31990L0088

Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 10/03/1990 pag. 0014 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0174


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1990

che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(90/88/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 della direttiva 87/102/CEE (4) anticipa l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale del costo totale del credito al consumatore;

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, occorre utilizzare un solo metodo di calcolo del suddetto tasso annuo effettivo globale nell'insieme della Comunità;

considerando che, ai fini dell'instaurazione di un tale metodo e conformemente alla definizione del costo totale del credito al consumatore, è necessario elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che, durante un periodo transitorio, gli Stati membri che, prima della data di notifica della presente direttiva, applicano una normativa che consente di utilizzare un'altra formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale possono continuare ad applicare questa legislazione;

considerando che prima dello scadere del periodo transitorio ed alla luce dell'esperienza acquisita il Consiglio prenderà, su proposta della Commissione, una decisione che consenta di applicare una formula matematica comunitaria unica;

considerando che, ove sia necessario, occorre stabilire alcune ipotesi per calcolare il tasso annuo effettivo globale;

considerando che, a motivo del carattere specifico dei crditi garantiti da un'ipoteca su un bene immobile, occorre continuare ad escluderli parzialmente dalla presente direttiva;

considerando che le informazioni da comunicare obbligatoriamente nel contratto scritto dovrebbero essere ampliate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/102/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) è sostituito dal testo seguente:

« d) per "costo totale del credito al consumatore", tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito;

e) per "tasso annuo effettivo globale", il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell'articolo 1 bis ».

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 1 bis

1. a) Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II.

b) Nell'allegato III si danno quattro esempi di calcolo a titolo indicativo.

2. Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti:

i) le spese che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo cui è soggetto e che figura nel contratto di credito;

ii) le spese diverse dal prezzo di acquisto che spettano al consumatore all'acquisto di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;

iii) le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e degli altri oneri tranne nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate; tuttavia questa disposizione non si applica alle spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo;

iv) i contributi dovuti a titolo dell'iscrizione ad associazioni o a gruppi derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se tali contributi hanno un'incidenza sulle condizioni del credito;

v) le spese per le assicurazioni o garanzie; sono tuttavia incluse quelle che siano intese ad assicurare il rimborso al creditore in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all'importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese e che sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito.

3. a) Se le operazioni di credito previste nella presente direttiva sono soggette a disposizioni legislative nazionali vigenti al 1o marzo 1990 le quali impongono limiti massimi al tasso annuo effettivo globale di dette operazioni e permettono di non prendere in considerazione, per quanto riguarda i suddetti limiti massimi, spese di carattere forfettario, diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettere da i) a v), gli Stati membri possono, esclusivamente ai fini di dette operazioni, non prendere in considerazione le suddette spese per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, purché si esiga, nei casi di cui all'articolo 3 e nel contratto di credito, che il consumatore sia informato in merito al loro importo e alla loro inclusione tra i pagamenti da effettuare.

b) Gli Stati membri non possono più applicare la disposizione della lettera a) a decorrere dall'entrata in vigore della formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale nella Comunità conformemente al paragrafo 5, lettera c).

4. a) Il tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie.

b) Il calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

5. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e a titolo provvisorio, gli Stati membri che, prima del 1o marzo 1990, applicano disposizioni giuridiche che permettano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di una formula matematica diversa da quella stabilita nell'allegato II, possono continuare ad applicarle nel proprio territorio per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che sul proprio territorio si utilizzi soltanto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

b) La Commissione presenta al Consiglio, sei mesi prima della scadenza del termine fissato alla lettera a), una relazione con una proposta che permetta, alla luce dell'esperienza acquisita, di applicare un'unica formula matematica comunitaria per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

c) Anteriormente al 1o gennaio 1996, il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata, sulla proposta della Commissione.

