31989R3737

REGOLAMENTO (CEE) N. 3737/89 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto della categoria di prodotti n. 22 (numero d'ordine 40.0220), e gli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé), delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88, della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 14/12/1989 pag. 0017 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3737/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto della categoria di prodotti n. 22 (numero d'ordine 40.0220), e gli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé), delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88, della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto della categoria di prodotti n. 22 (numero d'ordine 40.0220), e gli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88, della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680), originari dell'India, il massimale è fissato rispettivamente a 618 e 87 t; che, alla data del 27 aprile 1989 e 22 maggio 1989 rispettivamente, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 17 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0220 // 22 (tonnellate) // 5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00 // Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto // 40 0680 // 68 (tonnellate) // 6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 // Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) della categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88 // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.