31989R3342

REGOLAMENTO (CEE) N. 3342/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d' ordine 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 08/11/1989 pag. 0009 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3342/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, il massimale è fissato a 57 t; che, alla data del 22 maggio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari del Messico:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0550 // 55 (tonnellate) // 5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99 // Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.