31990D0413

90/413/Euratom: Decisione della Commissione, del 1ºagosto 1990, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 83 del trattato Euratom (XVII-001-ANF Lingen) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 08/08/1990 pag. 0027 - 0030


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// // / DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 1990

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 83 del trattato Euratom

(XVII-001-ANF Lingen)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/413/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 83,

dopo aver dato all'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH, con sede a Lingen (Repubblica federale di Germania), la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito agli addebiti contestati dalla Commissione,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

La presente decisione concerne l'esportazione non dichiarata di materie nucleari dalla Repubblica federale di Germania verso gli Stati Uniti d'America effettuata dall'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH nel maggio del 1990.

L'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH, in appresso denominata « ANF Lingen », gestisce un'impianto di fabbricazione che riceve regolarmente materie nucleari provenienti dall'impresa Advanced Nuclear Fuels di Richland (Stati Uniti d'America), in appresso denominata « ANF Richland ».

Sulla base delle lettere del 18 maggio, del 26 giugno e del 3 luglio 1990, nonché grazie all'audizione tenutasi a Bruxelles nei locali della Commissione delle Comunità europee in data 13 luglio 1990, si è potuto appurare quanto indicato in appresso.

- In data 8 maggio 1990, un pallet con due contenitori, contenenti ciascuno due casse, viene trasportato dall'area di stoccaggio alla barriera d'introduzione delle materie nello stabilimento per permettere il prelievo della cassa contenente le pastiglie d'uranio arricchito al 3,30 %.

Al termine di tale operazione, il pallet, con i suoi due contenitori, viene depositato per errore all'aperto in prossimità dell'area di deposito dei contenitori vuoti e lì rimane. I due contenitori sul pallet di cui sopra non contengono che tre casse: una contenente 49,84 kg di ossido di uranio (UO2) arricchito al 2,70 % e le altre due, rispettivamente 49,86 kg e di 47,29 kg, contenenti uranio arricchito al 3,95 %.

- La mattina dell'11 maggio 1990, nel corso dei preparativi per la spedizione di 72 contenitori vuoti all'impresa « ANF Richland » il pallet in questione è caricato per errore, da un altro addetto, su un camion appartenente a una società di trasporto merci.

La persona preposta a tale operazione constata che i contenitori su tale pallet portano l'etichetta prevista dalla legge nazionale, indicante la presenza di materie radioattive. Ritenendo che, data la loro collocazione in tale area, si tratti di contenitori vuoti destinati alla spedizione, rimuove tale etichetta sostituendola con etichette indicanti che si tratta di contenitori vuoti. Il giorno stesso, alle ore 19.00, il camion viene scaricato all'aeroporto di Lussemburgo-Findel in attesa della spedizione del carico per via aerea.

- Il 12 maggio 1990 i contenitori sono trasportati da un aereo da carico a Seattle (Stati Uniti d'America) ove arrivano alle ore 21.10, ora locale.

- il 14 maggio 1990 i contenitori sono trasportati su strada e il 15 maggio 1990 arrivano all'impresa « ANF Richland ».

Il giorno stesso la « ANF Lingen » viene informata dalla « ANF Richland » di aver constatato, nel corso di un controllo dosimetrico di routine, la presenza di materie nucleari nei due contenitori ritenuti vuoti. L'esame dei sigilli immediatamente effettuato rivela che dai tre contenitori in questione non ha potuto essere tolta alcuna materia.

- Il 16 maggio 1990, la « ANF Lingen » informa dei fatti la direzione « Controllo di sicurezza » della Commissione.

- Il 17 maggio 1990, la « ANF Lingen » informa altresì l'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A - Disposizioni giuridiche

A motivo delle attività svolte, l'impresa « ANF Lingen » è un'impresa ai sensi dell'articolo 196, lettera b) del trattato Euratom. A tale titolo essa è assoggettata alle disposizioni di cui al capitolo VII del titolo II di detto trattato, nonché alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom (1), modificato dal regolamento (Euratom) n. 220/90 (2), e della decisione della Commissione del 5 giugno 1985 che stabilisce le disposizione particolari sul controllo relative a tale impresa.

In conformità all'articolo 77 del trattato, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:

a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,

b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

Inoltre la Commissione esige, in conformità all'articolo 79 del trattato, la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.

In forza dell'articolo 10 del regolamento (Euratom) n. 3227/76, l'impresa deve redigere specifiche contabili che mettano in evidenza per ogni area di bilancio materie, tra l'altro, tutte le variazioni d'inventario, al fine di consentire in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario contabile.

