31989R3121

REGOLAMENTO (CEE) N. 3121/89 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 1989 che modifica le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie del Messico con l' istituzione di un dazio antidumping su tali importazioni, fatta eccezione di quelle realizzate a partire da vendite per l' esportazione nella Comunità effettuate dalle società i cui impegni sono stati accettati -

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 19/10/1989 pag. 0001 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3121/89 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 1989

che modifica le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie del Messico con l'istituzione di un dazio antidumping su tali importazioni, fatta eccezione di quelle realizzate a partire da vendite per l'esportazione nella Comunità effettuate dalle società i cui impegni sono stati accettati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel giugno 1985, la Commissione ha aperto una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di fibre acriliche originarie di Israele, del Messico, della Romania e della Turchia (2).

(2) Con la decisione 86/468/CEE (3), il Consiglio ha accettato, nell'ambito di questa procedura e per le importazioni originarie del Messico, gli impegni assunti dalle società Celanese Mexicana SA (Messico) e Celulosa y Derivados SA (Guadalajara) ed ha pertanto chiuso la relativa inchiesta antidumping.

(3) Agli inizi del 1988, il comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS), ha presentato alla Commissione, a nome di quasi tutti i produttori comunitari del settore interessato, una richiesta di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie del Messico e di riapertura della relativa inchiesta.

La richiesta adduceva un mutamento delle circostanze ritenuto sufficiente, previo parere conforme del comitato antidumping, per procedere, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84 (4), al riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni dei prodotti in questione originari del Messico.

(4) Di conseguenza, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha annunciato il riesame di tali misure e la riapertura dell'inchiesta, soprattutto per quanto riguarda le denunce di dumping e le condizioni delle importazioni in questione; nella richiesta si sostiene infatti che tali misure non sono sufficienti per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, constatato con la decisione 86/468/CEE. Il riesame riguarda le importazioni di fibre acriliche in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, di cui al codice NC ex 5503 30 00 (già sottovoce 56.01 A della tariffa doganale comune e codice Nimexe 56.01-15) dette anche « borra », di fasci di filamenti acrilici di cui al codice NC ex 5501 30 00 (già sottovoce 56.02 A della tariffa doganale comune e codice Nimexe 56.02-15), detti anche « fasci » e di fibre acriliche in fiocco cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, di cui al codice NC ex 5506 30 00 (già sottovoce 56.04 A della tariffa doganale comune e codice Nimexe 56.04-15) dette anche « pettinati acrilici ».

La Commissione ne ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese produttore, il ricorrente e i produttori comunitari, e ha

dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione.

La maggior parte dei produttori comunitari e dei produttori/esportatori, nonché un importatore, hanno reso noto il loro punto di vista per iscritto, e un certo numero di essi ha chiesto e ottenuto un'audizione.

Nessun acquirente-utilizzatore del prodotto ha reso note le sue osservazioni.

(5) La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per un accertamento dei fatti ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti imprese:

a) Produttori comunitari

- Bayer AG, Leverkusen, Germania,

- Courtaulds Fibres SA, Barcellona, Spagna,

- Courtaulds Fibres Ltd, Coventry, Regno Unito,

- Courtaulds SA, Coquelles, Francia,

- Enichem Fibre Spa, San Donato Milanese, Italia,

- Fibras Sintéticas de Portugal SARL, Barreiro, Portogallo,

- Hoechst AG, Francoforte sul Meno, Germania,

- Montefibre Hispania SA, Barcellona, Spagna,

- Montefibre Spa, Milano, Italia,

- SNIA Fibre Spa, Cesano Maderno, Italia.

b) Produttori/esportatori

- Celulosa y Derivados SA, Guadalajara, Messico,

- Fibras Sintéticas SA, Città del Messico, Messico,

- Fibras Nacionales de Acrilico SA, abbreviato Finacril, Città del Messico, Messico,

- R & M international Sales Corporation, Filadelfia, Stati Uniti.

c) Importatore

- Diprotex SA, Barcellona, Spagna.

d) Altri

- Celanese Mexicana SA, Città del Messico, Messico,

- Kaltex, Città del Messico, Messico.

