REGOLAMENTO (CEE) N. 3860/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0041 - 0041
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3860/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4196/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3278/89 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1989; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni I, II (acque norvegesi a nord del 62 ° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1989, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni I, II (acque norvegesi a nord del 62 ° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1989. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni I, II (acque norvegesi a nord del 62 ° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 45. (4) GU n. L 317 del 31. 10. 1989, pag. 44.