31990L0612

Direttiva 90/612/CEE della Commissione del 26 ottobre 1990 recante modifica alla direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 24/11/1990 pag. 0058 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0255
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0255


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1990 recante modifica alla direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (90/612/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che è necessario prendere in considerazione le specifiche rivedute del Codex alimentarius per le sostanze E407 e E466, nonché autorizzare nuove tecniche di produzione della sostanza E473 e distinguere la sostanza E407 descritta nell'allegato della direttiva 78/663/CEE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva 82/504/CEE (3), da prodotti analoghi non elencati nel medesimo allegato;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato, conformemente all'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE, in merito alle disposizioni che possono avere un'incidenza sulla salute pubblica;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 78/663/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla notifica della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

(2) GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7.

(3) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 35.

ALLEGATO L'allegato della direttiva 78/663/CEE è modificato come segue:

1. Alla sostanza E407 - Carragenina, il punto relativo alle ceneri insolubili in acido solforico all'1 % (v/v) è sostituito dal punto che segue:

« Ceneri insolubili nell'acido (insolubili in acido cloridrico al 10 % p/v) Non oltre l'1 % rispetto al peso secco Materie insolubili nell'acido (insolubili in acido solforico all'1 % v/v) Non oltre il 2 % rispetto al peso secco »

2. Alla sostanza E466 - Carbossimetilcellulosa, il punto relativo al peso molecolare è sostituito dal testo seguente:

« più elevato di 17 000 circa (grado di polimerizzazione circa 100). »

3. Alla sostanza E473 - Sucroesteri:

a) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica è sostituita dalla frase seguente:

« Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsolfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo e dall'isobutanolo. »;

b) dopo il punto relativo alle ceneri solfatate, è aggiunto il punto seguente:

« Tenore del dimetilsolfossido Non oltre 2 mg/kg »;

c) dopo il punto relativo al tenore di metanolo, è aggiunto il punto seguente:

« Tenore di isobutanolo Non oltre 10 mg/kg ».