(6) L'inchiesta sulle pratiche di dumping e sulle differenze di prezzo riguardava il periodo 1o novembre 1987-30 aprile 1988.

(7) Le parti che hanno pienamente collaborato all'inchiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali la Commissione intendeva modificare o raccomandare la modifica delle misure antidumping applicabili alle importazioni dei prodotti in questione originari del Messico. È stato loro concesso un termine per poter presentare osservazioni.

B. DUMPING

I. Produttori/esportatori noti

a) Valore normale

(8) Per ciascun tipo di fibre, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi realmente pagati o pagabili durante operazioni commerciali normali per i prodotti simili destinati al consumo sul mercato messicano.

b) Prezzi all'esportazione

(9) Per ciascun tipo di fibra, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità.

c) Confronto

(10) Per confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, se del caso, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, tra cui le condizioni di credito, le spese di trasporto, di assicurazione e di movimentazione e le spese accessorie. Tali differenze sono state debitamente prese in considerazione quando era stata sufficientemente comprovata la fondatezza delle richieste presentate. Tutti i raffronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

d) Margine di dumping

(11) Dall'esame dei fatti è risultato il persistere di pratiche di dumping, con margini pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, debitamente adeguati.

Si sono così stabiliti i seguenti margini di dumping, espressi in percentuale del valore totale franco frontiera comunitaria:

1.2.3.4 // // // // // Produttori/esportatori // Borra Codice NC ex 5503 30 00 // Fasci Codice NC ex 5501 30 00 // Pettinati Codice NC ex 5506 30 00 // // // // // Fibras Sintéticas // cfr. altri // 19,23 % // cfr. altri // Celulosa y derivados // 12,64 % // 13,29 % // 8,76 % // Crisol Textil // cfr. altri // cfr. altri // 18,07 % // Altri // 12,64 % // 19,23 % // 18,07 % // // // //

II. Altri produttori/esportatori

(12) Per i produttori/esportatori per i quali non si è potuto stabilire un margine di dumping specifico relativo a tutti o ad alcuni tipi di fibre in base ai dati da essi comunicati, il margine di dumping è stato calcolato, per il tipo o i tipi di fibre in questione, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che avrebbe dato una possibilità di eludere il dazio se avesse ammesso che il margine di dumping dei produttori/esportatori suddetti poteva essere inferiore, per il tipo o i tipi di fibre interessati, al margine di dumping più elevato constatato nell'ambito dell'inchiesta.

C. PREGIUDIZIO ED INADEGUATEZZA DELLE MISURE ISTITUITE, VISTI L'ANDAMENTO E LE CONDIZIONI DELLE IMPORTAZIONI

(13) L'esistenza di un grave pregiudizio imputabile alle importazioni originarie del Messico è stata stabilita con la decisione 86/468/CEE. Successivamente, però, si è constatato che le misure istituite non avevano eliminato tale pregiudizio.

(14) Dai dati raccolti dalla Commissione risulta che, dopo tale constatazione, il volume delle importazioni di tutte le fibre in questione originarie del Messico, pari a 722 tonnellate nel 1985 e a 7 618 tonnellate nel 1986, è passato, dopo l'entrata in vigore delle misure antidumping, a 12 025 tonnellate nel 1987, il che rappresenta, in valore assoluto, un aumento del 57,85 % rispetto al 1986 e del 1 565,51 % rispetto al 1985. Nei primi quattro mesi del 1988, dette importazioni sono arrivate a 2 753 tonnellate. Supponendo che continuino allo stesso ritmo negli ultimi otto mesi del 1988, esse dovrebbero raggiungere 8 259 tonnellate, pari ad un aumento dell'8,41 % rispetto al 1986 e del 1 043,91 % rispetto al 1985.

