REGOLAMENTO (CEE) N. 3850/89 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1989 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune dell'origine
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0008 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3850/89 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1989 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune dell'origine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (2), in particolare l'articolo 14, considerando che, indipendentemente da qualsiasi accordo o altra misura di carattere preferenziale, le disposizioni applicabili nel settore agricolo prevedono regimi speciali d'importazione che consentono, in particolare, di accordare il beneficio di dazi e prelievi ridotti all'importazione per taluni prodotti di paesi terzi; considerando che tali regimi possono assumere forme diverse e fondarsi su basi giuridiche distinte pur basandosi in generale sulla nozione d'origine dei prodotti; considerando che la loro attuazione rende pertanto necessario il controllo dell'origine dei prodotti e occorre di conseguenza disporre di certificati d'origine; considerando che, se i certificati d'origine richiesti debbono soddisfare, in generale, alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, è opportuno definire il modello di formulario da utilizzare, per facilitare l'applicazione pratica dei regimi d'importazione in questione e garantire la loro applicazione uniforme nei vari paesi terzi; considerando che, per permettere i controlli e le verifiche che risultassero necessari a garantire l'applicazione dei regimi speciali d'importazione, occorre anche determinare le modalità della procedura di cooperazione amministrativa che può essere istituita nel quadro di tali regimi; considerando che il presente regolamento produce i suoi effetti unicamente allorché i regimi speciali d'importazione e le decisioni che li mettono in vigore nella Comunità vi fanno riferimento; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento definisce le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, nei casi in cui tali regimi fanno riferimento alle disposizioni delle parti 1 e 2 del presente regolamento. 1a PARTE Certificati d'origine Articolo 2 1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono stati istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello allegato al presente regolamento. 2. Tali certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate « autorità preposte al rilascio », se i prodotti cui si riferiscono i predetti certificati possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità. 3. Tali certificati devono inoltre riportare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 1. 4. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 1, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a partire dalla data della loro emissione da parte delle autorità preposte al rilascio. Articolo 3 1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni del presente regolamento sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto della dicitura « originale » posta accanto al titolo del documento. Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura « copia ». 2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine. Articolo 4 1. Il certificato d'origine ha il formato 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco, senza paste meccaniche, del peso di alemeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato in giallo in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici. 2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Articolo 5 1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. 2. Il certificato non deve presentare alcuna raschiatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate barrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità preposte al rilascio. Articolo 6 1. I certificati d'origine rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono. 2. Gli spazi non utilizzati delle caselle 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. Articolo 7 Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità preposta al rilascio e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità preposta al rilascio custodisce una copia di ciascun certificato rilasciato. Articolo 8 In via eccezionale, il certificato d'origine di cui al presente regolamento può essere rilasciato successivamente all'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari. Le autorità preposte al rilascio del certificato d'origine previsto dal presente regolamento possono rilasciare tale documento a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle dei relativi documenti d'esportazione. I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella « Osservazioni » una delle seguenti menzioni: - EXPEDIDO A POSTERIORI, - UDSTEDT EFTERFOELGENDE, - NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT, - EKDOTHEN EK TON YSTERON, - ISSUED RETROSPECTIVELY, - DÉLIVRÉ A POSTERIORI, - RILASCIATO A POSTERIORI, - AFGEGEVEN A POSTERIORI, - EMITIDO A POSTERIORI. 2a PARTE Cooperazione amministrativa Articolo 9 1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui alla prima parte del presente regolamento, il beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa. Il presente paragrafo non pregiudica eventuali deroghe previste dagli specifici regimi speciali d'importazione. A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee: - i nome e gli indirizzi delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine ed il facsimile dei timbri da queste utilizzati; - i nomi e gli indirizzi delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 10 che segue. Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri. 2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione delle Comunità europee le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione. Articolo 10 1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al presente regolamento viene effettuato per sondaggio ed ogni qualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute. Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali competenti. Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti. 2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo, designata al paese terzo d'esportazione, indicando, eventualmente, le ragioni di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico. qualora queste decidessero di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità consentono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie. Articolo 11 1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità. Essi devono permettere di determinare se i certificati d'origine rispediti nelle condizioni di cui all'articolo 10 si applichino alle merci effettivamente esportate e se queste ultime possano effettivamente fruire dei regimi speciali d'importazione. 2. Se non viene ottemperato alle domande di controllo a posteriori entro sei mesi, le autorità competenti nella Comunità rifiutano definitivamente di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11. ALLEGATO 1.2 // // // 1 Speditore // CERTIFICATO D'ORIGINE per l'importazione nella Comunità economica europea di prodotti agricoli N. ORIGINALE // // // 2 Destinatorio (indicazione facoltativa) // 3 AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO // // 4 Paese d'origine // // // NOTE A. Il formulario del certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, unitamente alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità. // 5 Osservazioni 1.2 // // // 6 N. d'ordine - Marche e numeri - Numero e natura dei colli - DESIGNAZIONE DELLE MERCI // 7 Massa lorda e netta (kg) // 1,2 // // 8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. // Luogo e data del rilascio: Firma: Timbro dell'autorità preposta al rilascio: // // 9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ //