31989R3116

REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/89 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1989 recante modifica del regolamento n. 163/67/CEE che fissa l' importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 18/10/1989 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0163


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1989

recante modifica del regolamento n. 163/67/CEE che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/89 (5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7),

considerando che l'articolo 8 di entrambi i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75, nonché l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 prevedono la possibilità di introdurre importi supplementari ai prelievi applicabili all'importazione dei prodotti avicoli in questione, se il prezzo d'offerta franco frontiera è inferiore al prezzo limite; che le modalità di determinazione del prezzo d'offerta franco frontiera sono definite all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 (9);

considerando che, per snellire le procedure amministrative ed evitare rischi di distorsioni sui mercati, è opportuno procedere ad un raffronto tra prezzo d'offerta e prezzo limite in ecu ed esprimere quindi il prezzo d'offerta franco frontiera in ecu mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89 (11);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il prezzo di offerta è espresso in ecu in base ai prezzi di cui al paragrafo 2, rilevati nella moneta nazionale dello Stato membro interessato e convertiti in ecu mediante i tassi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), vigenti il giorno in cui sono stati rilevati i prezzi di cui trattasi.

Tuttavia, qualora i prezzi di cui al paragrafo 2 riguardino un periodo mensile, essi sono convertiti in ecu applicando la media mensile dei tassi in questione.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(5) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(8) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

(9) GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

(10) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

(11) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 8.