31990D0399

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1990 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, Romania e Cecoslovacchia (90/399/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/1990 pag. 0047 - 0050


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1990

che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, Romania e Cecoslovacchia

(90/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 9,

previa consultazione in seno al comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel luglio 1989, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla « Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche » (ANIE), Italia, dal « Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée » (GIMELEC), Francia, e dalla « Association national de fabricantes de bienes de equipo » (SERCOBE), Spagna, le organizzazioni professionali che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria dei motori elettrici in questione.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di motori elettrici monofase, a due velocità, originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia, di cui al codice NC 8501 40 90, ed ha iniziato un'inchiesta.

B. PRODOTTO

(2) I prodotti oggetto del presunto dumping sono i motori elettrici a corrente alternata, monofase, a due velocità, utilizzati nella fabbricazione di lavatrici a regime lento. Questi motori elettrici rientrano nel codice NC 8501 40 90.

È opportuno ricordare che i motori elettrici del tipo sopraindicato vengono utilizzati esclusivamente nelle lavatrici destinate ai mercati dei paesi meridionali della Comunità, vale a dire la Francia, la Spagna, l'Italia, la Grecia e il Portogallo, dato che i motori per lavatrici prodotti e utilizzati nei paesi settentrionali della Comunità hanno specifiche tecniche diverse e rientrano in altri codici della nomenclatura combinata.

(3) Per quanto riguarda la similarità tra i motori elettrici comunitari in questione e le esportazioni di motori elettrici oggetto della presente procedura, la Commissione ha stabilito che essi sono simili nelle caratteristiche essenziali e che il loro uso è identico. A questo proposito le parti interessate non hanno formulato alcuna osservazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. SEGUITO DELLA PROCEDURA

(4) La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori e ai ricorrenti, fornendo inoltre alle parti direttamente in causa l'occasione di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione. Alcuni di essi hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti oralmente dalla Commissione. Un certo numero di importatori ha reso note le proprie osservazioni per iscritto.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione dei fatti ed ha svolto controlli in loco presso le seguenti ditte:

Produttori comunitari

- Société electromécanique du Nivernais (SELNI)

Nevers

Francia

- Nuova IB-MEI SpA

Asti

Italia

- Sole SpA

Pordenone

Italia

- IB-MEI

Mostoles

Spagna

(6) Per la verifica del dumping, l'inchiesta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 settembre 1989 (periodo dell'inchiesta).

D. PREGIUDIZIO

(7) Per determinare se le importazioni che si presume siano oggetto di dumping abbiano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, la Commissione si è chiesta se non fosse opportuno cumularle.

Dopo aver escluso dal suo esame la Bulgaria, dato che nel 1988 e nel periodo dell'inchiesta non era stata constatata alcuna esportazione proveniente da questo paese, la Commissione ha stabilito che i prodotti importati erano simili, che si trovavano in situazione di concorrenza sul mercato comunitario e che erano destinati agli stessi clienti, concludendo pertanto che era opportuno cumulare le importazioni in oggetto.

Per valutare la situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni

Volume e quota di mercato

(8) Le importazioni di motori elettrici oggetto della procedura e originari della Romania e della Cecoslovacchia sono salite da 984 086 unità nel 1986 a 1 084 523 unità nel 1988 con un incremento del 10,2 %.

Nel periodo dell'inchiesta le importazioni sono state pari a 745 365 unità. Estrapolate su tutto il 1989 le importazioni registrano un calo dell'8,3 %.

(9) In rapporto al consumo comunitario, che è passato da 3 703 871 unità nel 1986 a 4 206 932 unità nel 1988 con un aumento del 13,6 %, la quota di mercato degli importatori di motori rumeni e cecoslovacchi è scesa dal 26,6 % al 25,7 %.

Nel periodo dell'inchiesta, la percentuale delle importazioni è ulteriormente diminuita e si è stabilita al 23,9 %, dato che nel 1989 il consumo comunitario ha subito un calo dello 0,6 % rispetto al 1988.

