diversa da quella prevista agli articoli 5, 6, 10, 11 e 12.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 14

1. Il presente capitolo, ad eccezione dell'articolo 15, non si applica ai prodotti:

iii) che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e con riserva che essi provengano da un paese terzo o da parte di un paese terzo che figuri nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non siano vietate le importazioni;

iii) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità spedita non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo che figuri in un elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non siano vietate le importazioni;

iii) che si trovano, per il consumo del personale e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali, con riserva che essi provengano da un paese terzo o da una parte di paese terzo o da uno stabilimento in provenienza dei quali le importazioni non siano vietate dalla normativa comunitaria.

Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando i prodotti passano, direttamente o dopo essere stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro;

iv) ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purché la quantità non superi una quantità da fissare conformemente al paragrafo 3:

a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

b)

che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le norme applicabili alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 24, i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al paragrafo 1.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità del prodotto, procede a tutti i controlli veterinari che essa ritenga opportuni.

Articolo 16

1. Se i controlli definiti nella presente direttiva rivelano alla competente autorità che il prodotto non soddisfa le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o dalla normativa nazionale applicabile nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, o se detti controlli rivelano irregolarità, la competente autorità, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, decide:

a) la rispedizione, entro un termine che dovrà essere stabilito dalla competente autorità nazionale, della partita fuori dal territorio definito nell'allegato I se a ciò

non si oppongono condizioni di polizia sanitaria o di salubrità.

In tal caso, il veterinario ufficiale del posto di frontiera è tenuto:

- ad informare gli altri posti di ispezione frontalieri, conformemente al paragrafo 5, del fatto che la partita è stata respinta, con menzione delle infrazioni constatate,

- ad annullare, secondo modalità che dovranno essere precisate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24, il certificato o documento veterinario che accompagna la partita respinta,

- a comunicare alla Commissione, con frequenza da determinarsi, tramite l'autorità centrale competente, la natura e la periodicità delle infrazioni constatate;

b) o la distruzione della partita sul territorio dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli se la rispedizione è impossibile.

2. Fatte salve le possibilità offerte dall'articolo 24, paragrafo 5, terzo comma della direttiva 72/462/CEE e dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), primo trattino della direttiva 90/425/CEE, deroghe al paragrafo 1 possono essere previste secondo la procedura di cui all'articolo 24, in particolare per consentire l'utilizzazione dei prodotti a scopi diversi dal consumo umano. Nel quadro di tali deroghe sono adottate, secondo la stessa procedura, le condizioni relative al controllo dell'utilizzazione dei prodotti in questione.

3. Le spese relative alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o all'utilizzazione del prodotto a scopi diversi sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

5. Le disposizioni relative all'informazione degli Stati membri saranno fissate nel quadro del programma per lo sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti veterinari d'importazione (progetto SHIFT).

6. Le competenti autorità comunicano all'occorrenza le informazioni di cui dispongono, in conformità della direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica. (1).

Articolo 17

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 24, sulla base dei programmi menzionati al secondo comma, la normativa applicabile alle importazioni in determinate parti dei territori di cui all'allegato I, per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori ed in particolare della loro lontananza rispetto alla parte continentale del territorio della Comunità.

A tal fine, entro il 1g luglio 1991, la Repubblica francese e la Repubblica ellenica sottoporranno alla Commissione un programma che specifichi, per il caso particolare dei dipartimenti d'oltremare e di alcune isole o arcipelaghi, la natura dei controlli da effettuare all'atto dell'importazione in dette regioni di prodotti provenienti da paesi terzi, tenuto conto dei vincoli naturali geografici propri di detti territori.

Tali programmi dovranno precisare i controlli effettuati per fare in modo che i prodotti introdotti in tali territori non vengano in nessun caso rispediti nel resto del territorio comunitario.

Articolo 18

1. La Commissione redige, secondo la procedura prevista all'articolo 24, l'elenco dei prodotti vegetali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino che, segnatamente a motivo della loro destinazione successiva, possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose per gli animali e devono quindi essere soggetti ai controlli veterinari previsti dalla presente direttiva ed in particolare al controllo documentario di cui all'articolo 4, per accertarne l'origine e la destinazione.

Secondo la stessa procedura si adotteranno:

- le norme di polizia sanitaria che i paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, segnatamente la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della situazione sanitaria di detti paesi,

- l'elenco dei paesi terzi che, sulla base di tali garanzie, possono essere autorizzati ad esportare nella Comunità i vegetali di cui al primo comma,

- eventuali modalità specifiche di controllo, in particolare per i prelievi di campioni applicabili a tali prodotti, segnatamente in caso di importazione alla rinfusa.

