REGOLAMENTO (CEE) N. 3787/89 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1989 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2806/71 che stabilisce delle regole generali relative alla concessione della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 16/12/1989 pag. 0043 - 0043
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3787/89 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1989 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2806/71 che stabilisce delle regole generali relative alla concessione della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 17, para- grafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione, del 23 dicembre 1971, che stabilisce delle regole generali relative alla concessione della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), ha soppresso la concessione della restituzione all'esportazione per la farina il cui amido sia stato sottoposto ad un trattamento termico, a motivo della ridotta quota comunitaria nel commercio di tali prodotti; considerando che per lo stesso motivo e, inoltre, in ragione del premio per l'incorporazione nell'alimentazione animale allora concesso per i cereali denaturati, il regolamento in esame ha altresì soppresso la concessione della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso derivati da un prodotto di base denaturato; considerando che nel frattempo è insorto un certo interesse economico per l'esportazione di farina il cui amido sia stato trattato termicamente e che non esiste più il premio per l'incorporazione dei cereali denaturati nell'alimentazione animale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2806/71 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.