31989S0708

DECISIONE N. 708/89/CECA DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1989 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 21/03/1989 pag. 0014 - 0017


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DECISIONE N. 708/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1989

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), e la relativa rettifica (2), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel marzo 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER) a nome di determinati produttori, la cui produzione rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria del settore. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio da esso derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, pertanto, con una avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici »), di spessore uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di cui ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90, 7209 90 10, 7209 90 90, originari della Iugoslavia, ed ha aperto un'inchiesta.

(2) La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) La maggior parte dei produttori/esportatori iugoslavi e alcuni importatori noti alla Commissione hanno presentato osservazioni. Uno degli importatori ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(4) Non sono invece pervenute comunicazioni da parte o a nome degli acquirenti o dei trasformatori comunitari dei prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, laminati a freddo, che costituiscono oggetto della procedura.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti imprese:

produttori CEE:

- Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Repubblica federale di Germania,

- Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio,

- Italsider SpA., Genova, Italia,

- Hoogovens Groep BV, Ijmuiden, Paesi Bassi,

- British Steel plc, Londra, Regno Unito;

importatori CEE:

- Sam Industriestoffhandels GmbH, Werne, Repubblica federale di Germania,

- Intersteel and Metals Srl, Milano, Italia.

(6) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari ricorrenti e da alcuni importatori, e ha sottoposto le informazioni ricevute alle verifiche ritenute necessarie.

(7) La Commissione, inoltre, ha inviato questionari ai produttori iugoslavi notoriamente interessati onde ottenere le informazioni necessarie ed ha prorogato ampiamente il termine stabilito per la risposta. Tuttavia i produttori iugoslavi hanno fornito dati incompleti, rifiutando in particolare di comunicare i dati relativi ai quantitativi e ai prezzi sul loro mercato nazionale nonché a determinate operazioni di esportazione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che non fosse d'uopo procedere ad una verifica in loco ed ha deciso di basare l'accertamento preliminare sugli elementi di prova disponibili.

(8) L'inchiesta relativa al dumping riguarda il periodo 1o gennaio 1987 - 30 giugno 1988.

B. DUMPING

a) Valore normale

(9) Dato che i produttori iugoslavi si sono rifiutati di fornire informazioni in merito alle vendite sul mercato interno di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, laminati a freddo, la Commissione, in via provvisoria, ha determinato i valoro normali in funzione dei prezzi di base pubblicati (1), vigenti durante il periodo dell'inchiesta, e indicati nello scambio di lettere che figura nell'atto finale dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la CECA, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro (83/42/CECA) (2).

b) Prezzi all'esportazione

(10) Visto che il produttore iugoslavo non ha fornito, in merito alle sue operazioni di esportazione, dati precisi che consentissero di determinare i prezzi all'esportazione nella Comunità per i prodotti in questione, ai fini dell'accertamento preliminare la Commissione si è basata sugli elementi disponibili.

A tale scopo essa si è servita delle informazioni ricavate dalle richieste di licenze d'importazione trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionale competenti, e in particolare dei prezzi di acquisto dichiarati dagli importatori richiedenti. Per quanto possibile, la Commissione ha verificato tali informazioni presso gli importatori disposti a collaborare.

c) Confronto

(11) Nel confrontare il valore normale, ossia i prezzi di base meno il dazio doganale, con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, se del caso e nei limiti degli elementi di prova disponibili, delle diverse condizioni e modalità di vendita, quali le spese di trasporto, di assicurazione, di spedizione e di movimentazione.

(12) Dato che i prezzi di base sono stati calcolati cif frontiera comunitaria, tutti i confronti sono stati effettuati a questo stadio, precedente la corresponsione del dazio.

d) Margini di dumping

(13) I prezzi all'esportazione determinati secondo il metodo di cui al punto 10 sono stati confrontati con il corrispondente valore normale calcolato in funzione dei prezzi di base pubblicati per singole operazioni; i magini di dumping sono pari alla differenza tra il valore normale determinato e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

(14) Dall'accertamento preliminare risulta un margine medio ponderato di dumping pari al 15,4 %.

