Regolamento (CEE) n. 3171/89 del Consiglio, del 16 ottobre 1989, concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 26/10/1989 pag. 0001 - 0001
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 26/10/1989 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 15 pag. 0119
REGOLAMENTO (CEE) N. 3171/89 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 1989 concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio di cooperazione CEE- Egitto che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1) è stato firmato il 18 gennaio 1977; considerando che in virtù dell'articolo 25 del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo predetto, il Consiglio di cooperazione CEE-Egitto ha adottato la decisione n. 1/89 che modifica il protocollo n. 2; considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 1/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1989. Per il Consiglio Il Presidente M. DELEBARRE (1) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.