31990D0480

90/480/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 24 SETTEMBRE 1990, RELATIVA ALL' ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI OFFERTI DA ALCUNI ESPORTATORI NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING CONCERNENTE LE IMPORTAZIONI DI CARBURO DI TUNGSTENO E DI CARBURO DI TUNGSTENO FUSO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E ALLA CHIUSURA DELL' INCHIESTA NEI CONFRONTI DEGLI STESSI ESPORTATORI

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 27/09/1990 pag. 0059 - 0060


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1990

relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori

(90/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 763/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi dal regolamento (CEE) n. 2127/90 del Consiglio (3).

B. PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », in seguito denominata « Camera di commercio cinese », in rappresentanza di due esportatori cinesi, « China National Non-Ferrous Metal Import and Export Corporation » (CNIEC) e « China National Metals and Minerals Import and Export Corporation » (Minmetals), ha chiesto ed ottenuto di essere sentita.

C. ISTITUZIONE DI UN DAZIO DEFINITIVO

(3) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio. In base alle conclusioni della Commissione il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2737/90 del 24 settembre 1990 (4), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni.

D. IMPEGNI

(4) La Camera di commercio cinese è stata informata in merito ai risultati dell'inchiesta. Due società cinesi esportatrici dei prodotti in questione, CNIEC e Minmetals, hanno in seguito offerto impegni in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(5) In forza di tali impegni i prezzi all'esportazione aumenteranno di un importo che, pur non essendo superiore ai margini di dumping accertati, sarà sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La Commissione ritiene inoltre che sia possibile controllare a livello amministrativo l'osservanza di detti impegni. La Commissione ritiene pertanto che gli impegni offerti siano accettabili e che l'inchiesta relativa agli esportatori in questione possa essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping.

(6) In caso di violazione oppure di revoca degli impegni da parte degli esportatori in questione, la Commissione può istituire immediatamente, in forza dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, un dazio provvisorio in base ai risultati e alle conclusioni attuali dell'inchiesta, espressi nel regolamento (CEE) n. 2737/90. Il Consiglio può successivamente istituire un dazio definitivo in base alle informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta.

(7) Durante le consultazioni del comitato consultivo due Stati membri hanno mosso obiezioni nei confronti dell'accettazione degli impegni offerti. In conformità all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sui risultati delle consultazioni e una proposta di chiusura dell'inchiesta. Poiché il Consiglio non ha deciso altrimenti entro il termine di un mese, la presente decisione può essere adottata,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti da

- China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e

- China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals)

nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso, di cui al codice NC 2849 90 30, originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

L'inchiesta relativa al procedimento antidumping citato all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda la società China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals).

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1990.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 36.

(3) GU n. L 195 del 26. 7. 1990, pag. 2.

(4) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.