In tal modo, per tutte le variazioni d'inventario, i documenti contabili contengono, per ogni partita di materie nucleari, i dati di identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte. Essi precisano separatamente, per ogni partita di materie nucleari, le quantità di uranio, di torio e di plutonio. Essi indicano inoltre, per ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

L'articolo 11 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 precisa che le specifiche delle operazioni indicano per ogni area di bilancio materie, tra l'altro, i dati di esercizio usati per determinare le variazioni della quantità e della composizione delle materie nucleari.

Infine, per quanto riguarda le esportazioni, l'articolo 24 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 dispone quanto indicato in appresso.

a) Le persone e le imprese notificano preventivamente alla Commissione ogni esportazione di materie grezze o di materie fissili speciali. La notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto:

i) se la spedizione è superiore a un 1 kg effettivo (1);

ii) se le disposizioni particolari sul controllo secondo l'articolo 7 la prescrivono nel caso di impianti che trasferiscono normalmente considerevoli quantità di materie in uno stesso Stato, anche se nessuna spedizione singola è superiore a 1 kg effettivo.

b) La notifica è effettuata dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e comunque in modo da pervenire alla Commissione otto giorni lavorativi prima che le materie siano preparate per la spedizione.

c) La notifica va effettuata conformemente al formulario riprodotto nell'allegato V del regolamento.

Per quanto riguarda le condizioni alle quali va richiesta una notifica preventiva nel corso di un'operazione di entrata e di uscita, le disposizioni particolari sul controllo per la « ANF Lingen » fissate con la decisione del 5 giugno 1985 prevedono che siano altresì richieste notifiche preventive per le esportazioni inferiori a 1 kg effettivo.

Oltre a detta notifica e allo scopo di consentire in particolare controlli incrociati, il regolamento (Euratom) n. 3227/76 prevede all'articolo 32 che ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie grezze o materie fissili speciali ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, può ricevere o consegnare soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. La ricevuta deve indicare i nomi di colui che consegna tali materie e di colui che le riceve, le quantità trasportate, la natura, la forma e la composizione delle stesse.

B - Infrazioni constatate

Dall'esame dei fatti ammessi dall'impresa « ANF Lingen » risulta che l'esportazione non dichiarata di materie nucleari verso gli Stati Uniti ha comportato le seguenti infrazioni:

1) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la registrazione delle variazione d'inventario previste all'articolo 10, lettera a) del regolamento (Euratom) n. 3227/76;

2) mancato rispetto delle disposizioni in materia di elaborazione delle specifiche delle operazioni di cui all'articolo 11, lettera a) di detto regolamento, in particolare:

- da una parte, dei dati concernenti le variazioni della quantità,

- dall'altra, dei dati riguardanti le variazioni della composizione delle materie;

3) omessa notifica preventiva di un'esportazione prevista all'articolo 24 del medesimo regolamento in connessione con il codice 1.3.2. delle disposizioni particolari sul controllo.

Va infine constatata un'infrazione all'articolo 32 del medesimo regolamento. Non essendo stato informato dalla « ANF Lingen » delle quantità della natura, della forma e della composizione delle materie nucleari, il trasportatore non ha potuto rilasciare la ricevuta atta a consentire i controlli.

C - Sanzione applicabile

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 del trattato, in caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

a) il richiamo,

b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico,

c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,

d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

Poiché il criterio determinante per l'applicazione di tale articolo è costituito dalla gravità dell'infrazione commessa, è necessario determinare in primo luogo la natura delle mancanze constatate da un punto di vista tanto oggettivo quanto soggettivo.

Da un punto di vista oggettivo risulta che le disposizioni violate costituiscono degli obblighi fondamentali della normativa comunitaria in materia di controllo di sicurezza, il cui rispetto è indispensabile ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 77 del trattato.

I fatti constatati hanno peraltro messo la Commissione nell'impossibilità di assolvere il compito affidatole dall'articolo 2, lettera e) del trattato, ovvero « garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate ».

Va osservato a questo proposito che la Commissione attribuisce un'importanza tutta particolare al controllo delle esportazioni di materie.

I fatti sono tanto più gravi in quanto si tratta di quantità ponderali rilevanti di uranio già arricchito, suscettibile di essere facilmente arricchito a tassi di valore strategico.

Sotto il profilo soggettivo si osserva, tuttavia, che il comportamento addebitato non era intenzionale e non può pertanto essere assimilato a uno storno. Ciò è comprovato altresì dal fatto che nel rapporto relativo alla verifica annua completa dell'inventario delle materie detenute si riscontrano soltanto differenze minime tra l'inventario fisico e l'inventario contabile pari a circa lo 0,1 % dell'inventario totale o allo 0,023 % della somma dell'inventario e delle sue variazioni intervenute tra il 4 agosto 1989 e il 4 luglio 1990.

