31989Y1010(01)

Risoluzione del Comitato consultivo CECA relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri dopo il 1992

Gazzetta ufficiale n. C 257 del 10/10/1989 pag. 0003 - 0004


Risoluzione del Comitato consultivo CECA relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri dopo il 1992 (Adottata all'unanimità durante la 280a sessione del 21 settembre 1989)

(89/C 257/03)

IL COMITATO CONSULTIVO,

- visti gli obiettivi generali del Libro bianco, pubblicato contestualmente al trattato dell'atto unico europeo, nonché le modifiche richieste dalla sua applicazione per quanto riguarda la formalità alle frontiere intracomunitarie,

- visto che sarà necessario misurare i progressi compiuti verso una maggiore coesione economica, monetaria e sociale nell'ambito del mercato unico europeo e che a tale scopo sarà indispensabile un controllo statistico delle forniture di beni all'interno della Comunità,

- esaminata la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, presentata dalla Commissione l'11 gennaio 1989 [COM(88) 810 def - SYN 181] e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 41 del 18 febbraio 1989,

- visto il parere emesso dal Comitato economico e sociale nel corso della sessione del 26 aprile 1989, in merito alla suddetta proposta di regolamento,

- sentite le spiegazioni dei rappresentanti della Commissione,

1. CONSTATA che il regolamento suddetto si basa su una doppia ipotesi, la cui realizzazione, secondo il calendario e le modalità approvate dalla Commissione, rimane incerta: la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nel paese di spedizione, che implicherà la soppressione di qualsiasi procedura amministrativa suscettibile di essere utilizzata ai fini della raccolta di dati statistici;

2. INSISTE presso la Commissione affinché essa mantenga un sistema statistico attendibile, periodico, rapido e sufficientemente esauriente, indipendentemente dall'ambito fiscale in cui esso verrà inserito;

3. INVITA la Commissione e, se del caso, gli Stati membri a ribadire il rigoroso obbligo legale imposto a chi attualmente è tenuto a fornire informazioni statistiche: da un lato alle amministrazioni nazionali per quanto riguarda le statistiche degli scambi tra Stati membri, e alle imprese, per quanto riguarda le statistiche sulla produzione e sulle forniture in ciascuno dei paesi membri della Comunità;

4. DICHIARA la propria preferenza per un sistema di controllo e di sanzioni in caso di inottemperanza, onde garantire al contempo un trattamento uguale per tutte le imprese e una uguale attendibilità di tutte le statistiche;

5. RITIENE che un sempre maggior ricorso alle moderne tecniche di raccolta e di trasmissione di dati statistici consentirà di conciliare l'esigenza del mantenimento di uno strumento statistico adeguato e la continuazione degli sforzi di razionalizzazione avviati dalle amministrazioni interessate;

6. FA OSSERVARE che, rispetto al sistema attuale di raccolta delle statistiche, la formula proposta dalla Commissione si basa in misura maggiore sulla cooperazione e sulla buona volontà degli operatori commerciali, nonché delle autorità nazionali.

Per tale motivo chiede che venga posto un riparo, varando adeguate modalità di applicazione, ai fattori d'incertezza che tuttora sussistono nel progetto di regolamento, in particolare per quanto riguarda:

- la definizione delle persone giuridiche tenute a fornire informazioni,

- le numerose opzioni relative alla determinazione dello Stato membro interessato/degli Stati membri interessati da una dichiarazione statistica,

- la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco esaustivo degli operatori tenuti a fornire informazioni,

- il controllo dell'integralità dei dati;

7. SOTTOLINEA che, per condurre in porto l'analisi specifica dei movimenti di merci all'interno della Comunità, nonché quella degli scambi tra gli Stati membri e paesi extracomunitari, è indispensabile disporre d'informazioni sui paesi d'origine.

Insiste quindi presso la Commissione affinché, nell'elenco dei dati da dichiarare, oltre alle indicazioni sullo Stato membro di provenienza, figuri anche il paese di origine dei beni che costituiscono oggetto di scambi intracomunitari;

8. MANIFESTA la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia riconosciuto la necessità di garantire la compatibilità della nomenclatura che deve ancora essere adottata per le future statistiche intracomunitarie con quella del sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci. Constata però che, per le necessità statistiche ad essa peculiari, l'industria siderurgica CECA non può accontentarsi soltanto delle informazioni specifiche fornite dalla nomenclatura del sistema armonizzato. Chiede di conseguenza che la nomenclatura intracomunitaria venga portata, per quanto riguarda i particolari, allo stesso livello di quella che rimarrà in vigore per gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, vale a dire il livello della nomenclatura combinata con un minimo di otto cifre;

9. Pur rallegrandosi per il fatto che la Commissione si è sforzata di presentare, in un tempo ridotto, una risposta tecnica ai problemi statistici che deriveranno dall'abolizione delle frontiere e delle barriere fiscali, CONSTATA che il progetto di regolamento arreca una soluzione insufficiente, perché si tratta delle informazione che occorre raccogliere ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del trattato CECA. Insiste presso la Commissione affinché essa ponga riparo alle lacune precedentemente menzionate, nell'ambito delle disposizioni derogatorie che prevedono un regime statistico distinto per i settori i quali, come il settore siderurgico, hanno necessità e obblighi statistici particolari.

10. CONSIDERA CON FAVORE l'istituzione di un «Comitato per le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri», ma ritiene che ad esso non dovrebbe essere attribuita una funzione esclusivamente consultiva. Chiede pertanto alla Commissione di conferire a tale comitato la veste di organo di gestione per il tramite del quale gli Stati membri verrebbero associati al processo decisionale con la Commissione stessa.