31990L0544

Direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 09/11/1990 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0253
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0253


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

(90/544/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la raccomandazione 84/549/CEE (4) il Consiglio auspica l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate appieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i servizi di radioavviso dipendono dall'assegnazione e dalla disponibilità di canali di frequenza adeguati per trasmettere e ricevere rispettivamente mediante stazioni base fisse ed appositi ricevitori;

considerando che le frequenze ed i sistemi pubblici di radioavviso terrestre attualmente impiegati nella Comunità presentano notevoli differenze e non consentono a tutti gli utenti di sfruttare nel corso dei loro spostamenti i vantaggi offerti da servizi e mercati di livello europeo;

considerando che l'introduzione di un sistema più perfezionato di radioavviso, denominato « European Radio Messaging System » (ERMES) le cui specifiche sono definite dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) fornirà un'opportunità unica per porre in essere un servizio di radioavviso veramente paneuropeo;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha individuato nella banda non abbinata di frequenze 169, 4-169, 8 MHz la banda più idonea per un servizio pubblico di radioavviso e che tale scelta è conforme alle disposizioni del regolamento sulle comunicazioni via radio dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

considerando che la raccomandazione CEPT T/R 25-07 sul coordinamento delle frequenze per il servizio europeo di radioavviso ha designato i canali europei per il sistema ERMES;

considerando che alcune parti della banda di frequenze sono o saranno destinate da alcuni Stati membri ad altri servizi radiofonici;

considerando che la progressiva disponibilità della necessaria parte nella banda di frequenze indicate in precedenza sarà indispensabile per la creazione di un vero e proprio servizio paneuropeo di radioavviso;

considerando che è necessaria una certa elasticità per tener conto delle esigenze in materia di frequenza, che differiscono tra gli Stati membri; che si deve far sì che la necessità di questa elasticità non rallenti l'espansione del servizio paneuropeo;

considerando che si dovranno eventualmente prevedere procedure di coordinamento fra peasi vicini;

considerando che l'applicazione della raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (5), garantirà il lancio di un sistema paneuropeo per il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che, in base alle attuali tendenze tecnologiche e commerciali, è realistico prevedere la designazione della banda 169,4-169,8 MHz come la banda nella quale scegliere le frequenze richieste dalle esigenze commerciali legate all'attuazione e all'espansione di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

considerando che la direttiva 83/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (6), consentirà di definire al più presto specifiche comuni di conformità applicabili al sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

considerando che la relazione sul servizio radiomobile pubblico, redatta dal Gruppo analisi e previsioni (GAP) conto del Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) raccomanda caldamente alle amministrazioni delle telecomunicazioni di accordarsi per utilizzare le stesse frequenze radio per tale sistema pubblico paneuropeo di radioavviso;

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della CEPT e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri;

considerando che il radioavviso costituisce un metodo di comunicazione particolarmente efficiente per inviare avvisi e/o messaggi agli utenti nel corso dei loro spostamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva per servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre s'intende un servizio pubblico di radioavviso, basato su infrastrutture ubicate terraferma, fornito in ciascuno degli Stati membri e rispondente ad una specifica comune, che consenta alle persone che lo desiderino d'inviare e/o ricevere un avviso e/o messaggi numerici o alfanumerici in qualunque località della Comunità coperta dal servizio stesso.

Articolo 2

1. Conformemente alla raccomandazione CEPT T/R 25-07, gli Stati membri devono designare, in via prioritaria e su base di protezione, quattro canali nella banda 169,4-169,8 MHz e, preferibilmente:

- 169,6 MHz

- 169,65 MHZ

- 169,7 MHz

- 169,75 MHz

per il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre, al più tardi il 31 dicembre 1992.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano quanto prima predisposti piani per consentire al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso di occupare l'intera banda 169,4-169,8 MHz a seconda della domanda del mercato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 18 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Consiglio non oltre la fine del 1996 in merito all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

(1) GU n. C 43 del 23. 2. 1990, pag. 6.

(2) GU n. C 15 del 22. 1. 1990, pag 84 e GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 86.

(3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 27.

(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

(5) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.