2. In attesa di una normativa comunitaria applicabile alle importazioni di tali prodotti, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 24, estendere ai sottoprodotti di origine animale non contemplati nell'allegato II del trattato le norme previste dalla presente direttiva in materia di controllo veterinario, stabilendo eventualmente alcuni criteri specifici da rispettare all'atto dei controlli veterinari di tali prodotti.

3. I pesci freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo dovranno essere sottoposti, prima di poter essere immessi al consumo sul territorio definito nell'allegato I, ai controlli previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, possono essere accordate deroghe alle disposizioni dell'articolo 8 e, per quanto riguarda il personale incaricato dei controlli, dell'articolo 8, paragrafo 2 per i porti nei quali vengono sbarcati pesci freschi.

CAPITOLO II

Salvaguardia

Articolo 19

1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE (1), ovvero una zoonosi, una malattia o causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria o di protezione della salute umana lo giustificano, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari, la Commissione adotta senza indugio di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:

- sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, dal paese terzo di transito,

- fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso.

2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute animale o umana, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:

- sequestro e distruzione della partita in questione,

- informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine dei prodotti, a norma dell'articolo 16, paragrafo 5.

3. La Commissione può prendere, nel caso previsto al paragrafo 1, le misure cautelari nei confronti dei prodotti di cui all'articolo 12.

4. Rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.

5. Per i prodotti per cui le norme che disciplinano le importazioni non sono state ancora armonizzate, nell'ipotesi in cui uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di salvaguardia e quest'ultima non abbia fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 e non abbia sottoposto la questione al Comitato veterinario permanente, conformemente al paragrafo 6, questo Stato membro può adottare misure cautelari nei confronti dei prodotti in questione.

Se uno Stato membro prende misure cautelari nei confronti di un paese terzo o di uno stabilimento di un paese terzo a norma del presente paragrafo, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 5.

6. La Commissione procede quanto prima a un esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti ed al transito, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

7. Le decisioni di modifica, di abrogazione o di proroga delle misure prese in virtù dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

8. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

CAPITOLO III

Ispezione

Articolo 20

1. Esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e nella misura necessaria per l'applicazione uniforme dei requisiti della presente direttiva, verificare che i posti d'ispezione frontalieri, riconosciuti conformemente all'articolo 9, rispondano ai criteri indicati nell'allegato II.

2. Esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità competenti.

3. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.

4. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.

5. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione effettua un esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 23.

6. La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica o abroga, in base a tale andamento, le decisioni di cui al paragrafo 5, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 21

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione dei prodotti, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero in uno dei punti di passaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), in un porto franco o in una zona franca di cui all'articolo 5 o in un deposito franco di cui all'articolo 6 di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità centrale competente di tale Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse.

Se l'autorità competente del primo Stato membro teme che queste misure non siano sufficienti, essa cerca, con l'autorità competente dello Stato membro in questione, le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

Quando i controlli di cui al primo comma consentono di accertare un'infrazione ripetuta alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di sua propria iniziativa, la Commissione può, tenendo conto della natura delle infrazioni accertate:

- inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti,

- chiedere all'autorità competente di rafforzare i controlli effettuati nel posto d'ispezione di frontiera, nel punto di passaggio, nel porto franco, nella zona franca o nel deposito franco interessato.

In attesa delle conclusioni della Commissione lo Stato membro messo in causa deve, a richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforzare i controlli nel posto d'ispezione frontaliero, nel punto di passaggio, nel porto franco, nella zona franca o nel deposito franco interessato.

Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sui prodotti della stessa provenienza.

La Commissione deve, a richiesta di uno dei due Stati membri interessati e se l'ispezione prevista al quarto comma, primo trattino conferma le infrazioni, prendere le misure appropriate, secondo le procedure previste all'articolo 23. Queste misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.

2. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

Le decisioni prese dall'autorità competente devono essere comunicate, con l'indicazione dei motivi, all'operatore interessato dalle stesse o al suo mandatario.

Se l'operatore interessato o il suo mandatario lo chiede, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso che la legislazione vigente nello Stato membro di controllo gli offre, nonché della forma e dei termini nei quali i ricorsi devono essere introdotti.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 22

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma di scambi di funzionari abilitati ad effettuare i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi.

2. In seno al comitato veterinario permanente la Commissione procede con gli Stati membri ad un coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire la realizzazione dei programmi che risultano dal coordinamento di cui al paragrafo 2.

4. In seno al comitato veterinario permanente viene effettuato ogni anno, in base alle relazioni degli Stati membri, un esame della realizzazione dei programmi.

