31990D0090

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1990 relativa all'importazione negli Stati membri di animali della specie suina, carni fresche suine e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria (90/90/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 10/03/1990 pag. 0021 - 0021


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1990

relativa all'importazione negli Stati membri di animali della specie suina, carni fresche suine e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria

(90/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (2), in particolare l'articolo 28;

considerando che l'Austria figura nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche, conformemente alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 89/8/CEE della Commissione (4);

considerando che alcuni focolai di peste suina classica sono stati dichiarati in Austria;

considerando che le autorità competenti dell'Austria stanno prendendo misure di polizia sanitaria;

considerando che è opportuno sospendere temporaneamente le importazioni di animali vivi della specie suina, di carni fresche e di alcuni prodotti a base di carne dei suddetti animali;

considerando che la presente decisione sarà riesaminata e eventualmente modificata in considerazione dell'evoluzione della situazione relativa alla summenzionata malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono sospese le importazioni dall'Austria negli Stati membri di animali vivi della specie suina, di carni fresche provenienti da tali animali e di prodotti a base di carne suina eccetto quelli che sono stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:

a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc è pari o superiore a 3,00;

b) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 oC, oppure

c) un trattamento costituito da una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:

- aW pari o inferiore a 0,93,

- pH pari o inferiore a 6.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 7 del 10. 1. 1989, pag. 27.