Direttiva 90/657/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0065 - 0072
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0035
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche (90/657/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione(1), in cooperazione con il Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'impiego dei prodotti, la Comunità ha adottato un insieme di regole che hanno natura obbligatoria per tutti gli Stati membri e per tutti gli operatori economici ; considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che detta applicazione può provocare talune difficoltà a causa del livello di sviluppo economico regionale ; considerando che conformemente all'articolo 8 C del trattato la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo d'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo ; che le deroghe che la Commissione può proporre a tal fine devono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e che esse non devono comunque pregiudicare la salute e la sicurezza dei consumatori ; considerando che il livello d'informazione sulla situazione delle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione dell'industria non consente di stabilire in maniera definitiva la portata delle deroghe ; che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, si deve prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato ai fini dell'adeguamento e della gestione di dette deroghe, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1. In deroga alle direttive indicate agli allegati A e B, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere in vigore sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca le regolamentazioni esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati in detto territorio, a condizione che ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive precitate. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata fino al 31 dicembre 1992 alle direttive indicate all'allegato A ; per quanto riguarda le direttive indicate all'allegato B, essa è applicabile secondo le condizioni stabilite in detto allegato. 3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti contemplati dagli accordi di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90(4). Tali misure sono prese nei limiti dei quantitativi o dei valori massimi stabiliti in detti accordi e per soddisfare le esigenze del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca. Articolo 2 1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri assicurano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 1 non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca. 2. La Repubblica federale di Germania prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti non conformi alle direttive di cui all'articolo 1 non siano immessi sul mercato di un territorio della Comunità diverso dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non devono dare luogo a ulteriori controlli e formalità alle frontiere tra gli Stati membri. 3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5. Articolo 3 1. Le regolamentazioni il cui mantenimento è autorizzato in applicazione all'articolo 1 e le misure di controllo prese a norma dell'articolo 2 sono notificate alla Commissione entro la data in cui le misure provvisorie adottate conformemente alla direttiva 90/476/CEE(5) sono sostituite da misure transitorie e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1990. Le regolamentazioni e misure di controllo notificate alla Commissione vengono immediatamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. La Repubblica federale di Germania presenta una relazione sull'applicazione delle misure prese in virtù della presente direttiva, il 31 dicembre 1991, il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1995. Tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. Articolo 4 1. In conformità della procedura prevista all'articolo 5, può essere decisa, per colmare mainfeste lacune, l'adozione di misure di adeguamento nonché di adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva. 2. Gli adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore oggetto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in funzione della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione. Essi devono rispettare i principi della regolamentazione precitata ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data ; tuttavia, qualora la presente direttiva preveda date limite successive per alcune deroghe, queste ultime date sono applicabili. Articolo 5 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 4, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990. (2)Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (5)GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1. ALLEGATO A 1. AGROALIMENTARE 1.Direttiva del Consiglio del 23. 10. 1962 Sostanze coloranti Data di adozione : 23. 10. 1962 GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62 Direttiva 65/469/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva del 23. 10. 1962 Data di adozione : 25. 10. 1965 GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65 Direttiva 81/20/CEE del Consiglio Settima modifica della direttiva del 23. 10. 1962 Data di adozione : 20. 1. 1981 GU n. L 43 del 14. 2. 1981, pag. 11 2.Direttiva 64/54/CEE del Consiglio Conservativi Data di adozione : 5. 11. 1963 GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64 Direttiva 71/160/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 64/54/CEE Data di adozione : 30. 3. 