31990D0014

90/14/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1990 pag. 0071 - 0072
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 31 pag. 0231
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 31 pag. 0231


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina

(90/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, per compilare l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma, occorre tener conto anzitutto dell'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di bovini, in secondo luogo dei paesi terzi che esportano tradizionalmente sperma nella Comunità e infine dello stato zoosanitario conosciuto di questi paesi;

considerando che, pur rispettando i limiti risultanti dall'adozione dell'elenco, le importazioni di sperma continueranno ad essere sottoposte alle norme nazionali relative al controllo sanitario nella misura in cui non sono già disciplinate da misure sanitarie della Comunità;

considerando che si devono ancora adottare altre misure comunitarie per l'importazione dello sperma; che la Commissione sta portando avanti con la dovuta rapidità l'elaborazione di queste misure; che occorre nel frattempo realizzare la prima fase compilando un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma in modo da evitare un perturbamento degli scambi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione di sperma surgelato di animali domestici della specie bovina è autorizzata unicamente a partire dai paesi terzi elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali domestici della specie bovina

1.2 // Australia Austria Canada Cecoslovacchia Finlandia Iugoslavia Nuova Zelanda // Polonia Romania Stati Uniti d'America Svezia Svizzera Ungheria