REGOLAMENTO (CEE) N. 3345/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche della categoria di prodotti n. 101 (numero d' ordine 40.1010), originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 08/11/1989 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3345/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche della categoria di prodotti n. 101 (numero d'ordine 40.1010), originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche della categoria di prodotti n. 101 (numero d'ordine 40.1010), originari della Romania, il massimale è fissato a 2 t; che, alla data del 7 luglio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Romania, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari della Romania: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.1010 // 101 (tonnellate) // ex 5607 90 00 // Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.