90/449/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, che istituisce un comitato paritetico dell'aviazione civile
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 24/08/1990 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0215
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 che istituisce un comitato paritetico dell'aviazione civile (90/449/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, considerando che nella dichiarazione del 21 ottobre 1972 i capi di Stato e di governo hanno dichiarato che l'espansione economica deve innanzitutto consentire di attenuare le disparità esistenti nelle condizioni di vita e che tale obiettivo deve concretarsi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita; considerando che in tale prospettiva essi ritengono indispensabile intensificare la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità; considerando che tra le azioni prioritarie previste dal « programma di azione sociale » della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali; considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale (1), tra le azioni da intraprendere in via prioritaria, il Consiglio ha incluso quella intesa a sviluppare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità; considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 giugno 1972 (2), ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione di una politica sociale della Comunità deve essere realizzata nella prima tappa dell'unione economica e monetaria; considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971; considerando che nelle conclusioni del 22 giugno 1984 relative ad un programma di azione sociale a medio termine (3) il Consiglio si esprime in favore di un rafforzamento del dialogo sociale europeo e di una revisione delle sue modalità, in modo da associare maggiormente le parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità; considerando che l'articolo 118 B del trattato che istituisce la Comunità economica europea stabilisce che la Commissione deve sforzarsi di promuovere a livello europeo un dialogo fra i datori di lavoro e i lavoratori che potrebbe portare, qualora le due parti lo ritengano opportuno, a relazioni istituzionalizzate; considerando che, per l'industria dei trasporti aerei, deve essere considerato assolutamente prioritario l'obiettivo di raggiungere il grado di redditività dei costi e di rendimento produttivo necessario per garantirne l'efficienza economica non soltanto nell'ambito delle misure comunitarie di liberalizzazione ma anche in quello della concorrenza nei trasporti aerei internazionali a livello mondiale; considerando che si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alla complessità del settore dei trasporti aerei civili e alle attività necessarie per fornire un prodotto economico e competitivo anche per gli aspetti di non diretta competenza degli operatori; considerando la necessità di tener conto delle implicazioni sociali degli interventi economici nel campo dell'aviazione civile; considerando che un comitato paritetico collegato alla Commissione rappresenta il foro più idoneo a livello comunitario affinché le forze socioeconomiche possano perseguire gli obiettivi di economia e competitività dell'aviazione civile, nonché del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, DECIDE: Articolo 1 È costituito un comitato paritetico dell'aviazione civile, in appresso denominato « comitato ». Articolo 2 Il comitato assiste la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione della politica comunitaria volta a: - rafforzare la posizione economica e competitiva dell'aviazione civile della Comunità a livello comunitario e nel più vasto contesto internazionale, - migliorare inoltre le condizioni di vita e di lavoro nel settore dell'aviazione civile nel contesto degli articoli pertinenti del trattato di Roma. Articolo 3 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il comitato: a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa e b) per le questioni di competenza delle compagnie aeree, delle organizzazioni aeroportuali e delle associazioni dei lavoratori di cui all'articolo 4, paragrafo 3: - promuove il dialogo e la collaborazione, - prende disposizioni affinché siano svolti studi, - partecipa a colloqui e seminari. 2. Il comitato informa tutte le parti interessate della sua attività. 3. Nel chiedere un parere o una relazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare il termine entro cui il parere o la relazione devono essere presentati. Articolo 4 1. Il comitato è composto da 54 membri cittadini degli Stati membri. 