31990D0455

90/455/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1990 relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 25/08/1990 pag. 0039 - 0039


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/455/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (1) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di detto regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione una richiesta in tal senso riguardante l'area centro-orientale della Liguria, il bacino di Trieste-Gorizia e l'area veneta;

considerando che queste zone soddisfano ai criteri summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone seguenti:

- l'area centro-orientale ligure comprendente i seguenti comuni:

- in provincia di Savona:

Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Borghetto Santo Spirito, Borgio-Verezzi, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Loano, Mallare, Millesimo, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga,

- in provincia di Genova:

Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (parzialmente, cioè: G.Z.U. Ponente, G.Z.U. Polcevera, Sampierdarena, G.Z.U. Bisagno eccetto San Fruttuoso, Valle Sturla, San Martino, Sturla-Quarto, Porto), isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano-Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccó, Sestri Levante, Sori, Tribogna;

- in provincia di La Spezia:

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Ortonovo, Portovenere, Riccó del Golfo di Spezia, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure;

- il bacino di Trieste-Gorizia, comprendente le due province di Trieste e Gorizia;

- l'area veneta, comprendente i seguenti comuni:

- in provincia di Venezia:

Campagna Lupia, Chioggia, Martellago, Spinea, Venezia (eccetto Mestre),

- in provincia di Rovigo:

Donada, Loreo, Rosolina

soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2506/88.

Il programma comunitario istituito da tale regolamento si applica pertanto a dette zone.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24.