31989R3471

Regolamento (CEE) n. 3471/89 della Commissione, del 17 novembre 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 21/11/1989 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0099


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3471/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1989

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/89 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 e, precisamente, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Designazione della merce // Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Zaino in tessuto (100 % di fibre sintetiche) al quale è cucito un indumento leggero di tessuto tipo giacca a vento (anorak) che può essere ripiegato in uno dei tre scomparti dello zaino. // 4202 92 91 // La classificazione determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura è nonché dal testo dei codici NC 4202 e 4202 92 91. L'articolo non può essere classificato al capitolo 62 in quanto la sua utilizzazione come indumento è accessoria. // // //