Esaminando i dati relativi ai prezzi di queste importazioni, si osserva che il loro prezzo medio che, per tutte le fibre, era di 1 620 ecu/tonnellata nel 1985 e di 1 650 ecu/tonnellata nel 1986, è sceso a circa 1 456 ecu/tonnellata nel 1987 e a 1 437 ecu/tonnellata nei primi quattro mesi del 1988; si tratta di una diminuzione pari rispettivamente al 10,12 % e all'11,3 % rispetto ai prezzi del 1985 i cui livelli particolarmente bassi hanno - è opportuno ricordarlo - giustificato l'adozione delle misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni originarie del Messico.

(15) Inoltre, i dati relativi al periodo di riferimento indicano che i prezzi delle importazioni del prodotto originario del Messico erano non soltanto inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari (con una sottoquotazione media di oltre il 18 %, dazi non corrisposti), ma non raggiungevano neppure il costo medio di produzione di questi ultimi. Dal 1985 in poi, la quota di mercato dei produttori comunitari è costantemente diminuita, mentre aumentava quella dei prodotti messicani. Tra il 1985 e il 1987, come si è detto in precedenza, sono aumentate le vendite dei produttori/esportatori dei prodotti messicani nella Comunità, mentre sono diminuite quelle dei produttori comunitari. Supponendo che il volume delle vendite realizzate da questi ultimi nei primi quattro mesi del 1988 abbia subito un'evoluzione identica negli otto mesi successivi, il calo registrato nel 1988 corrisponderebbe ad una diminuzione del 9,5 % rispetto al volume raggiunto nel 1985. Infine, in linea generale, i risultati largamente positivi registrati nel 1986 da tutti i produttori comunitari si sono deteriorati nel 1987 per trasformarsi in perdite per alcuni di essi nel periodo di riferimento e segnatamente nel primo trimestre 1988.

(16) Il rilevante aumento delle importazioni, il deterioramento delle condizioni in cui sono state effettuate, il quale ha prodotto un considerevole margine di sottoquotazione, e il peggioramento della situazione finanziaria dei produttori comunitari costituiscono prove sufficienti che le misure di salvaguardia istituite nel 1986 non consentono di eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni originarie del Messico, e definitivamente accertato nella decisione 86/468/CEE.

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che le vendite per l'esportazione sono state effettuate da società diverse da quelle espressamente citate nella decisione 86/468/CEE e che, dopo l'accettazione degli impegni di prezzo offerti in dollari statunitensi dagli esportatori indicati in tale decisione, questa moneta si è deprezzata di oltre il 20 % rispetto alla maggior parte delle monete europee, per cui il prezzo degli impegni si è rilevato insufficiente.

I dati raccolti non hanno consentito di imputare la situazione dell'industria comunitaria e l'inadeguatezza delle misure istituite in passato ad altri fattori quali, ad esempio, il volume ed il prezzo delle importazioni originarie di altri paesi terzi, tra cui quelli oggetto della precedente procedura.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

E CONCLUSIONE

(17) Di conseguenza, visto il persistere delle pratiche di dumping constatate in precedenza, è necessario rafforzare le misure adottate in passato, affinché possa infine essere raggiunto l'obiettivo fissato la momento della loro istituzione, ossia eliminare, nell'interesse della Comunità, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria interessata. La profonda ristrutturazione intrapresa nell'ultimo decennio dall'industria comunitaria delle fibre chimiche e gli ingenti investimenti destinati da alcuni produttori comunitari alla tutela dell'ambiente, infatti, hanno un senso a livello comunitario soltanto se accompagnati da misure tali da tutelare sufficientemente l'industria comunitaria contro le pratiche di dumping di tutti i produttori/esportatori stranieri.

Pertanto, le misure esistenti nei confronti delle imputazioni dei prodotti interessati originari del Messico, istituite dal Consiglio con la decisione 86/468/CEE, devono essere rivedute e sostituite da quelle sotto indicate.

