31990D0013

90/13/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1990 pag. 0070 - 0070
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 31 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 31 pag. 0229


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(90/13/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che è compito della Commissione stabilire le modalità d'applicazione della procedura da seguire per modificare o integrare gli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 4 della direttiva 72/462/CEE;

considerando che gli stabilimenti inclusi in tali elenchi sono sempre più numerosi; che sono pertanto sempre più frequenti le decisioni al riguardo, adottate in base ai risultati dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE; che è opportuno prevedere una procedura che permetta di evitare un eccessivo formalismo, garantendo al tempo stesso l'osservanza delle norme comunitarie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità d'applicazione della procedura da seguire, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 72/462/CEE, quando occorra modificare o integrare gli elenchi degli stabilimenti autorizzati all'importazione di carni fresche nella Comunità.

Articolo 2

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e delle modifiche o complementi che è previsto recare alle liste.

Tale informazione è comunicata per iscritto. Eccezionalmente tale informazione può essere comunicata oralmente, su riserva di una conferma scritta entro le ventiquattr'ore.

Articolo 3

1. Gli Stati membri dispongono del termine massimo di una settimana a decorrere dalla ricezione delle informazioni menzionate all'articolo 2, da parte di una Rappresentanza permanente per presentare le loro osservazioni; la Commissione può ridurre il termine a quarantotto ore nei casi urgenti.

2. Le osservazioni formulate dagli Stati membri ed in particolar modo quelle relative ai risultati dei controlli all'importazione da loro effettuati, sono prese in considerazione dalla Commissione che informa lo Stato membro interessato del seguito che intende dare a tali osservazioni, prima dell'adozione formale di una decisione.

3. L'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 72/462/CEE è presa dopo lo scadere del termine previsto dal paragrafo 1.

Articolo 4

1. In caso di difficoltà, è consultato il comitato veterinario permanente, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE.

2. Gli Stati membri sono regolarmente informati dalla Commissione in sede di comitato veterinario permanente sulla situazione nei paesi terzi, anche in materia di controllo dei residui e di polizia sanitaria, nonché delle missioni che vi sono previste.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.