1971 GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 12 Direttiva 74/62/CEE del Consiglio Nona modifica della direttiva 64/54/CEE Data di adozione : 17. 12. 1973 GU n. L 38 dell'11. 12. 1974, pag. 29 Direttiva 74/394/CEE del Consiglio Decima modifica della direttiva 64/54/CEE Data di adozione : 22. 7. 1974 GU n. L 208 del 30. 7. 1974, pag. 25 Direttiva 76/462/CEE del Consiglio Undicesima modifica della direttiva 64/54/CEE Data di adozione : 4. 5. 1976 GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 31 3.Direttiva 65/66/CEE del Consiglio Conservativi Requisiti di purezza Data di adozione : 26. 1. 1965 GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 373/65 Direttiva 67/428/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva 65/66/CEE Data di adozione : 27. 6. 1967 GU n. L 148 dell'11. 7. 1967, pag. 10 Direttiva 76/463/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 65/66/CEE Data di adozione : 4. 5. 1976 GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 33 Direttiva 86/604/CEE del Consiglio Terza modifica della direttiva 65/66/CEE Data di adozione : 8. 12. 1986 GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 45 Direttiva 67/427/CEE del Consiglio Impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi e misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi Data di adozione : 27. 6. 1967 GU n. 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1 4.Direttiva 70/357/CEE del Consiglio Sostanze che hanno effetti antiossidanti Data di adozione : 13. 7. 1970 GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31 5.Direttiva 78/664/CEE del Consiglio Sostanze che hanno effetti antiossidanti requisiti di purezza Data di adozione : 25. 7. 1978 GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 30 Direttiva 82/712/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva 78/664/CEE Data di adozione : 18. 10. 1982 GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 31 6.Direttiva 72/241/CEE del Consiglio Prodotti di cacao e di cioccolato Data di adozione : 24. 7. 1973 GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23 Direttiva 75/155/CEE del Consiglio Terza modifica della direttiva 73/241/CEE Data di adozione : 4. 3. 1975 GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 21 Direttiva 76/628/CEE del Consiglio Quarta modifica della direttiva 73/241/CEE Data di adozione : 20. 7. 1976 GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 1 Direttiva 78/609/CEE del Consiglio Quinta modifica della direttiva 73/241/CEE Data di adozione : 29. 6. 1978 GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 10 Direttiva 80/608/CEE del Consiglio Settima modifica della direttiva 73/241/CEE Data di adozione : 30. 6. 1980 GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33 Direttiva 89/344/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 73/241/CEE Data di adozione : 3. 5. 1989 GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 19 7.Direttiva 74/329/CEE del Consiglio Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti Data di adozione : 18. 6. 1974 GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1 Direttiva 78/612/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva 74/329/CEE Data di adozione : 29. 6. 1978 GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 22 Direttiva 80/597/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 74/329/CEE Data di adozione : 29. 5. 1980 GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23 Direttiva 86/102/CEE del Consiglio Quarta modifica della direttiva 74/329/CEE Data di adozione : 24. 3. 1986 GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 40 8.Direttiva 78/663/CEE del Consiglio Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti requisiti di purezza Data di adozione : 25. 7. 1978 GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7 Direttiva 82/504/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 78/663/CEE Data di adozione : 12. 7. 1982 GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 35 9.Direttiva 77/436/CEE del Consiglio Estratti di caffè e di cicoria Data di adozione : 27. 6. 1977 GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20 Direttiva 85/573/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 77/436/CEE Data di adozione : 19. 12. 1985 GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22 10.Direttiva 78/142/CEE del Consiglio Materiali e oggetti contenenti cloruro di vinile monomero Data di adozione : 30. 1. 1978 GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15 11.Direttiva 79/112/CEE del Consiglio Etichettatura a presentazione Data di adozione : 18. 12. 1978 GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1 Direttiva 86/197/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 79/112/CEE Data di adozione : 26. 5. 1982 GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38 Direttiva 89/395/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 79/112/CEE Data di adozione : 14. 6. 1989 GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17 12.Direttiva 80/777/CEE del Consiglio Acque minerali Data di adozione : 15. 7. 1980 GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1 13.Direttiva 89/107/CEE del Consiglio Additivi Data di adozione : 21. 12. 1988 GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27 14.Direttiva 82/711/CEE del Consiglio Migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica Data di adozione : 18. 10. 1982 GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26 Direttiva 85/572/CEE del Consiglio Elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari Data di adozione : 19. 12. 