E. MODIFICHE DELLE MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE

I. Impegni in materia di prezzi

(18) Dopo essere state informate delle principali conclusioni dell'inchiesta, le società Celulosa y Derivados, Crisol Textil, Finacril, Fibras Sintéticas e R & M International Sales Corporation hanno offerto impegni per le loro vendite all'esportazione nella Comunità.

Tali impegni porteranno i prezzi all'esportazione nella Comunità ad un livello ritenuto accettabile per eliminare i margini di dumping constatati, o perlomeno per garantire all'industria comunitaria un reddito sufficiente per consentirle di proseguire le sue attività ed eliminare il pregiudizio da essa subito.

Dato il numero limitato delle società in causa, la Commissione ha considerato realistica l'accettazione dei suddetti impegni, che del resto costituisce una misura costruttiva data la particolare situazione del Messico quale paese in via di sviluppo.

È quindi opportuno accettare gli impegni offerti e chiudere la procedura di riesame senza istituire un dazio antidumping nei confronti dei produttori/esportatori interessati.

II. Dazio

(19) Per evitare qualsiasi elusione, nonché il ripetersi dei fatti che hanno giustificato l'apertura della presente procedura di riesame, è opportuno istituire un dazio antidumping sulle importazioni dei prodotti venduti a destinazione della Comunità da esportatori diversi da quelli sopra indicati; il dazio deve applicarsi a tutte le importazioni dei prodotti interessati, originarie del Messico e realizzate a partire da vendite per l'esportazione nella Comunità effetuate da società diverse da quelle per cui è stato accettato un impegno in materia di prezzi.

(20) Le aliquote dei dazi da istituire nei confronti dei prodotti interessati sono state determinate in base alle differenze esistenti tra un prezzo minimo all'interno della Comunità, tale da garantire all'industria comunitaria del settore un reddito sufficiente per poter proseguire le sue attività, e i prezzi ai quali sono state realizzate le importazioni in causa, calcolati secondo i dati disponibili. In nessun caso tali importi superano i margini di dumping rilevati.

Le aliquote dei dazi, espresse in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

- Codice NC ex 5503 30 00 (Borra): 12,6 %,

- Codice NC ex 5501 30 00 (Fasci): 19,2 %,

- Codice NC ex 5506 30 00 (Pettinati): 18,0 %.

F. DISPOSIZIONI FINALI

(21) Per motivi di sicurezza giuridica è opportuno abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 1, lettere c) e d) della decisione 86/468/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre acriliche in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la la filatura, di cui al codice NC ex 5503 30 00, di fasci di filamenti acrilici, di cui al codice NC ex 5501 30 00 e di fibre acriliche in fiocco cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, di cui al codice NC ex 5506 30 00, originarie del Messico.

2. L'importo del dazio, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato è pari a:

- Codice NC ex 5503 30 00: 12,6 %,

- Codice NC ex 5501 30 00: 19,2 %,

- Codice NC ex 5506 30 00: 18,0 %.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita stabiliscono il pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione. Essi vengono maggiorati o diminuiti dell'1 % per ogni mese di ritardo o di anticipo. 3. Il dazio non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1, direttamente esportati nella Comunità dalle seguenti società:

- Celulosa y Derivados SA, Guadalajara, Messico,

- Crisol Textil, Città del Messico, Messico,

- Fibras Nacionales de Acrilico SA, abbreviato Finacril, Città del Messico, Messico,

- Fibras Sintéticas SA, Città del Messico, Messico,

- R & M International Sales Corporation, Filadelfia, Stati Uniti d'America,

I cui impegni in materia di prezzi sono stati accettati.

4. Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali sono applicabili a questo dazio.

Articolo 2

L'articolo 1, lettere c) e d) della decisione 86/468/CEE è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DELEBARRE

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 159 del 29. 6. 1985, pag. 2.

(3) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(5) GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 3.