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d'interesse e l'importo o il livello di altre spese, i quali sono ripresi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito. 7. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:

- se nel contratto di credito non è stabilito un limite al credito, l'importo del credito accordato è pari all'importo fissato dallo Stato membro interessato, senza superare una cifra equivalente a 2 000 ecu;

- se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno;

- salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima prevista nel contratto. »

3) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le disposizioni dell'articolo 1 bis e degli articoli da 4 a 12 non si applicano ai contratti di credito o alle promesse di credito garantiti da ipoteca su un bene immobile, sempreché questi non sono già esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva in virtù del paragrafo 1, lettera a). »

4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è completato dall'inserzione delle lettere seguenti:

« c) un estratto dell'importo, del numero e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, nonché l'importo totale di questi versamenti, quando ciò è possibile;

d) un estratto degli elementi di costo che sono riportati all'articolo 1 bis, paragrafo 2, eccettuate le spese connesse al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, e che non sono inclusi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale ma che devono essere pagati dal consumatore in determinate condizioni, nonché un elenco in cui si precisano tali condizioni. Se si conoscerà l'importo esatto di questi elementi, lo si indica; in caso contrario, se possibile, si fornisce un metodo di calcolo o la stima più realista possibile. »

5) L'articolo 5 è soppresso.

6) L'allegato diventa l'allegato I ed il testo del punto 1 è completato dall'aggiunta della lettera seguente:

« ix) l'indicazione dell'eventuale obbligo per il consumatore di costituire un risparmio di un certo importo il quale deve essere messo su un conto speciale. »

7) Sono aggiunti gli allegati II e III figuranti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. C 155 del 14. 6. 1988, pag. 10.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 87 e

GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 50.

(3) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

EQUAZIONE DI BASE CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

1.2.3.4.5.6 // // K = m K = 1 // AK (1 + i) tK // = // K' = m' K' = 1 // A'K' (1 + i) tK'

Significato delle lettere e dei simboli:

1.2 // K // è il numero d'ordine di un prestito, // K' // è il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri, // AK // è l'importo del prestito numero K, // A'K' // è l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero K', // // è il segno che indica una sommatoria, // m // è il numero d'ordine dell'ultimo prestito, // m' // è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri, // tK // è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m, // tK' // è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m', // i // è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

Osservazioni

a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b) La data iniziale è quella del primo prestito.

c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o frazioni di anno.

ALLEGATO III

ESEMPI DI CALCOLO

1. Primo esempio

La somma prestata S = 1 000 ecu.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ecu effettuato 18 mesi dopo la data del prestito, ossia 1,5 anni dopo.

1.2 // L'equazione diventa 1 000 = // 1 200 (1+i) 1,5 1.2.3 // o // (1+i) 1,5 // = 1,2 // // 1+i // = 1,129243 . . . // // i // = 0,129243 . . .

Questo importo è arrotondato a 12,9 % o al 12,92 % a seconda che lo Stato o l'uso consentano di arrotondare la percentuale al primo o al secondo decimale.

2. Secondo esempio

La somma prestata è S = 1 000 ecu; ma il mutuante trattiene 50 ecu per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è su 950 ecu; il rimborso di 1 200 ecu, come nel primo esempio, è effettuato 18 mesi dopo la data del prestito.

1.2 // L'equazione diventa 950 = // 1 200 (1+i) 1,5 1.2.3.4.5.6 // // o // (1+i) 1,5 // = // 1 200 950 // = 1,263157 . . . 1.2.3.4.5,6 // // // 1+i // = // 1,16851 . . . // // // i // = // 0,16851 . . . arrotondato a 16,9 o a 16,85 %

3. Terzo esempio

La somma prestata è 1 000 ecu, rimborsabili in due versamenti di 600 ecu ciascuno, effettuati dopo 1 e 2 anni.

1.2.3.4 // L'equazione diventa 1 000 = // 600 1+i // + // 600 (1+i) 2

Essa può essere risolta con l'algebra, e porta a i = 0,1306623 arrotondato al 13,1 % o 13,07 %.

4. Quarto esempio

La somma prestata è 1 000 ecu e gli importi da pagare da parte del mutuario sono:

1.2.3 // dopo tre mesi // (0,25 anni): // 272 ecu // dopo sei mesi // (0,50 anni): // 272 ecu // dopo dodici mesi // (1 anno): // 544 ecu // Totale // // 1 088 ecu

L'equazione diventa:

1.2.3.4.5.6 // 1 000 = // 272 (1+i) 0,25 // + // 272 (1+i) 0,50 // + // 544 1+i

L'equazione permette di calcolare i con successive approssimazioni che possono essere programmate con un calcolatore tascabile.

Il risultato è:

i = 0,1321 arrotondato al 13,2 o al 13,21 %. »