31990L0533

Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 27/10/1990 pag. 0063 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 34 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 34 pag. 0206


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1990 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (90/533/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 79/117/CEE dispone la modifica periodica del contenuto dell'allegato per tener conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è stato accertato che l'uso di dinoseb, nonché dei suoi acetati e dei suoi sali, in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e può rivelarsi eccessivamente dannoso per l'ambiente;

considerando che è stato altresì accertato che l'uso del binapacryl e del captafol in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale;

considerando che è stato inoltre accertato che gli usi del dicofol, dell'idrazide maleica e del quintozene non rispondenti a taluni requisiti di purezza possono avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e possono rivelarsi eccessivamente dannosi per l'ambiente;

considerando che all'attuale stato dell'armonizzazione a norma della direttiva 79/117/CEE gli Stati membri possono vietare l'immissione in commercio, nonché l'impiego, di sostanze non elencate nell'allegato a detta direttiva o di sostanze attive con un grado di purità più elevato del livello previsto in tale allegato, a condizione che siano strettamente osservate le disposizioni del trattato nonché i principi generali del diritto, in particolare quello della non discriminazione e quello della proporzionalità;

considerando che occorre quindi completare l'allegato della direttiva 79/117/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla voce « C. Altri composti » dell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto il testo seguente:

« 5. dinoseb, suoi acetati e suoi sali

6. binapacryl

7. captafol

8. dicofol con un tenore di p,p1-dicofol inferiore al 78 % o di DDT e di composti apparentati al DDT superiore a 1 g/kg

9. a) idrazine maleica e suoi sali, esclusi i sali di colina, di potassio e di sodio,

b) sali di colina, di potassio e di sodio dell'idrazide maleica con un tenore di idrazina libera, espressa in base all'acido equivalente, superiore a 1 mg/kg

10. quintozene con un tenore di HCB superiore a 1 g/kg o con un tenore di pentaclorobenzene superiore a 10 g/kg ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1991 per quanto concerne il composto di cui al punto 8 dell'allegato, lettera C. della direttiva 79/117/CEE, come modificata dalla presente direttiva, ed entro il 31 dicembre 1990 per quanto concerne gli altri composti. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.