REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1951/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta, e recante un adeguamento monetario in materia di aiuto alla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 21/12/1989 pag. 0024 - 0025
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1951/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta, e recante un adeguamento monetario in materia di aiuto alla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89 (4), stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1277/84, l'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta non può superare la differenza esistente tra il prezzo minimo pagato al produttore comunitario e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori; che lo stesso articolo stabilisce il metodo di calcolo di quest'ultimo prezzo; che l'applicazione di tali disposizioni induce a modificare l'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta, fissato dal regolamento (CEE) n. 1951/89 della Commissione (5); considerando che quando l'andamento delle varie monete degli Stati membri è tale da provocare distorsioni fra i produttori comunitari, data l'assenza, in questo settore, di meccanismi specifici di compensazione monetaria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1277/84 viene stabilito un sistema di adeguamento monetario per correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza sul prezzo minimo, previa deduzione dell'aiuto, delle differenze esistenti tra il tasso di conversione agricolo e la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso di un periodo da determinare; che, stante la situazione del mercato nel settore della trasformazione delle pesche, l'attuale andamento delle monete degli Stati membri può effettivamente creare distorsioni tra i produttori di taluni Stati membri; che è pertanto necessario ricorrere a un meccanismo di adeguamento applicando all'aiuto un coefficiente destinato a ravvicinare il prezzo di costo dei prodotti considerati nei vari Stati membri; che è necessario stabilire le modalità di calcolo di tale coefficiente; considerando che è opportuno porre in essere la modifica dell'aiuto alla produzione e il meccanismo di adeguamento monetario con efficacia retroattiva al 3 agosto 1989, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2367/89; considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1951/89 è modificato come segue: 1. È inserito il seguente articolo: « Articolo 1 bis 1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'indicenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per: - prezzo di costo: il prezzo minimo al produttore previa deduzione dell'aiuto; - tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso del primo trimestre dell'anno in cui ha inizio la campagna di commercializzazione considerata. 3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II. 4. La domanda d'aiuto dovrà indicare separatamente la quantità trasformata prima del 3 agosto 1989 e quella trasformata a partire da tale data. » 2. L'allegato esistente diventa allegato I e la tabella dell'aiuto alla produzione è sostituita dalla seguente: « Aiuto alla produzione 1.2,3 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in // 1.2.3 // // Spagna // altri Stati membri // // (1) // (2) // // // // Pesche sciropate e/o conservate al succo naturale di frutta // 10,546 // 12,643 // // // (1) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione indicato in questa colonna non viene concesso. (2) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro diverso dalla Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione indicato in questa colonna non viene concesso. » 3. È inserito il seguente allegato II. « ALLEGATO II Coefficienti di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, applicabili per la campagna 1989/1990 1.2 // FB // 1 // Dkr // 1 // DM // 1,013 // Dra // 0,898 // Pta // 1,077 // FF // 0,975 // £Irl // 0,975 // Lit // 0,987 // Fl // 1 // Esc // 1,003 // £ // 0,975 » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 3 agosto 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29. (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 98.