DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1990 che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (90/552/CEE)
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 13/11/1990 pag. 0038 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0128
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1990 che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (90/552/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 90/426/CEE, occorre delimitare il territorio infetto da peste equina; che tale territorio infetto deve essere composto almeno da una zona di protezione e da una zona di sorveglianza nella quale nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione; considerando inoltre che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 lettera a) della direttiva 90/426/CEE, una parte del territorio è considerata come infetta da peste equina se, in particolare, la vaccinazione contro questa malattia è stata praticata nel corso degli ultimi dodici mesi; considerando inoltre che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE, le zone di protezione e di sorveglianza devono essere chiaramente delimitate, tenendo conto di fattori di tipo geografico, ecologico ed epizootico connessi alla peste equina; considerando che le autorità spagnole e portoghesi si sono impegnate ad adottare provvedimenti nazionali in particolare in relazione all'identificazione degli equini, atti a garantire l'attuazione efficace della presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I limiti del territorio infetto da peste equina sono indicati nell'allegato. Articolo 2 La Commissione segue l'andamento della situazione in particolare in relazione all'identificazione degli equidi e al periodo trascorso dopo la fine delle operazioni di vaccinazione. La presente decisione sarà eventualmente modificata per tener conto di tale andamento. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. ALLEGATO Il territorio infetto da peste equina comprende: - Tutto il territorio continentale portoghese e, in Spagna, il territorio delle province di Huelva, Sevilla, Cádiz, Córboba, Málaga, Jaén, Granada, Almería, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real e Albacete (zona di protezione). - In Spagna, il territorio delle provincie di Murcia e di Alicante e il territorio situato a sud-ovest di una linea formata da: - la strada N 541 tra Pontevedra e Orense, - la strada N 6 tra Orense e il confine della provincia di León, - il confine tra le province di Orense e León, - il confine tra le province di Zamora e León fino alla strada N 6 (Astorga-Benavente), - la strada N 6 (Astorga-Benavente), fino a sud di Benavente, - la strada N 630 tra Benavente e Zamora, - la strada C 528 tra Zamora e La Fuente de San Esteban, - la strada C 525 tra la Fuente de San Esteban e San Esteban de la Sierra, - la strada C 525 tra San Esteban de la Sierra e Guijuelo, - le strade SA 102, SA 101, AV 101 e AV 102 tra Guijuelo e Piedrahita, - le strade AV 932 e C 500 tra Piedrahita e San Martín de Pimpollar, - le strade C 502 e NVE 90 tra San Martín de Pimpollar e Talavera de la Reina, - il fiume Tago di Talavera de la Reina fino a Toledo, - la strada C 400 tra Toledo e Mora, - le strade C 402 e C 302 tra Mora e Corral de Almaguer, - le strade C 302 e CU 303 tra Corral de Almaguer e Villamayor de Santiago, - le strade CU 331, Cu 322 e N 420 tra Villamayor de Santiago e Villaescusa de Haro, - la strada N 420 tra Villaescusa de Haro e La Almarcha, - la strada N 3 tra la Almarcha e Utiel, - la strada N 3 tra Utiel e Bunyol, - la strada C 3322 tra Bunyol e Alzira, - le strade C 3320 e N 340 tra Alzira, Oliva e il confine con la provincia di Alicante, (zona di sorveglianza).