90/638/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 12/12/1990 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0188
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (90/638/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, occorre fissare criteri comunitari applicabili all'intervento finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali; considerando che i criteri citati più sopra sono intesi a garantire l'efficienza dell'azione avviata ed a consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi per la rapida eradicazione o l'adeguata sorveglianza delle malattie in questione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare: - per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I; - per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI ALLEGATO I Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno: 1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia; 2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma; 3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza; 4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma; 5) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma; 6) un regime che garantisca l'obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata; 7) le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate; 8) un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma; 9) misure che permettano di individuare l'origine degli animali; 10) i vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto; 11) se necessario, la definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia; 12) le misure da prendere in caso di risultato positivo costatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma. Queste misure devono comprendere tutti i mezzi necessari alla rapida eradicazione della malattia, in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi profilattici tipici della stessa, ad esempio: a) l'abbattimento degli animali malati o contagiati, ovvero che si sospetta siano malati o contagiati con: - distruzione delle carcasse o loro utilizzo dopo trattamento, per scopi diversi dall'alimentazione umana, purché i tipi di trattamento utilizzati offrano garanzie sufficienti in materia di protezione della salute dell'uomo e/o della salute degli animali; - ulteriore utilizzo delle carni, purché questo non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo; b) distruzione di qualsiasi prodotto suscettibile di trasmettere la malattia o trattamento di quest'ultimo in modo da evitare ogni contagio; c) procedimento di disinfezione delle aziende infette; d) scelte in materia di terapia e di profilassi; e) procedimento di ripopolamento con animali sani, nelle aziende in cui si è proceduto all'abbattimento; f) istituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda infetta; 13) se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile; 14) l'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione. ALLEGATO II Criteri da prendere in considerazione per i programmi di sorveglianza I programmi di sorveglianza devono almeno comprendere: 1) i criteri di cui ai punti da 1 a 9, 12, 13 e 14 dell'allegato I; 2) un regime di prove di sorveglianza, fondato su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica od epidemiologica o qualsiasi altro metodo adeguato alla malattia; 3) un regime che consenta di controllare l'assenza della malattia, alla luce della sua epidemiologia.