90/513/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 16 OTTOBRE 1990, RECANTE MISURE PROTETTIVE CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 17/10/1990 pag. 0036 - 0037
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1990 recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania (90/513/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 9, considerando che sono scoppiati numerosi focolai di peste suina classica in varie parti della Repubblica federale di Germania; considerando che tale epizoozia può costituire un pericolo per il bestiame degli altri Stati membri attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine; considerando che, in conseguenza dell'epizoozia di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 90/231/CEE, del 7 maggio 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania (3), modificata dalla decisione 90/467/CEE (4); considerando che è necessario adeguare le misure restrittive in funzione dell'andamento della malattia; considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza, occorre quindi abrogare la decisione 90/231/CEE, adottando un testo codificato; considerando che le autorità tedesche hanno adottato i provvedimenti di legge atti ad impedire la diffusione dell'epizoozia, provvedimenti che garantiscono l'attuazione efficace della presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Repubblica federale di Germania non spedisce ad altri Stati membri: - a decorrere dal 17 ottobre animali vivi della specie suina provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato; - carni suine fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da suini macellati dopo il 1o marzo 1990, provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carni che siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5). Articolo 2 1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (6), che scorta i suini vivi spediti dalla Repubblica federale di Germania dev'essere completato dalla seguente indicazione: « Animali conformi alla decisione 90/513/CEE del 16 ottobre 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania. » 2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (7), che scorta le carni suine spedite dalla Repubblica federale di Germania, dev'essere completato dalla seguente indicazione: « Carni conformi alla decisione 90/513/CEE, del 16 ottobre 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania ». 3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (1), che scorta i prodotti a base di carne spediti dalla Repubblica federale di Germania, dev'essere completato dalla seguente indicazione: « Prodotti conformi alla decisione 90/513/CEE, del 16 ottobre 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania ». Articolo 3 La decisione 90/231/CEE è abrogata. Articolo 4 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 5 La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica eventualmente la presente decisione alla luce di tali sviluppi. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (3) GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 17. (4) GU n. L 250 del 13. 9. 1990, pag. 18. (5) GU n. L 47 del 21. 2. 1990, pag. 4. (6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (7) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. ALLEGATO Il territorio di: - Rheingau-Taunus Kreis.