31990D0200

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1990 che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (90/200/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1990 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0135


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1990

che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

(90/200/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 8 paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 64/433/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni Stati membri al riguardo di determinate malattie che possono compromettere la salute umana;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 72/461/CEE, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che le misure prese dagli Stati membri, in caso di pericolo di diffusione delle malattie degli animali derivanti dall'introduzione nel loro territorio di carni fresche provenienti da un altro Stato membro, debbano essere modificate, segnatamente per assicurare la coordinazione con quelle prese da altri Stati membri, o abolite;

considerando che parecchi casi di encefalopatia spongiforme bovina si sono verificati nel Regno Unito;

considerando che, per prevenire ogni rischio per gli animali della specie bovina degli altri Stati membri, la Commissione ha adottato il 28 luglio 1989 la decisione 89/469/CEE recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (4), modificata da ultimo dalla decisione 90/59/CEE (5);

considerando che alcuni Stati membri hanno preso misure riguardanti le carni fresche originarie dal Regno Unito per evitare il rischio di diffusione della BSE;

considerando che le autorità del Regno Unito, per evitare anche il minimo rischio per i consumatori, hanno preso alcune misure che includono la proibizione dell'uso per consumo umano di determinati tessuti e organi di origine bovina; considerando che è opportuno prendere misure per tessuti ed organi destinati ad usi diversi dal consumo umano;

considerando che è opportuno armonizzare le misure prese dagli Stati membri affinché siano rispondenti allo sviluppo della situazione relativa alla BSE nel Regno Unito;

considerando che la Commissione seguirà l'andamento della situazione e modificherà la presente decisione alla luce di tale andamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni animale della specie bovina che, all'esame sanitario ante mortem effettuato in conformità col capitolo V dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE, presenti sintomi clinici de encefalopatia spongiforme bovina, deve essere trattenuto, macellato separatamente e il suo cervello esaminato istologicamente per l'accertamento della malattia. Se l'esistenza della malattia è conformata, la carcassa e le frattaglie devono essere distrutte.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio a quello degli altri Stati membri:

a) i seguenti tessuti e organi provenienti da animali della specie bovina che abbiano più di sei mesi al momento della macellazione:

- cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza e intestino;

b) i seguenti tessuti ed organi provenienti da animali della specie bovina per usi diversi dal consumo umano:

- tessuti ed organi di cui al punto a),

- tessuto placentare,

- culture cellulari di origine bovina,

- siero e siero fetale di vitello,

- pancreas, ghiandole surrenali, testicoli, ovaie e ipofisi,

- altri tessuti linfoidi.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applicano tuttavia ai bovini nati fuori dal Regno Unito e introdotti successivamente in tale Stato membro dopo il 18 luglio 1988 o a tessuti ed organi provenienti da bovini macellati al di fuori del Regno Unito.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure relative agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 51.

(5) GU n. L 41 del 15. 2. 1990, pag. 23.