31990D0177

90/177/Euratom, CEE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 19/04/1990 pag. 0024 - 0025


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/177/Euratom, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 31 dicembre 1988 è giunta a scadenza l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (2), e che le autorizzazioni stabilite in applicazione dell'articolo 13 devono essere rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 1989, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), in seguito denominata « sesta direttiva », modificata da ultimo dalla decisione 84/386/CEE (4), gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che il Belgio non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per due categorie di operazioni elencate negli allegati E e F della sesta direttiva e che questo calcolo può comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro, è opportuno autorizzare il Belgio a non tenerne conto per il calcolo della base IVA;

considerando che il Belgio è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per cinque categorie di operazioni elencate negli allegati E e F della sesta direttiva, è opportuno autorizzare il Belgio a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Belgio è autorizzato a non tener conto delle seguenti categorie di operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva:

1) operazioni di cui all'articolo 13, punto A, paragrafo 1, lettera f) della sesta direttiva, diverse da quelle delle associazioni a carattere medico o paramedico (allegato E, ex punto 3);

2) prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (5):

- prestazioni di servizi fornite agli organizzatori di conferenze dai conferenzieri,

- prestazioni di servizi fornite agli organizzatori di spettacoli e concerti, agli editori di dischi e di altri supporti del suono e ai realizzatori di film e di altri supporti di immagini dagli attori, direttori d'orchestra, musicisti e altri artisti per l'esecuzione di opere teatrali, coreografiche, cinematografiche o musicali, spettacoli di circo, music-hall o cabaret artistico, e

- prestazioni di servizi fornite agli organizzatori di gare o spettacoli sportivi da persone che partecipano a gare o spettacoli (allegato F, ex punto 2);

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Belgio è autorizzato a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva:

1) prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26 della sesta direttiva e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità (allegato E, punto 15);

2) prestazioni di servizi degli avvocati, dei notai e degli ufficiali giudiziari (per tutte le loro attività), purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della secondo direttiva 67/228/CE (allegato F, ex punto 2);

3) prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari (allegato F, punto 9);

4) cessioni di terreni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della sesta direttiva (allegato F, ex punto 16).

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1990.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

(2) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.

(5) GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67.