90/116/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica
Gazzetta ufficiale n. L 068 del 15/03/1990 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 15 pag. 0190
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1990 relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (90/116/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica è necessaria per realizzare gli obiettivi comunitari in materia di relazioni economiche esterne; che conviene approvare detto accordo a nome della Comunità economica europea; considerando che determinate misure di cooperazione economica previste dall'accordo sembrano esulare dal campo delle competenze definite dal trattato, in particolare nel settore della politica commerciale comune, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione (2). Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, alla notifica di cui all'articolo 25 dell'accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita a norma dell'articolo 22 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatta a Bruxelles, addì 26 febbraio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. SMITH (1) Parere reso il 14 febbraio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.