2. I seggi sono così ripartiti: a) 27 ai rappresentanti delle compagnie aeree e delle organizzazioni aeroportuali; b) 27 ai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori. 3. I membri del comitato sono così nominati dalla Commissione: a) 48 su proposta delle seguenti organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori di compagnie aeree e aeroporti: 1) associazioni delle compagnie aeree e degli aeroporti: - Association of European airlines (AEA): 13 membri - European Regional Airlines Organisation (ERA): 3 membri - European Comunities Independent Airlines Association (ACE): 3 membri - Air Chartered Carrier Association (ACCA): 2 membri - International Civil Airports Association - Europe (ICAA): 3 membri 2) associazioni dei lavoratori: - comitato sindacale dei trasporti nella Comunità europea: 24 membri. b) 6, direttamente dalla Commissione, previa consultazione degli organismi di cui alla lettera a) fra gli appartenenti alle organizzazioni che rappresentano le compagnie aeree e gli aeroporti e associazioni dei lavoratori. Se del caso, possono provenire da organismi diversi da quelli riportati al punto 2, lettera a). Articolo 5 1. Ciascun membro del comitato può designare un supplente, secondo criteri identici a quelli stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente può assistere alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, ovvero partecipa ai lavori del comitato solo in caso d'impedimento del membro di cui è supplente. Articolo 6 1. Il mandato del membri del comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile. 2. I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. 3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso, ovvero quando l'organizzazione o l'associazione che hanno designato il membro stesso ne chiedono la sostituzione. Il successore è nominato per la restante durata del mandato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. 4. Le attività svolte dai membri del comitato non sono retribuite. Articolo 7 1. Ogni due anni il comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei presenti, un presidente ed un vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente tra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3. 2. a) Il presidente ed il vicepresidente il cui mandato sia scaduto restano in carica sino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione. b) In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato, il presidente o il vicepresidente è sostituito per il periodo rimanente da persona nominata a norma del paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartengono la sua organizzazione o associazione. Articolo 8 Il comitato può, per programmare e coordinare la propria attività, costituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattro rappresentanti per ognuno dei due gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). I rappresentanti sono nominati dai rispettivi gruppi. Articolo 9 Il comitato o l'ufficio di presidenza possono: a) istituire gruppi di lavoro per facilitare i lavori. Possono inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione o associazione, nominativamente designato, a sostituirlo in un gruppo di lavoro; il sostituto ha, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce; b) proporre alla Commissione di nominare esperti che lo assistano in compiti specifici. Ogni gruppo di membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può invitare uno o più esperti particolarmente competenti per uno dei punti specifici iscritti all'ordine del giorno. Gli esperti possono assistere alla riunione solo quando è in discussione il punto specifico per il quale è stata richiesta la loro presenza. Articolo 10 Il comitato è convocato dal proprio segretariato, su richiesta della Commissione, previa consultazione del presidente e vicepresidente. In accordo con la Commissione, il comitato può anche riunirsi per iniziativa dell'ufficio di presidenza ed essere convocato dal suo segretariato. All'ordine del giorno delle riunioni figurano punti per i quali la Commissione chiede il parere del comitato e punti iscritti con l'accordo unanime dell'ufficio di presidenza. Le riunioni dell'ufficio di presidenza sono convocate dal segretariato previa consultazione del presidente e del vicepresidente. Articolo 11 1. I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri. 2. Il comitato presenta i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Se i pareri o le relazioni non sono stati adottati all'unanimità, il comitato comunica alla Commissione anche le opinioni divergenti espresse. Articolo 12 1. La Commissione assicura il lavoro di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. 2. Funzionari esperti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. 3. Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni o associazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). 4. Dopo aver inteso l'ufficio di presidenza, la Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in veste di osservatrici, organizzazioni diverse da quelle citate all'articolo 4, paragrafo 3. 5. Le organizzazioni e associazioni citate all'articolo 4, paragrafo 3, possono indicare non più di due osservatori cittadini di paesi europei diversi dagli Stati membri della Comunità europea. Articolo 13 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato CEE ed ogni qual volta la Commissione li abbia informati che il parere richiesto verte su materie di carattere riservato, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei lavori del comitato, dei gruppi di lavoro o dell'ufficio di presidenza. Articolo 14 Dopo aver inteso il comitato, la Commissione ha la facoltà di emendare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita. La presente decisione è applicabile dal 1o agosto 1990. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990. Per la Commissione Vasso PAPANDREOU Membro della Commissione (1) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1. (2) GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11. (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.