31990D0257

90/257/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 08/06/1990 pag. 0038 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0223


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni

(90/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, quarto trattino,

considerando che la direttiva 89/361/CEE si prefigge in particolare di liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura; che è necessaria a tale scopo un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda l'ammissione di questi animali alla riproduzione e l'utilizzazione del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni;

considerando che le disposizioni concernenti l'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che i loro spermi, ovuli ed embrioni;

considerando che la norma secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati manipolati da personale ufficialmente riconosciuto offre le garanzie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo perseguito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, ogni riproduttore ovino e caprino di razza pura, maschio o femmina, iscritto in un libro genealogico, è ammesso alla riproduzione.

Articolo 2

1. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma se sono stati sottoposti al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE della Commissione (2).

2. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ai fini del controllo ufficiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma, entro i limiti quantitativi necessari per il controllo dell'attitudine e per la valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE.

3. Le riproduttrici ovine e caprine di razza pura sono ammesse alla riproduzione ed è autorizzata l'utilizzazione dei loro ovuli ed embrioni.

Articolo 3

Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.