90/209/CEE: Decisione della Commissione, del 19 aprile 1990, che dispensa gli Stati membri dell'obbligo di applicare a talune specie le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, che modifica le decisioni 73/122/CEE e 74/358/CEE e che abroga la decisione 74/363/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0104 - 0105
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0139
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1990 che dispensa gli Stati membri dall'obbligo di applicare a talune specie le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, che modifica le decisioni 73/122/CEE e 74/358/CEE e che abroga la decisione 74/363/CEE (90/209/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 42, lettera a), viste le domande presentate dagli Stati membri, considerando che, conformemente all'articolo 42, lettera a) della direttiva 70/458/CEE, per quanto concerne gli asparagi, la cicoria di tipo witloof e la cicoria di tipo italiano, uno Stato membro può, a richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'obbligo di applicare le disposizioni della direttiva, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 30, paragrafo 1; considerando che, tenuto conto delle domande presentate dagli Stati membri, è opportuno dispensare alcuni Stati membri, con o senza limite di tempo, dall'obbligo di applicare alle specie summenzionate: - le disposizioni della direttiva relative alla fissazione dei cataloghi nazionali delle varietà, o - le disposizioni della direttiva concernenti la certificazione e il controllo delle sementi, o - in determinati casi, tutte le disposizioni della direttiva, fatti salvi, in ogni caso, l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 30, paragrafo 1; considerando che la presente decisione sostituisce tutte le decisioni di dispensa già adottate per dette specie; che, pertanto, è necessario modificare le decisioni 73/122/CEE (3) e 74/358/CEE (4) della Commissione, con la quale sono stati dispensati rispettivamente la Repubblica federale di Germania e il Lussemburgo e l'irlanda e abrogare la decisione 74/363/CEE (5), che ha dispensato il Regno Unito; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per quanto concerne l'Asparagus officinalis L. - asparago, gli Stati membri indicati nella colonna 1, parte I, dell'allegato sono dispensati dall'obbligo di applicare le disposizioni della direttiva 70/458/CEE che figurano nella colonna 2, per il periodo indicato nella colonna 3. 2. Per quanto concerne il Cichorium intybus L. (partim) - cicoria di tipo Witloof, gli Stati membri indicati nella colonna 1, parte II, dell'allegato sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 70/458/CEE che figurano nella colonna 2 per il periodo indicato nella colonna 3. 3. Per quanto concerne il Cichorium intybus L. (partim) - cicoria a foglia larga (cicoria di tipo italiano), gli Stati membri indicati nella colonna 1, parte III dell'allegato sono dispensati dall'obbligo di applicare le disposizioni della direttiva 70/458/CEE che figurano nella colonna 2 per il periodo indicato nella colonna 3. Articolo 2 L'articolo 1 della decisione 73/122/CEE è modificato come segue: 1) al paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e e); 2) al paragrafo 2, sono soppresse le lettere b) e g). Articolo 3 All'articolo 1 della decisione 74/358/CEE è soppressa la lettera b). Articolo 4 La decisione 74/363/CEE è abrogata. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. (2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31. (3) GU n. L 145 del 2. 6. 1973, pag. 41. (4) GU n. L 196 del 19. 7. 1974, pag. 15. (5) GU n. L 196 del 19. 7. 1974, pag. 21. ALLEGATO 1.2.3 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Stato membro // Disposizioni della direttiva 70/458/CEE alle quali si applica la dispensa // Durata della dispensa // // // 1,3 // Parte I - Asparagus officinalis L. - asparago 1.2.3 // 1. Irlanda, Lussemburgo // Tutte, esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Illimitata // 2. Repubblica federale di Germania, Francia // Tutte, esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Fino al 31. 12. 1995 // 3. Belgio, Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo // Articolo 3, paragrafo 1 e articoli da 16 a 44 esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Fino al 31. 12. 1995 // 4. Danimarca, Regno Unito // Articolo 3 paragrafo 2 e articoli da 4 a 15 // Illimitata // // Articolo 3 paragrafo 1 e articoli da 16 a 44 esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Fino al 31. 12. 1995 // // // 1,3 // Parte II - Cichorium intybus L. (partim) - cicoria di tipo Witloof 1.2.3 // // // // 5. Repubblica federale di Germania, Lussemburgo // Tutte, esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Illimitata // 6. Danimarca, Regno Unito // Articolo 3 paragrafo 2 e articoli da 4 a 15 // Illimitata // // // 1,3 // Parte III - Cichorium intybus L. (partim) - cicoria di tipo italiano 1.2.3 // // // // 7. Repubblica federale di Germania, Lussemburgo // Tutte, esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Illimitata // 8. Francia // Tutte, esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Fino al 31. 12. 1992 // 9. Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo // Articolo 3 paragrafo 1 e articoli da 16 a 44 esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Fino al 31. 12. 1992 // 10. Danimarca, Regno Unito // Articolo 3 paragrafo 2 e articoli da 4 a 15 // Illimitata // // Articolo 3 paragrafo 1 e articoli da 16 a 44 esclusi gli articoli 16 paragrafo 1 e 30 paragrafo 1 // Fino al 31. 12. 1992 // // //