1985 GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14 15.Direttiva 83/417/CEE del Consiglio Lattoproteine Caseine e caseinati Data di adozione : 25. 7. 1983 GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 25 16.Direttiva 84/500/CEE del Consiglio Oggetti di ceramica Data di adozione : 15. 10. 1984 GU n. L 277 del 20. 10. 1984, pag. 12 17.Direttiva 85/591/CEE del Consiglio Modalità di prelievo dei campioni e metodi d'analisi Data di adozione : 20. 12. 1985 GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50 18.Direttiva 83/229/CEE del Consiglio Materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata Data di adozione : 25. 4. 1983 GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 31 19.Direttiva 88/344/CEE del Consiglio Solventi da estrazione Data di adozione : 13. 6. 1988 GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28 20.Direttiva 88/388/CEE del Consiglio Aromi Data di adozione : 22. 6. 1988 GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61 21.Direttiva 89/108/CEE del Consiglio Alimenti surgelati Data di adozione : 21. 12. 1988 GU n. L 40 dell'11. 12. 1989, pag. 34 22.Direttiva 89/396/CEE del Consiglio Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare Data di adozione : 14. 6. 1989 GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21 23.Direttiva 89/398/CEE del Consiglio Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare Data di adozione : 3. 5. 1989 GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21 2. SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI 1.Direttiva 73/173/CEE del Consiglio (sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991) Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) Data di adozione : 4. 6. 1973 GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7 Direttiva 80/781/CEE del Consiglio (sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991) Modifica della direttiva 73/173/CEE Data di adozione : 22. 7. 1980 GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57 Direttiva 82/473/CEE del Consiglio (sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991) Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/173/CEE Data di adozione : 10. 6. 1982 GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 17 2.Direttiva 73/404/CEE del Consiglio Detergenti Data di adozione : 22. 11. 1973 GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51 Direttiva 82/242/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva 73/404/CEE relativa ai metodi di controllo della biodegradabilità di tensioattivi non ionici Data di adozione : 31. 3. 1982 GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1 Direttiva 86/94/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 73/404/CEE Data di adozione : 10. 3. 1986 GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51 3.Direttiva 73/405/CEE del Consiglio Metodi di controllo della biodegradibilità dei tensioattivi anionici Data di adozione : 22. 11. 1973 GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 53 Direttiva 82/243/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 73/405/CEE Data di adozione : 31. 3. 1982 GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 18 4.Direttiva 76/769/CEE del Consiglio Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi Data di adozione : 27. 7. 1976 GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201 Direttiva 79/663/CEE del Consiglio Complemento alla prima modifica della direttiva 76/769/CEE (aggiunta all'elenco di restrizioni) Data di adozione : 24. 7. 1979 GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37 Direttiva 82/806/CEE del Consiglio Seconda modifica (benzene) della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 22. 11. 1982 GU n. L 339 dell'1. 12. 1982, pag. 55 Direttiva 82/828/CEE del Consiglio Terza modifica (PCT) della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 3. 12. 1982 GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 34 Direttiva 83/264/CEE del Consiglio Quarta modifica della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 16. 5. 1983 GU n. L 147 del 6. 6. 1973, pag. 9 Direttiva 83/478/CEE del Consiglio Quarta modifica della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 19. 9. 1983 GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33 Direttiva 83/467/CEE del Consiglio Quinta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 1. 10. 1985 GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56 Direttiva 85/610/CEE del Consiglio Settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 20. 12. 1985 GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1 Direttiva 89/677/CEE del Consiglio Ottava modifica della direttiva 76/769/CEE Data di adozione : 21. 12. 1989 GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 19 5.Direttiva 77/728/CEE del Consiglio (sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991) Classificazione, imballagio ed etichettura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini Data di adozione : 7. 11. 1977 GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23 Direttiva 83/265/CEE del Consiglio (sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991) Modifica della direttiva 77/728/CEE Data di adozione : 16. 5. 1983 GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11 Direttiva 86/508/CEE del Consiglio (sostituiti dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991) Secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/728/CEE Data di adozione : 7. 10. 1986 GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 31 6.Direttiva 78/631/CEE del Consiglio Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) Data di adozione : 26. 6. 