31989R3107

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/89 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1989 recante modifica della versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione -

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989 pag. 0015 - 0015


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1989

recante modifica della versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli,

considerando che da una verifica è emerso che la versione spagnola dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1763/89 (3), potrebbe dare adito ad un'interpretazione non conforme a quella delle altre lingue; che occorre pertanto rettificare il testo in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« a) la prueba de que los productos se han despachado al consumo en un Estado miembro en el que es aplicable el montante compensatorio de adhesión; dicha prueba se aportará: ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.

(3) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 26.