DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1990 recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania (90/231/CEE)
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 18/05/1990 pag. 0017 - 0018
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1990 recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania (90/231/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (2), in particolare l'articolo 9, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 7, considerando che sono scoppiati numerosi focolai di peste suina classica in varie parti della Repubblica federale di Germania; considerando che tale epizoozia può costituire un pericolo per il bestiame degli altri Stati membri attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine; considerando che è possibile delimitare geograficamente una zona ad elevato rischio, il che consente una regionalizzazione delle misure restrittive degli scambi; considerando che le autorità tedesche hanno adottato i provvedimenti di legge atti ad impedire la diffusione dell'epizoozia, provvedimenti che garantiscono l'attuazione efficace della presente decisione; considerando che in questo contesto è necessario che la Commissione sia tenuta informata delle intenzioni delle autorità belghe allo scopo di riesaminare eventualmente le disposizioni contenute nella presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. A decorrere dal 7 maggio 1990 la Repubblica federale di Germania non spedisce ad altri Stati membri: - animali vivi della specie suina provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato; - carni suine fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da suini mezionati qui sopra al primo trattino. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carni che siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE. Articolo 2 1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE che scorta i suini vivi spediti dalla Repubblica federale di Germania dev'essere completato dalla seguente indicazione: « animali conformi alla decisione 90/231/CEE della Commissione, del 7 maggio 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania. » 2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, che scorta le carni suine spedite dalla Repubblica federale di Germania, dev'essere completato dalla seguente indicazione: « carni conformi alla decisione 90/231/CEE della Commissione, del 7 maggio 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania. » 3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (6), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, che scorta i prodotti a base di carne spediti dalla Repubblica federale di Germania dev'essere completato dalla seguente indicazione: « Prodotti conformi alla decisione 90/231/CEE della Commissione, del 7 maggio 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania. » Articolo 3 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica eventualmente la presente decisione alla luce di tali sviluppi. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (6) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. ALLEGATO Il territorio di: - Rheingau-Taunus Kreis; - Wiesbaden; - Mayern-Koblenz Kreis.