31989R3833

REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1951/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta, e recante un adeguamento monetario in materia di aiuto alla produzione

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 21/12/1989 pag. 0024 - 0025


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1951/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta, e recante un adeguamento monetario in materia di aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89 (4), stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1277/84, l'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta non può superare la differenza esistente tra il prezzo minimo pagato al produttore comunitario e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori; che lo stesso articolo stabilisce il metodo di calcolo di quest'ultimo prezzo; che l'applicazione di tali disposizioni induce a modificare l'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta, fissato dal regolamento (CEE) n. 1951/89 della Commissione (5);

considerando che quando l'andamento delle varie monete degli Stati membri è tale da provocare distorsioni fra i produttori comunitari, data l'assenza, in questo settore, di meccanismi specifici di compensazione monetaria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1277/84 viene stabilito un sistema di adeguamento monetario per correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza sul prezzo minimo, previa deduzione dell'aiuto, delle differenze esistenti tra il tasso di conversione agricolo e la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso di un periodo da determinare; che, stante la situazione del mercato nel settore della trasformazione delle pesche, l'attuale andamento delle monete degli Stati membri può effettivamente creare distorsioni tra i produttori di taluni Stati membri; che è pertanto necessario ricorrere a un meccanismo di adeguamento applicando all'aiuto un coefficiente destinato a ravvicinare il prezzo di costo dei prodotti considerati nei vari Stati membri; che è necessario stabilire le modalità di calcolo di tale coefficiente;

considerando che è opportuno porre in essere la modifica dell'aiuto alla produzione e il meccanismo di adeguamento monetario con efficacia retroattiva al 3 agosto 1989, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2367/89;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1951/89 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo:

« Articolo 1 bis

1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'indicenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per:

- prezzo di costo: il prezzo minimo al produttore previa deduzione dell'aiuto;

- tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso del primo trimestre dell'anno in cui ha inizio la campagna di commercializzazione considerata.

3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II.

4. La domanda d'aiuto dovrà indicare separatamente la quantità trasformata prima del 3 agosto 1989 e quella trasformata a partire da tale data. »

2. L'allegato esistente diventa allegato I e la tabella dell'aiuto alla produzione è sostituita dalla seguente:

« Aiuto alla produzione

1.2,3 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in // 1.2.3 // // Spagna // altri Stati membri // // (1) // (2) // // // // Pesche sciropate e/o conservate al succo naturale di frutta // 10,546 // 12,643 // // //

(1) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione indicato in questa colonna non viene concesso.

(2) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro diverso dalla Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione indicato in questa colonna non viene concesso. »

3. È inserito il seguente allegato II.

« ALLEGATO II

Coefficienti di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, applicabili per la campagna 1989/1990

1.2 // FB // 1 // Dkr // 1 // DM // 1,013 // Dra // 0,898 // Pta // 1,077 // FF // 0,975 // £Irl // 0,975 // Lit // 0,987 // Fl // 1 // Esc // 1,003 // £ // 0,975 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 98.