1978 GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13 Direttiva 81/187/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 78/631/CEE Data di adozione : 23. 6. 1981 GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 29 7.Direttiva 88/379/CEE del Consiglio Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi Data di adozione : 7. 6. 1988 GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14 3. SPECIALITÀ FARMACEUTICHE 1.Capitolo IV della direttiva 75/319/CEE del Consiglio Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali Data di adozione : 20. 5. 1975 GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13 2.Capitolo V della direttiva 81/851/CEE del Consiglio Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari Data di adozione : 28. 9. 1981 GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1 4. PRODOTTI COSMETICI 1.Direttiva 76/768/CEE del Consiglio Prodotti cosmetici Data di adozione : 27. 7. 1976 GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169 Direttiva 79/661/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva 76/768/CEE Data di adozione : 24. 7. 1979 GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35 Direttiva 82/368/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 76/768/CEE Data di adozione : 17. 5. 1982 GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 1 Direttiva 83/574/CEE del Consiglio Terza modifica della direttiva 76/768/CEE Data di adozione : 26. 10. 1983 GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 38 Direttiva 88/667/CEE del Consiglio Quarta modifica della direttiva 76/768/CEE Data di adozione : 21. 12. 1988 GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 46 Direttiva 89/679/CEE del Consiglio Quinta modifica della direttiva 76/768/CEE Data di adozione : 21. 12. 1989 GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 25 5. TELECOMUNICAZIONI Direttiva 87/372/CEE del Consiglio Servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre - Bande di frequenza Data di adozione : 25. 6. 1987 GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85 6. MECCANICA E MATERIALE ELETTRICO 1.Direttiva 86/295/CEE del Consiglio Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri Data di adozione : 25. 5. 1986 GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 1 2.Direttiva 86/296/CEE del Consiglio Strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri Data di adozione : 26. 5. 1986 GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 10 3.Direttiva 86/663/CEE del Consiglio Carrelli semoventi per movimentazione Data di adozione : 22. 12. 1986 GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12 4.Direttiva 82/130/CEE del Consiglio Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose Data di adozione : 15. 2. 1982 GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10 7. TESSILI 1.Direttiva 71/307/CEE del Consiglio Denominazioni del settore tessile Data di adozione : 26. 7. 1971 GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16 Direttiva 75/36/CEE del Consiglio Prima modifica della direttiva 71/307/CEE Data di adozione : 17. 12. 1974 GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15 Direttiva 83/623/CEE del Consiglio Seconda modifica della direttiva 71/307/CEE Data di adozione : 25. 11. 1983 GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8 2.Direttiva 72/276/CEE del Consiglio Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili Data di adozione : 17. 7. 1972 GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1 Direttiva 81/75/CEE del Consiglio Modifica della direttiva 72/276/CEE Data di adozione : 17. 2. 1981 GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23 3.Direttiva 73/44/CEE del Consiglio Metodi d'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili Data di adozione : 26. 2. 1973 GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1 8. IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE Ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati Data di adozione : 19. 12. 1974 GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1 e Data di adozione : 21. 12. 1989 GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 18 per quanto riguarda gli imballaggi da 0,7 cl di cui all'allegato III, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a) 9. VETRO CRISTALLO Direttiva 69/495/CEE del Consiglio Data di adozione : 15. 12. 1969 GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36 10. PRODOTTI DEL TABACCO 1.Direttiva 89/622/CEE del Consiglio Etichettatura dei prodotti del tabacco Data di adozione : 13. 11. 1989 GU n. L 357 dell'8. 12. 1989, pag. 1 2.Direttiva 90/239/CEE del Consiglio Tenore massimo di catrame delle sigarette Data di adozione : 17. 5. 1990 GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 36 ALLEGATO B Direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali Data di adozione : 20. 5. 1975 GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13 Le disposizioni diverse da quelle di cui al capitolo IV sono progressivamente applicate ai medicinali immessi sul mercato in virtù di disposizioni anteriori in modo che tutti i medicinali siano sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 1995. Direttiva 81/851/CEE del Consiglio Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari Data di adozione : 28. 9. 1981 GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1 Le disposizioni diverse da quelle di cui al capitolo V sono progressivamente applicate ai medicinali immessi sul mercato in virtù di disposizioni anteriori in modo che tutti i medicinali siano sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 1995.