Nondimeno, i fatti addebitati costituiscono una grave infrazione risultante da una sequenza di negligenze tanto sul piano operativo quanto organizzativo, rese possibili dalla mancanza di sufficienti misure di verifica.

In considerazione della natura delle mancanze commesse, la Commissione ritiene che occorra fare tutto il possibile per evitare che simili fatti possano ripetersi in futuro, tanto più che l'impresa « ANF Lingen » effettua frequentemente simili operazioni di trasferimento di contenitori e che essa intende proseguire tale attività.

Allo scopo di assicurarsi che errori di tale natura, che trovano origine in particolare nel carattere di routine delle operazioni in questione, non abbiano più a ripetersi, la Commissione intende verificare che misure appropriate siano chiaramente stabilite a livello di norme di lavoro e a livello della loro messa in pratica.

A tale scopo e in considerazione della gravità delle mancanze commesse, la Commissione ritiene che la sanzione da applicare non può che essere quella prevista all'articolo 83, paragrafo 1, lettera c).

Solo ponendo l'impresa sotto amministrazione si ha infatti la garanzia che l'impresa soddisferà tutti i suoi obblighi in materia di controllo di sicurezza, escludendo la gravità delle infrazioni, il ricorso alla sanzione del richiamo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 di detto articolo.

Anche se l'impresa « ANF Lingen » ha informato i servizi responsabili del controllo di sicurezza che essa intende applicare nuove norme interne di gestione e di manipolazione che essa si è impegnata a comunicare, la Commissione ritiene che il periodo in cui l'impresa deve essere posta sotto amministrazione sia di quattro mesi a decorrere dalla data della notifica del nominativo della persona o delle persone all'uopo designati. Al termine di tale periodo verrà redatto un rapporto valutativo.

Nel corso di tale periodo, il compito affidato alla persona o al collegio designato di comune accordo dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania sarà esplicitamente limitato alla attività direttamente connesse al controllo di sicurezza.

Esso consisterà infatti:

- nel verificare e, se del caso, modificare le norme interne in materia;

- nel controllare la loro messa in opera e nel sorvegliare la loro applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'impresa « Advanced Nuclear Fuels GmbH » ha violato l'articolo 79 del trattato Euratom ai sensi degli articoli 10, 11 e 24 del regolamento n. 3227/76, nonché del codice 3.1.2. della decisione della Commissione, del 5 giugno 1985, sulle disposizioni particolari sul controllo, per effetto:

- dell'omessa notifica preventiva di un'esportazione;

- del mancato rispetto delle norme di registrazione delle variazioni d'inventario;

- del mancato rispetto delle norme in materia di elaborazione di specifiche delle operazioni riguardanti:

- le variazioni della quantità e

- le variazioni della composizione delle materie nucleari. Articolo 2

1. L'impresa « Advanced Nuclear Fuels GmbH » è posta sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio all'uopo designati per il periodo di quattro mesi ed esclusivamente con riguardo agli aspetti connessi al controllo di sicurezza di cui al capitolo VII del titolo secondo del trattato.

2. Il fatto di essere posta sotto amministrazione non incide sulla responsabilità incombente all'impresa in forza del diritto nazionale o internazionale.

Articolo 3

1. Le attività di amministrazione di cui all'articolo precedente consistono:

- nel verificare e, se del caso, modificare le norme interne in materia di controllo di sicurezza;

- nel controllare la loro messa in atto e nel sorvegliare la loro applicazione.

2. Per poter esercitare tale compito, la persona o le persone all'uopo incaricate:

- avranno accesso a tutti i documenti e a tutti i locali;

- potranno impartire qualsiasi istruzione agli organi o al personale dell'impresa;

- potranno sollecitare o richiedere ogni concorso esterno ritenuto necessario per la buona esecuzione del loro compito.

3. Una relazione sarà presentata alla Commissione delle Comunità europee al più tardi otto giorni dopo il termine del periodo di amministrazione.

Articolo 4

La persona o, se del caso, il collegio incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3 saranno designati di comune accordo dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania entro il 15 agosto 1990.

Il nominativo della persona o delle persone così designate sarà notificato all'impresa dalla Commissione il giorno successivo alla data della loro nomina.

Articolo 5

1. L'impresa Advanced Nuclear Fuels GmbH, Industriepark Sued, Postfach 1465, D-4450 Lingen (EMS) è destinataria della presente decisione.

2. La presente decisione è comunicata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 56.

(1) Vedi l'articolo 36, lettera o) del regolamento (Euratom) n. 3227/76.