31990H0438

90/438/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 27 giugno 1990, sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dell'industria comunitaria della refrigerazione

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 21/08/1990 pag. 0030 - 0032


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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dall'industria comunitaria della refrigerazione

(90/438/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/540/CEE (1) relativa alla conclusione e alla ratifica della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal;

considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottate il regolamento (CEE) n. 3322/88 (2) per l'attuazione a livello comunitario del protocollo di Montreal;

considerando che i recenti studi scientifici hanno confermato che si è già verificata una certa riduzione dello strato di ozono e che i mutamenti osservati possono essere dovuti in tutto o in parte alla crescente presenza nell'atmosfera di gas in traccia, in particolare di clorofluorocarburi;

considerando che è importante ottenere il massimo grado raggiungibile di sostituzione dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I e degli halon in tutti i settori d'uso;

considerando che molti Stati membri hanno concluso accordi volontari con le loro industrie di refrigerazione per la graduale riduzione dei clorofluorocarburi da tali prodotti, nella prospettiva di una loro possibile eliminazione definitiva;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1988 per la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e di halon (3) invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avviare discussioni su accordi volontari a livello comunitario con tutte le industrie interessate, per sostituire ove possibile i clorofluorocarburi di cui all'allegato I e gli halon nei prodotti, nelle attrezzature o nei processi che li utilizzano;

considerando che i produttori europei di clorofluorocarburi, rappresentati dalla federazione dell'industria chimica europea (CEFIC), hanno dichiarato di essere pronti a recuperare e a riciclare i clorofluorocarburi usati, ove ciò sia tecnicamente fattibile;

considerando che l'industria comunitaria della refrigerazione ha elaborato un codice di comportamento (4) concernente la progettazione, l'installazione, la manutenzione e la riparazione degli impianti di refrigerazione, nonché lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre l'emissione di clorofluorocarburi nell'atmosfera;

considerando che in attesa che siano disponibili sostanze alternative con un potenziale di riduzione dell'ozono pari a 0 e accettabili dal punto di vista ambientale anche per altri aspetti, le riduzioni di cui al punto I.2 dipenderanno dalla disponibilità e dall'utilizzazione commerciale di sostanze alternative che abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) maggiore di 0 ma relativamente basso;

considerando che in alcuni settori dell'industria della refrigerazione, ad esempio nella refrigerazione domestica, prima che siano disponibili in commercio refrigeranti alternativi saranno possibili soltanto riduzioni marginali del consumo delle sostanze oggetto di controllo;

considerando che il 2 marzo 1989 il Consiglio dei ministri ha stabilito che è necessario ridurre quanto prima di almeno l'85 % il livello attuale di produzione e di utilizzazione dei clorofluorocarburi contemplati dal protocollo di Montreal, nella prospettiva di arrivare alla loro completa eliminazione verso la fine di questo secolo, e rafforzare di conseguenza il protocollo suddetto,

RACCOMANDA:

I. a tutti i settori dell'industria della refrigerazione e del condizionamento dell'aria della Comunità, compresi i fabbricanti, gli installatori e quanti provvedono alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria, nonché a tutti gli utilizzatori di tali attrezzature nei settori commerciali, industriali e pubblici, di cercare di:

1) limitare il consumo dei clorofluorocarburi completamente alogenati che figurano nell'allegato I, utilizzati come refrigeranti nella refrigerazione, nella prospettiva di un loro graduale ritiro dal mercato entro la fine di questo secolo;

2) ridurre il consumo di clorofluorocarburi completamente alogenati di almeno il 25 % per la fine del 1991 e di almeno il 50 % per la fine del 1993 rispetto al consumo del 1986. Nel 1986 il consumo comunitario dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I nella refrigerazione è stato di 28 800 t ponderate ODP; i progressi fatti per la riduzione di tale consumo saranno controllati mediante le statistiche annuali sulle vendite relative alle sostanze elencate nell'allegato I, pubblicate dai produttori della Comunità;

3) adottare tutte le misure possibili per ottenere e restituire ai fornitori o ad altri centri appropriati tutti i refrigeranti utilizzati ai fini di un loro recupero, laddove ciò sia tecnicamente possibile;

II. alle federazioni di cui all'allegato II:

1) di adoperarsi per assicurare che l'industria della refrigerazione nella Comunità riduca al minimo il suo consumo delle sostanze oggetto di controllo e attui le riduzioni di cui al punto I.2;

2) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui progressi fatti per quanto riguarda le riduzioni di cui sopra, corredata se possibile da statistiche, iniziando con l'anno 1989;

III. agli Stati membri di adoperarsi:

1) per introdurre, d'accordo con la propria industria, gli opportuni obblighi per quanto riguarda la formazione di operatori e di tecnici in materia di trattamento senza rischi dei refrigeranti, formazione che porti ad un certificato di abilitazione; e per arrivare, mediante i propri istituti tecnici, ad una precisa definizione della qualifica professionale degli operatori e dei tecnici, nonché della competenza tecnica delle imprese;

2) per promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia di attrezzature utilizzate per il recupero di clorofluorocarburi;

3) per adottare le misure che consentano di abbandonare progressivamente l'impiego di contenitori clorofluorocarburi a perdere;

4) per promuovere il recupero e il riciclo e per sostenere gli sforzi relativi alla formazione di personale qualificato;

5) per contribuire nei loro rispettivi territori alla realizzazione degli obiettivi della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

(2) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

(3) GU n. C 285 del 9. 11. 1988, pag. 1.

(4) CECOMAF GT1-001: Riduzione delle emissioni di clorofluorocarburi dai sistemi di refrigerazione.

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dalla presente raccomandazione

1.2 // // // Sostanza // Potenziale di riduzione dell'ozono // // // CFC13 (CFC- 11) // 1,0 // CF2C12 (CFC- 12) // 1,0 // C2F3C13 (CFC-113) // 0,8 // C2F4C12 (CFC-114) // 1,0 // C2F5C1 (CFC-115) // 0,6 // //

ALLEGATO II

1.2 // 1. AREA: // Air Conditioning & Refrigeration European Association (Associazione europea per il condizionamento dell'aria e la refrigerazione) // 2. CECED: // European Committee of Manufacturers of Electrical Domestic Equipment (Consiglio europeo della costruzione elettrodomestica) // 3. CECOMAF: // European Committee of Manufacturers of Refrigeration Equipment (Consiglio europeo dei costruttori di impianti di refrigerazione) // 4. RIB: // Refrigeration Industry Board (RIB/CECOMAF) (Consiglio dell'industria della refrigerazione).