31990D0092

90/92/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 che istituisce il quadro comunitario di sostegno all'intervento del Fondo sociale europeo in Belgio a titolo degli obiettivi 3 e 4 (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 13/03/1990 pag. 0016 - 0017


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che istituisce il quadro comunitario di sostegno all'intervento del Fondo sociale europeo in Belgio a titolo degli obiettivi 3 e 4

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il parere del comitato consultivo del Fondo sociale europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione fissa, in base ai piani presentati dagli Stati membri per combattere la disoccupazione di lunga durata e per l'inserimento professionale dei giovani, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi 3 e 4;

considerando che a norma del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare le linee prioritarie scelte, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento e la durata degli interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (2) precisa al titolo III, articolo 8 e seguenti, le condizioni di elaborazione e di attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (3) fissa le condizioni di attuazione del suddetto strumento finanziario;

considerando che il Belgio ha presentato i piani delle azioni per combattere la disoccupazione di lunga durata e per l'inserimento professionale dei giovani;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato fissato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno interessa l'intero territorio del Belgio;

considerando che gli orientamenti adottati dalla Commissione (89/C45/04) in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4255/88 precisano le scelte ed i criteri comunitari applicati nella lotta contro la disoccupazione di lunga durata e per l'inserimento professionale dei giovani (4);

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenti;

considerando che a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 gli impegni di bilancio relativi al contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi contemplati dai quadri comunitari di sostegno saranno stabiliti sulla base di decisioni successive della Commissione al momento dell'approvazione delle azioni in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il quadro comunitario di sostegno agli interventi del Fondo sociale europeo a titolo degli obiettivi 3 e 4 sull'intero territorio del Belgio per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1992.

La Commissione dichiara la propria intenzione di contribuire alla realizzazione del quadro comunitario secondo le disposizioni in esso previste ed in conformità con le regole e gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi principali:

a) le linee prioritarie scelte

- per l'obiettivo 3:

linea 1: azioni di riqualificazione; formazione di base; formazione professionale,

linea 2: formazione alle professioni tecnologiche,

linea 3: azioni destinate alle donne e altre categorie sfavorite:

a) handicappati

b) donne

c) migranti

linea 4: aiuti all'assunzione;

- per l'obiettivo 4:

linea 1: azioni di riqualificazione; formazione di base; formazione professionale,

linea 2: formazione alle professioni tecnologiche,

linea 3: azioni destinate alle donne e altre categorie sfavorite:

a) handicappati

b) donne

c) migranti

linea 4: aiuti all'assunzione;

b) la descrizione delle forme d'intervento che saranno attuate prevalentemente sotto forma di programmi operativi;

c) il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione degli importi che ammontano per l'intero periodo a 374,66 milioni di ecu, di cui 174 milioni di ecu a carico del Fondo sociale europeo, ed il rimanente a carico delle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali o locali. A titolo orientativo l'importo è ripartito nel modo seguente:

- 87,26 milioni di ecu per l'obiettivo 3,

- 79,30 milioni di ecu per l'obiettivo 4,

- 7,44 milioni di ecu per l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4255/88.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Vasso PAPANDREOU

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

(4) GU n. C 45 del 24. 2. 1989, pag. 6.