31989Y1122(01)

Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. C 294 del 22/11/1989 pag. 0001 - 0003


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori

(89/C 294/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il miglioramento della qualità di vita implica tra l'altro la protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché l'informazione e l'educazione degli stessi;

considerando che la realizzazione di tale obiettivo richiede l'attuazione a livello comunitario di una politica di tutela e d'informazione dei consumatori;

considerando che per soddisfare tale esigenza sono stati adottati i due programmi di azione comunitaria del 1975 (1) e del 1981 (2) a favore dei consumatori;

considerando che sulla scorta dei risultati ottenuti nell'attuazione di detti programmi è stato necessario dare un nuovo impulso a tale politica comunitaria ridefinendone gli obiettivi e le priorità mediante l'adozione da parte del Consiglio della risoluzione del 23 giugno 1986 concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore (3);

considerando che tali obiettivi debbono assicurare un'effettiva protezione degli interessi individuali e collettivi dei consumatori;

considerando che, in taluni casi, questa effettiva protezione può richiedere misure di armonizzazione volte ad evitare ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che l'articolo 100 A del trattato prevede l'adozione delle misure di armonizzazione che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno e stabilisce che la Commissione, nelle sue proposte relative alla protezione dei consumatori previste al paragrafo 1 di detto articolo, si basi su un livello di protezione elevato per far sì che i consumatori nutrano fiducia nel funzionamento del mercato;

considerando che il collegamento tra la politica di protezione dei consumatori e l'effettiva realizzazione del mercato interno richiede la revisione e l'aggiornamento degli obiettivi di tale politica con un particolare rilievo dato a misure che producano risultati tangibili a breve termine;

considerando che i lavori relativi al mercato interno dovrebbero progredire anche nel senso di una liberalizzazione del commercio e di una maggiore concorrenza di cui dovrebbe beneficiare anche il consumatore; che le misure prese dalla Comunità per proteggere i consumatori devono essere conformi alla risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 (4);

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 1985 sottolineano l'importanza che la promozione di strategie alternative riveste per la regolamentazione quando dette strategie offrano vere possibilità di progressi significativi;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 indica l'intenzione della Commissione di procedere ad un'ampia consultazione degli ambienti interessati, segnatamente nella fase della preparazione delle sue proposte;

considerando che occorre prendere maggiormente in considerazione gli interessi dei consumatori nelle altre politiche comunitarie e che ciò esige tra l'altro una profonda conoscenza delle conseguenze del mercato interno per il consumatore;

considerando che è opportuno migliorare la rappresentanza dei consumatori in seno agli organismi della Comunità europea per assicurare l'equilibrio tra gli interessi dei produttori e dei consumatori;

considerando che occorre promuovere la sicurezza nonché una migliore informazione sulla qualità dei prodotti e dei servizi; che pertanto la Commissione, conformemente allo spirito della risoluzione del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente la sicurezza dei consumatori (5), ha proposto al Consiglio una direttiva che attua il principio generale di un obbligo per la sicurezza dei beni, senza pregiudicare il proseguimento dei lavori relativi alla «nuova strategia» in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, approvata dal Consiglio con la risoluzione del 7 maggio 1985 (6);

considerando che è opportuno studiare la possibilità di corredare la dichiarazione dei diritti del consumatore e la realizzazione di un mercato interno in cui gli scambi tra Stati membri siano accresciuti, con talune misure di carattere giudiziario o extragiudiziario,

INVITA la Commissione a compiere, nello sviluppo dei suoi lavori, uno sforzo prioritario nei settori previsti nell'allegato della presente risoluzione, considerati particolarmente sensibili per i consumatori, e, tenuto conto di tali priorità, a presentare anteriormente al 31 dicembre 1989 un piano triennale riguardante gli obiettivi per la politica di protezione dei consumatori e di promozione dei loro interessi.