5. Gli Stati membri prendono in considerazione l'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambi.

6. Può essere concessa una partecipazione finanziaria della Comunità per consentire uno sviluppo efficiente dei programmi di scambi. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e il contributo previsto a carico

del bilancio della stessa sono stabiliti dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1).

7. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 24.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 23

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (2), delibera conformemente alle regole stabilite all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 24

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente delibera conformemente alle regole stabilite all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 25

L'allegato II della presente direttiva può venire completato secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 26

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

Articolo 27

L'articolo 23 della direttiva 72/462/CEE è soppresso.

In attesa delle decisioni previste all'articolo 4, paragrafo 6, i testi adottati in applicazione dell'articolo 23 della direttiva 72/462/CEE rimangono applicabili.

Articolo 28

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 89/662/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE (*) prodotti provenienti da un

paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione frontalieri con i paesi terzi:

a) sia effettuato un controllo documentario dell'origine dei prodotti;

b)

i prodotti di origine comunitaria siano sottoposti alle norme di controllo previste all'articolo 5;

c)

i prodotti dei paesi terzi siano sottoposti alle norme previste dalla direttiva 90/675/CEE.

(*) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.»

Articolo 29

Il testo dell'articolo 7 della direttiva 90/425/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE (*) animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione di frontiera con i paesi terzi, siano adottate le seguenti misure:

a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o

dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti;

b)

i prodotti dei paesi terzi saranno sottoposti alle regole previste nella direttiva 90/675/CEE;

c)

se si tratta di animali in provenienza da paesi terzi, essi devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione frontalieri per subire i controlli veterinari.

Gli animali di cui all'allegato A possono essere oggetto di sdoganamento soltanto qualora tali controlli consentano di accertare la loro conformità alla normativa comunitaria;

d)

gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5.

2. Gli animali devono essere direttamente introdotti nel territorio della Comunità in uno dei posti di ispezione frontaliera dello Stato membro che intende procedere a dette importazioni ed esservi ispezionati conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri che procedono, in base alle norme nazionali di polizia sanitaria, a importazioni provenienti dai paesi terzi, informano la Commissione e gli altri Stati membri - in particolare gli Stati membri di transito - dell'esistenza di tali importazioni e delle condizioni alle quali le sottopongono.

Gli Stati membri destinatari vietano la rispedizione dal loro territorio degli animali che non hanno soggiornato durante i periodi previsti dalle regolamentazioni comunitarie specifiche, a meno che non siano destinati, senza

transito, ad un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.

Tuttavia, in attesa della normativa comunitaria, questi animali possono essere introdotti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui al secondo comma, previo accordo dato in maniera generale da quest'altro Stato membro ed eventualmente da uno Stato membro di transito, sulle modalità di controllo. Tali Stati informano la Commissione e gli altri Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente in merito al ricorso a tale deroga e alle modalità di controllo convenute.

3. Tuttavia, a decorrere dal 1g gennaio 1993 e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

(*) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.»

Articolo 30

La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 24, adottare per un periodo di tre anni le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime di controllo previsto dalla presente direttiva.

Articolo 31

Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono ricorrere all'assistenza finanziaria della Comunità prevista all'articolo 38 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le modalità di applicazione della presente direttiva, in particolare quelle dell'articolo 8, paragrafo 3 dovranno essere adottate, ed il settimo SHIFT dovrà essere messo in vigore entro il 31 dicembre 1991. Se la data di cui al comma precedente non può essere rispettata, il 31 dicembre 1991 dovranno essere prese misure transitorie.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. C 252 del 6. 10. 1990, pag. 10.

(2) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(=) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.

(3) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(1) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(1) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO I

1. Il territorio del Regno del Belgio.

2. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroeer e della Groenlandia.

3. Il territorio della Repubblica federale di Germania.

4. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla.

5. Il territorio della Repubblica ellenica.

6. Il territorio della Repubblica francese in Europa.

7. Il territorio dell'Irlanda.

8. Il territorio della Repubblica italiana.

9. Il territorio del Granducato del Lussemburgo.

10. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

11. Il territorio della Repubblica portoghese.

12. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

ALLEGATO II

Per poter ottenere l'omologazione comunitaria i posti d'ispezione frontaliera dovranno disporre:

- del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario o di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla legislazione comunitaria);

- di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;

- di personale sufficiente per prelevare e trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presenti in un dato posto d'ispezione di frontiera;

- di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

- di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);

- dei servizi di un laboratorio specializzato situato nei pressi del posto d'ispezione di frontiera e che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

- di locali ed impianti frigoriferi che consentano lo stoccaggio delle quote di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui immissione in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione di frontiera;

- di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni segnatamente con gli altri posti d'ispezione di frontiera (a decorrere dal 1g gennaio 1993, mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE o del progetto SHIFT).