Prezzo

(10) Gli elementi di prova di cui dispone la Commissione hanno rivelato l'esistenza di sottoquotazioni sui due principali mercati di destinazione, quello italiano e quello spagnolo.

Sul mercato italiano sono state stabilite sottoquotazioni che variano, per l'esportatore rumeno, tra il 3 e il 26 %, e, per l'esportatore cecoslovacco, tra il 5 e il 26 %.

Sul mercato spagnolo le sottoquotazioni stabilite per l'esportatore cecoslovacco variano tra il 4 e il 18 %. Nel periodo dell'inchiesta non sono state registrate esportazoni di motori rumeni su questo mercato.

b) Situazione dell'industria comunitaria

La Commissione ha verificato se le importazioni sospette di dumping abbiano avuto un'incidenza rilevante sulla situazione dell'industria comunitaria.

Produzione della Comunità

(11) Tra il 1986 e il 1988 la produzione comunitaria è aumentata del 19,6 % passando da 2 737 574 unità a 3 275 226 unità, mentre l'incremento del consumo è stato soltanto del 13 %.

Nel periodo dell'inchiesta la produzione comunitaria è stata pari a 2 484 652 unità; dall'estrapolazione di questo dato per il 1989 risulta un leggero aumento dell'1 % contro un calo dello 0,6 % del consumo comunitario.

Utilizzazione delle capacità produttive

(12) L'utilizzazione delle capacità produttive, che tra il 1986 e il 1988 era salita dal 69 % al 76,7 %, è notevolmente diminuita nel periodo dell'inchiesta (71,7 %); nel 1988 e nel periodo dell'inchiesta infatti i produttori comunitari hanno aumentato le loro capacità di fabbricazione.

Vendite comunitarie e quote di mercato

(13) È stato calcolato che tra il 1986 e il 1988 le vendite dei produttori comunitari interessati sono aumentate del 14,8 % passando da 2 719 785 unità a 3 122 409 unità. Nel periodo dell'inchiesta queste vendite sono state pari a 2 373 048 unità. L'estrapolazione di questo dato per il 1989 indica un aumento dell'1,3 %. (14) La quota di mercato detenuta dalle vendite comunitarie è salita dal 73,4 % nel 1986 al 74,6 % nel 1988 e al 76 % nel periodo dell'inchiesta.

Prezzo di vendita e profitti

I prezzi di vendita dei produttori comunitari sono aumentati notevolmente nel periodo dell'inchiesta. Secondo la denuncia tuttavia, a causa della concorrenza delle importazioni sospette di dumping, alcuni produttori comunitari non avrebbero potuto aumentare i prezzi in proporzione all'aumento dei costi di produzione.

(16) A questo proposito la tendenza generale sembrerebbe indicare un certo deterioramento della situazione finanziaria dei produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta rispetto agli anni precedenti; la Commissione non ha potuto tuttavia verificare questa tendenza poiché due imprese, che rappresentano quasi la metà della produzione comunitaria, non hanno fornito dati relativi alla propria situazione finanziaria negli anni precedenti.

Due produttori restano comunque in attivo. Uno è un produttore di motori elettrici integrato in un gruppo che produce lavatrici, l'altro un produttore indipendente, cioè non legato ad un fabbricante di lavatrici. Fra i produttori comunitari che hanno subito delle perdite, uno è un produttore integrato e l'altro è la filiale del produttore indipendente.

A questo proposito la Commissione ha constatato che le perdite registrate dal produttore integrato erano dovute alla politica d'acquisto praticata dal suo gruppo, piuttosto che all'influenza dei prezzi delle importazioni sospette di dumping. Quanto alla filiale del produttore indipendente, in mancanza di elementi relativi alla situazione finanziaria negli anni precedenti, non si è potuto dimostrare che le perdite constatate nel periodo dell'inchiesta fossero state causate dalle importazioni in questione.

