REGOLAMENTO (CEE) N. 3620/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità -
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1989 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3620/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 34, considerando che, secondo l'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3013/89, in caso di versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini, deve essere riscosso, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento dal territorio dello Stato membro in questione, un importo pari a quello del medesimo; considerando che, come dimostra l'esperienza, tale disposizione potrebbe dare luogo a serie divergenze d'applicazione, in caso d'esportazione fuori dalla Comunità; che è necessario mantenere la disposizione che prevede, in via transitoria, che per i prodotti del settore delle carni ovine esportati fuori dalla Comunità non venga prelevato un importo pari al premio variabile alla macellazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 l'importo ivi previsto non viene prelevato all'esportazione dei prodotti in causa fuori dalla Comunità. 2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione (2) è svincolata quando è stata fornita la prova che tali prodotti sono stati immessi in consumo in un paese terzo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990 sino al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.