31990D0638

90/638/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 12/12/1990 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0188


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (90/638/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, occorre fissare criteri comunitari applicabili all'intervento finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali;

considerando che i criteri citati più sopra sono intesi a garantire l'efficienza dell'azione avviata ed a consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi per la rapida eradicazione o l'adeguata sorveglianza delle malattie in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare:

- per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I;

- per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI

ALLEGATO I

Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno:

1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia;

2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma;

3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;

4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma;

5) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma;

6) un regime che garantisca l'obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata;

7) le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate;

8) un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma;

9) misure che permettano di individuare l'origine degli animali;

10) i vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto;

11) se necessario, la definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia;

12) le misure da prendere in caso di risultato positivo costatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma. Queste misure devono comprendere tutti i mezzi necessari alla rapida eradicazione della malattia, in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi profilattici tipici della stessa, ad esempio:

a) l'abbattimento degli animali malati o contagiati, ovvero che si sospetta siano malati o contagiati con:

- distruzione delle carcasse o loro utilizzo dopo trattamento, per scopi diversi dall'alimentazione umana, purché i tipi di trattamento utilizzati offrano garanzie sufficienti in materia di protezione della salute dell'uomo e/o della salute degli animali;

- ulteriore utilizzo delle carni, purché questo non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo;

b) distruzione di qualsiasi prodotto suscettibile di trasmettere la malattia o trattamento di quest'ultimo in modo da evitare ogni contagio;

c) procedimento di disinfezione delle aziende infette;

d) scelte in materia di terapia e di profilassi;

e) procedimento di ripopolamento con animali sani, nelle aziende in cui si è proceduto all'abbattimento;

f) istituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda infetta;

13) se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile;

14) l'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione.

ALLEGATO II

Criteri da prendere in considerazione per i programmi di sorveglianza I programmi di sorveglianza devono almeno comprendere:

1) i criteri di cui ai punti da 1 a 9, 12, 13 e 14 dell'allegato I;

2) un regime di prove di sorveglianza, fondato su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica od epidemiologica o qualsiasi altro metodo adeguato alla malattia;

3) un regime che consenta di controllare l'assenza della malattia, alla luce della sua epidemiologia.