Conclusioni relative al pregiudizio

(17) I dati di cui sopra indicano che l'aumento delle importazioni di motori di origine rumena e cecoslovacca è stato inferiore a quello del consumo comunitario; il calo di dette importazioni è stato particolarmente sensibile (8 %) nel periodo dell'inchiesta, mentre il consumo comunitario è rimasto relativamente stabile. Di conseguenza, rispetto al 1986, queste importazioni hanno registrato una perdita di quota di mercato pari a quasi il 3 %.

Dal canto loro i produttori comunitari hanno potuto aumentare produzione e vendita a un livello nettamente superiore all'aumento del consumo comunitario, ampliando in questo modo la loro quota di mercato. Per contro, se l'utilizzazione delle loro capacità produttive ha subito un leggero calo nel periodo dell'inchiesta, ciò è dovuto ad un aumento di dette capacità nel 1988 e nel periodo dell'inchiesta non proporzionale all'evoluzione del consumo comunitario.

Quanto ai prezzi di vendita, nonostante le sottoquotazioni esistenti i produttori comunitari hanno potuto aumentarli notevolmente. Le argomentazioni relative ad un incremento insufficiente dei prezzi non hanno potuto essere verificate in modo adeguato e non sono parse pertinenti in quanto per due di questi produttori i prezzi vengono imposti dalle rispettive società madri che producono lavatrici.

Di conseguenza, se nel periodo dell'inchiesta si è verificato un certo deterioramento dei risultati finanziari, la Commissione non è in grado di attribuirne la causa alle importazioni in questione.

Considerato quanto sopra, la Commissione è indotta a concludere che le importazioni di motori elettrici originari della Romania e della Cecoslovacchia non hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

E. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

(18) Secondo la denuncia, il mercato spagnolo si troverebbe in una situazione particolare dovuta all'esistenza di dazi doganali più elevati di quelli della tariffa doganale comune e di restrizioni quantitative che interessano il tipo di motori in oggetto; di conseguenza, la mancanza di misure antidumping causerebbe un grave pregiudizio a questo paese, una volta abolite le suddette protezioni nel 1992.

Pur ritenendo non pertinente questa argomentazione, dato che i dazi doganali in questione e le restrizioni quantitative non sono stati istituiti per ovviare ad una situazione di dumping, la Commissione ha esaminato le ragioni addotte sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. A norma di detto articolo, per determinare l'esistenza di una minaccia di pregiudizio è opportuno tener conto di fattori quali l'incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità e la capacità di esportazione dei paesi d'origine. A questo proposito, la Commissione ha constatato non soltanto che la Romania non aveva esportato in Spagna nel 1988 e nel 1989 e che le esportazioni provenienti dalla Cecoslovacchia erano sensibilmente diminuite nel periodo dell'inchiesta, ma anche che non vi era alcuna prova di futuri incrementi della capacità di esportazione da parte cecoslovacca. L'esportatore in questione ha invece fornito prove scritte del calo della sua produzione e delle relative capacità produttive. La Commissione ritiene pertanto che non sussistano le condizione relative ad una minaccia di pregiudizio per il mercato spagnolo.

F. DUMPING

(19) Sulla base delle conclusioni di cui sopra in merito alla mancanza di pregiudizio e di minaccia di pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario continuare l'inchiesta relativa alle importazioni in dumping di motori originari della Romania e della Cecoslovacchia.

G. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ANTIDUMPING

(20) Di conseguenza, la procedura antidumping deve essere conclusa senza istituire misure di difesa.

(21) Questa conclusione non ha sollevato obiezioni in seno al comitato antidumping.

(22) I ricorrenti sono stati informati riguardo ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione ha deciso di concludere la procedura,

DECIDE:

Articolo unico

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di motori elettrici monofase, a due velocità, di cui al codice NC 8501 40 90, originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 286 del 14. 11. 1989, pag. 11.