31989R3267

REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/89 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acido citrico del codice NC 2918 14 00, originario dell' Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 31/10/1989 pag. 0024 - 0024


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico del codice NC 2918 14 00, originario dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico del codice NC 2918 14 00, originario dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'acido citrico del codice NC 2918 14 00, originario dell'Indonesia, il massimale individuale è fissato a 350 000 ECU; che, in data 16 ottobre 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'acido citrico del codice NC 2918 14 00, originario dell'Indonesia, il massimale individuale è fissato a 350 000 ECU; che, in data 16 ottobre 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0210 // 2918 14 00 // Acido citrico // // // 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0210 // 2918 14 00 // Acido citrico // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1. (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.