C. PREGIUDIZIO

(15) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni originarie della Iugoslavia sono aumentate da 10 115 t (1985) a 114 372 t (1987) e quindi a 80 777 t (primo semestre 1988). La quota di mercato corrispondente è salita dallo 0,4 % (1985) al 4,2 % (1987) e quindi al 5,6 % (primo semestre 1988). Gli Stati membri maggiormente danneggiati sono l'Italia e il Regno Unito, nei quali la quota di mercato delle importazioni interessate è balzata rispettivamente dallo 0,7 % (1985) al 14,8 % (secondo semestre 1987) e da 0 (1985) al 12,5 % (primo semestre 1988).

(16) Gli elementi di cui dispone la Commissione indicano inoltre che, durante il periodo d'inchiesta, i prodotti importati in dumping originari della Iugoslavia sono stati venduti nella Comunità a prezzi inferiori del 7-25 % a quelli, dei produttori comunitari. La sottoquotazione è stata determinata dalla Commissione in base agli allineamenti dei prezzi sulle offerte fatte per le importazioni di prodotti laminati piatti, laminati a freddo, originari della Iugoslavia, comunicati alla Commissione dai produttori comunitari.

La Commissione è stata informata del fatto che, durante il periodo oggetto dell'inchiesta, sono stati effettuati allineamenti di prezzo sulle offerte del prodotto iugoslavo per un quantitativo totale di circa 290 000 t, nettamente superiore al volume delle importazioni in dumping. Dagli elementi disponibili risulta inoltre che, oltre al pregiudizio causato dalla perdita diretta di vendita connesso al maggiore volume d'importazioni in dumping di prodotti originari della Iugoslavia, le sottoquotazioni rispetto ai prezzi dei produttori comunitari hanno provocato danni considerevoli. L'allineamento difensivo sulle offerte a prezzo più basso dei prodotti in dumping ha causato, per i produttori comunitari, una perdita di proventi non inferiore a 21,5 milioni di ECU. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha determinato, in via provvisoria, il margine medio ponderato delle sottoquotazioni, durante il periodo d'inchiesta, nel 14,75 %.

(17) I dati di cui dispone la Commissione indicano inoltre che le vendite dei produttori comunitari di prodotti laminati piatti, laminati a freddo, accertate in base alle consegne ai rivenditori sul mercato CE direttamente concorrenti con le importazioni in questione originarie della Iugoslavia, sono calate dell'8,5 % tra il 1984, quando le importazioni originarie della Iugoslavia rappresentavano una

quota di mercato dello 0,4 %, e il 1987, quando questa quota aveva raggiunto il 4,2 %. La Commissione ha inoltre considerato che, nello stesso periodo, il consumo di laminati piatti a freddo sul mercato libero della Comunità era aumentato del 5,5 %.

(18) Ne sono conseguiti, per l'industria comunitaria, una perdita di vendite ed un calo della quota di mercato, nonché una perdita considerevole di proventi. Le importazioni in dumping dalla Iugoslavia hanno inoltre impedito all'industria comunitaria, che stava appena uscendo da una situazione di crisi, di sfruttare appieno la ripresa della domanda di laminati piatti a freddo e di migliorare, di conseguenza, la propria redditività.

(19) La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio fosse stato causato da altri fattori, quali una contrazione del consumo comunitario e le importazioni provenienti da altri paesi terzi, non formanti oggetto della denuncia di dumping. Provvisoriamente si è accertato che anche le importazioni dagli altri paesi terzi erano moderatamente aumentate durante il periodo d'inchiesta; tuttavia, dato il forte incremento del consumo comunitario, la loro quota di mercato era diminuita dell'1,5 %, mentre quella iugoslava era aumentata, nello stesso periodo, del 3,7 %.

