31990D0034

90/34/CEE: Decisione della Commissione del 5 gennaio 1990 che approva il programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica portoghese a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 23/01/1990 pag. 0040 - 0041


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1990

che approva il programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica portoghese a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(90/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il Portogallo ha trasmesso alla Commissione, il 23 dicembre 1988, un programma di riconversione varietale per il settore del luppolo; che in data 11 ottobre 1989 il Portogallo ha comunicato delle modifiche a tale programma; che altre modifiche al programma sono state decise il 30 ottobre 1989;

considerando che il programma, nella sua versione modificata, rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CEE) n. 2997/87 e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/89 della Commissione (4);

considerando che la partecipazione finanziaria a carico del bilancio nazionale prevista dal programma dovrà rispettare il massimale indicato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87; che i costi effettivi di cui allo stesso articolo possono comprendere elementi di valutazione della perdita netta di introiti legata alla realizzazione del piano di riconversione; che tuttavia possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi effettivi unicamente gli elementi relativi alla perdita netta di introiti subita a partire dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87; che la partecipazione finanziaria dello Stato membro al programma di riconversione varietale dovrà essere articolata in conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di riconversione varietale nel settore del luppolo, presentato in base al regolamento (CEE) n. 2997/87 della Repubblica portoghese in data 23 dicembre 1988, modificato da ultimo il 30 ottobre 1989, è approvato. gli elementi principali di tale programma sono riportati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese informa la Commissione ogni sei mesi dello svolgimento del programma.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 6.

(3) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.

(4) GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 16.

ALLEGATO

1. Elenco delle associazioni di produttori cui si applica il programma:

- « Bralúpulo » - Produtores de Lúpulo de Bragança e Braga, CRL.

2. Durata del programma

Dal 1990 al 1992.

Gli ultimi impianti devono essere effettuati prima del 31 dicembre 1992.

3. Superfici coperte dal programma

166 ha.

4. Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate:

Varietà super alfa (1)

Eroica

Galena 166 ha

Nugget

(1) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 e dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87.