(1) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2.(2) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.(3) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.(4) GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6.(5) GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 3.(6) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Priorità per il rilancio della politica di protezione e di promozione degli interessi dei consumatori

1. Integrazione della politica di protezione e di promozione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche comuni mediante:

- l'elaborazione di uno studio globale delle conseguenze del mercato unico per il consumatore, il quale metta in evidenza i settori specifici che riguardano maggiormente i suoi interessi,

- l'elaborazione di una breve scheda adeguata sulle ripercussioni che possono avere le proposte particolarmente importanti per il consumatore.

2. Perfezionamento del sistema di rappresentanza dei consumatori a livello comunitario, mediante lo studio di varie possibilità per promuovere:

- la partecipazione delle associazioni dei vari Stati membri al sistema di reppresentanza dei comunatori, e

- lo scambio di opinioni con i rappresentanti degli ambienti economici o imprenditoriali,

- l'attuazione ottimale della risoluzione del Consiglio del 4 novembre 1988 concernente il rafforzamento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (1),

restando inteso che tale miglioramento contribuirà tra l'altro alla realizzazione degli obiettivi della presente risoluzione, in particolare di quelli indicati al punto 1.

3. Promozione della sicurezza generale dei prodotti e dei servizi nonché del miglioramento dell'informazione sulla loro qualità:

- studiando l'eventuale applicazione, a livello comunitario, di strumenti volti a promuovere la sicurezza dei servizi;

- vigilando al funzionamento ottimale:

- del sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con i prodotti di consumo (EHLASS) (2),

- del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli derivanti dall'utilizzazione dei prodotti di consumo, istituito dalle decisioni 84/103/CEE e 89/45/CEE (3);

- incoraggiando le campagne che fanno progredire la sicurezza dei prodotti, segnatamente quando si tratti di prodotti che possono essere utilizzati da bambini o essere lesivi per i medesimi;

- armonizzando i meccanismi di controllo dei vari Stati membri in materia di prodotti alimentari e studiando la possibilità di armonizzare, se del caso, i meccanismi di controllo per gli altri prodotti;

- ricercando un quadro comunitario per l'informazione sui prodotti, compresi i prodotti alimentari, mediante l'etichettatura, strumenti di accompagnamento e segni distintivi, per aiutare i consumatori a fare una scelta consapevole e per evitare indicazioni ingannevoli ed una concorrenza sleale;

- studiando i criteri comuni da applicare per la realizzazione di prove e analisi comparative di prodotti e servizi e per la divulgazione e l'attuazione dei relativi risultati;

- stabilendo una strategia globale per definire un contesto comune nel settore delle prove e della certificazione (valutazione di conformità) per assicurare il principio del riconoscimento reciproco conformemente alla «nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione» del Libro Bianco del 1985 sul completamento del mercato interno.

4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia, incitazione agli Stati membri a promuovere l'accesso alla giustizia e, a tal fine:

- completamento degli studi descritti nel punto 7 della risoluzione del Consiglio del 25 giugno 1987, ferma restando l'opportunità di ammettere le azioni collettive;

- incentivazione della ricerca da parte degli Stati membri di sistemi giudiziari o extra giudiziari che permettano di assicurare la composizione rapida ed efficace delle controversie secondarie tra consumatori e fornitori di beni e servizi;

- studio, in collaborazione con gli Stati membri, della fattibilità di un sistema di scambio di informazioni per favorire l'accesso alla giustizia di un altro Stato membro nei casi di controversie secondarie transfrontaliere.

5. Attuazione, in consultazione con gli esperti nazionali e nel rispetto dei criteri fissati dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986:

- dei lavori già avviati in seno alla Commissione, tra cui quelli in merito ad una proposta di direttiva sulle clausole abusive nei contratti, nonché al rapporto sulla politica generale di informazione dei consumatori,

- dello studio, nell'ambito del piano triennale e tenendo conto dell'obiettivo 1992, di altre possibili iniziative, in particolare nel settore dell'educazione dei consumatori, delle nuove tecnologie per la vendita a distanza, delle garanzie e dell'assistenza post vendita, nonché della pubblicità sleale.

(1) GU n. C 293 del 17. 11. 1988, pag. 1.(2) GU n. L 109 del 26. 4. 1986, pag. 23.(3) GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51.