Dagli elementi di cui dispone la Commissione, risulta inoltre che oltre il 90 % delle importazioni da altri paesi terzi proveniva da Stati con i quali la Commissione ha concluso intese in materia di acciaio. La Commissione ritiene, pertanto che, date le restrizioni quantitative e la diminuzione della quota di mercato di tali paesi, nonché gli obblighi assunti dagli stessi per il rispetto delle norme comunitarie in materia di prezzi, tali importazioni non possono aver causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

(20) Il notevole aumento dei prodotti importati in dumping e prezzi di vendita degli stessi nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere, in via provvisoria, che, considerate in sè, le importazioni in dumping di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, laminati a freddo, originari della Iugoslavia debbono essere ritenute tali da provocare un pregiudizio considerevole per l'industria comunitaria interessata.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(21) La Commissione ha dovuto considerare il fatto che l'industria siderurgica comunitaria è confrontata con la necessità di proseguire la ristrutturazione, e che tornare a condizioni di mercato normali, tramite lo smantellamento progressivo della normativa di crisi introdotta dalla Commissione, è possibile soltanto se sul mercato vengono stabilite eque condizioni di commercio.

A tale riguardo, le importazioni in dumping di ingenti quantitativi di prodotti nella Comunità hanno rimesso in questione anche gli obiettivi perseguiti dalle misure esterne adottate nell'ambito della politica siderurgica della Comunità; i paesi terzi che hanno concluso intese commerciali siderurgiche con la Comunità, infatti, rispetteranno e rinnoveranno tali intese soltanto se riterranno di avere ragionevoli possibilità di vendere i quantitativi previsti ai livelli di prezzi concordati.

(22) Nonostante la recente ripresa del mercato siderurgico, appena sufficiente per sormontare la situazione di crisi e per consentire alla Commissione di smantellare il sistema dei contingenti di produzione, sussistono gravi difficoltà per l'industria siderurgica comunitaria. Occorre proseguire la ristrutturazione onde adeguare maggiormente le capacità alla domanda a medio termine, modernizzare le attrezzature e razionalizzare i metodi di produzione. A tale scopo le pratiche sleali degli esportatori stranieri non devono impedire ai produttori comunitari da un lato, di realizzare un profitto sufficiente e, dall'altro, di realizzare i prezzi di listino fissati per il proprio mercato. Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che l'adozione di provvedimenti è nell'interesse della Comunità.

Onde impedire che venga causato un ulteriore pregiudizio durante la procedura, tali provvedimenti devono assumere la forma di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, laminati a freddo, originari della Iugoslavia.

E. ALIQUOTA DEL DAZIO

(23) Visto che l'industria comunitaria deve poter realizzare i prezzi pubblicati onde ricavare un utile sufficiente e contenere l'incidenza della ristrutturazione entro limiti accettabili, il dazio deve essere inferiore al margine di dumping, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio accertato, ed essere espresso come un importo in ecu da pagare su ciascuna tonnellata importata nella Comunità. Tale forma di dazio sembra più indicata, date le circostanze specifiche del mercato di questi prodotti, per garantire l'efficacia della misura e prevenirne l'elusione. La Commissione, pertanto, ha stabilito che per eliminare il pregiudizio è necessario un dazio provvisorio pari a 54 ECU su ciascuna tonnellata importata nella Comunità.

(24) Si dovrà stabilire un termine entro il quale le parti interessate potranno rendere note le loro osservazioni e chiedere un'audizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici »), di spessore uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di cui ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90, 7209 90 10, 7209 90 90, originari della Iugoslavia.

2. L'importo del dazio è di 54 ECU per 1 000 kg.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera circolazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2424/88/CECA, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

A norma degli articoli 11, 12 e 14 della decisione n. 2424/88/CECA, essa si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che la Commissione adotti misure definitive prima dello scadere di tale periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

(3) GU n. C 184 del 14. 7. 1988, pag. 4.

(1) GU n. C 120 del 15. 5. 1985, pag. 25.

GU n. C 119 del 5. 5. 1987, pag. 3.

GU n. C 333 dell'11. 12. 1987, pag. 2.

GU n. C 17 del 22. 1. 1988, pag. 2.

(2) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.