31990L0604

Direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 16/11/1990 pag. 0057 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0105


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu

(90/604/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, ha formato oggetto della direttiva 78/660/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a cui sono soggette le piccole e medie imprese, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1986 concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI) (5) ed alla risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 riguardante il miglioramento del contesto e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese nella Comunità (6), con particolare riferimento ad uno snellimento sostanziale degli adempimenti prescritti dalla direttiva 78/660/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE, occorre procedere ad una seconda revisione dei limiti che definiscono le piccole e medie imprese;

considerando che occorre aumentare le deroghe in materia di stabilimento, di controllo e di pubblicazione dei conti che gli Stati membri possono prevedere in virtù della direttiva 78/660/CEE a favore delle piccole società;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di permettere alle società di non includere nell'allegato dei conti annuali talune informazioni riguardanti le remunerazioni accordate ai membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della società quando tali informazioni permettono d'identificare la situazione di un membro determinato di tali organi;

considerando che occorre anche permettere agli Stati membri di attenuare gli adempimenti imposti alle piccole società in materia di redazione o di pubblicazione dell'allegato; che gli Stati membri devono poter esonerare tali società dall'obbligo di fornire nell'allegato determinate indicazioni che possono essere considerate meno significative per società di piccole dimensioni; che agli stessi fini gli Stati membri devono poter esonerare tali società dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, a condizione che forniscano nell'allegato le indicazioni previste all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE (7) relativa all'acquisizione delle azioni proprie;

considerando che è importante promuovere l'integrazione monetaria europea permettendo almeno alle società di pubblicare i loro conti in ecu; che si tratta solo di una facoltà supplementare che non modifica per nulla la situazione delle società che possono già redigere e pubblicare conti in ecu; che occorre precisare sotto questo aspetto le disposizioni della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE (1), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, facendo obbligo alle società che si avvalgono di questa facoltà di indicare nell'allegato il tasso di conversione utilizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

1) al primo trattino: i termini « totale dello stato patrimoniale: 1 550 000 ecu » sono sostituiti da « totale dello stato patrimoniale: 2 000 000 di ecu »;

2) al secondo trattino: i termini « importo netto del volume d'affari: 3 200 000 ecu » sono sostituiti da « importo netto del volume d'affari: 4 000 000 di ecu »;

3) è aggiunto il comma seguente:

« Gli Stati membri possono permettere che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 non si applichino allo stato patrimoniale in forma abbreviata. »

La revisione degli importi in ecu di cui sopra costituisce la seconda delle revisioni quinquennali previste all'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 2

L'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

1) al primo trattino: i termini « totale dello stato patrimoniale: 6 200 000 ecu » sono sostituiti da « totale dello stato patrimoniale: 8 000 000 di ecu »;

2) al secondo trattino: i termini « importo netto del volume d'affari: 12 800 000 ecu » sono sostituiti da « importo netto del volume d'affari: 16 000 000 di ecu ».

La revisione degli importi in ecu di cui sopra costituisce la seconda delle revisione quinquennali previste all'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 53, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'ecu ai sensi della presente direttiva è quello definito dal regolamento (CEE) n. 3180/78 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (**), e dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (***). Il controvalore in moneta nazionale è quello applicabile l'8 novembre 1990.

(*) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

(**) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

(***) GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1. »

Articolo 4

All'articolo 43 della direttiva 78/660/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Gli Stati membri possono consentire di non fornire le indicazioni previste al paragrafo 1, punto 12 qualora tali indicazioni permettano di identificare la situazione di un determinato membro di tali organi. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 44

1. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata, sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12. Tuttavia, l'allegato deve indicare in forma globale per tutte le voci interessate le informazioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6.

2. Gli Stati membri possono inoltre permettere che le società di cui al paragrafo 1, siano esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato le informazioni previste all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, nonché agli articoli 18 e 21, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2 e all'articolo 42, secondo comma.

3. L'articolo 12 è applicabile. »

Articolo 6

All'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 non siano tenute a redigere la relazione sulla gestione, purché forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE e concernenti l'acquisizione delle azioni proprie. »

Articolo 7

Il testo dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal testo seguente:

« b) un allegato in forma abbreviata conformemente all'articolo 44. »

Articolo 8

Nella direttiva 78/660/CEE è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 50 bis

I conti annuali, oltre ad essere pubblicati nella moneta in cui sono compilati, possono esserlo in ecu, utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio. Detto tasso è indicato nell'allegato. »

Articolo 9

Nella direttiva 83/349/CEE è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 38 bis

I conti consolidati, oltre alla pubblicità nella moneta in cui sono redatti, possono essere pubblicati in ecu, utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio consolidato. Detto tasso è indicato nell'allegato. »

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1o gennaio 1993, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni previste nella presente direttiva si applichino per la prima volta solo ai conti dell'esercizio che si inizia il 1o gennaio 1995 o nel corso dell'anno 1995.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

(1) GU n. C 287 dell'11. 11. 1986, pag. 5 e

GU n. C 318 del 20. 12. 1989, pag. 12.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 257 e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 42.

(4) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(5) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

(6) GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6.

(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.