REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/89 DELLA COMMISSIONE dell' 11 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 745/87 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso -
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 12/10/1989 pag. 0030 - 0031
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/89 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 745/87 che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89 (2), in particolare l'articolo 15, considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, le modifiche di carattere tecnico agli atti comunitari in cui figura la nomenclatura combinata sono effettuati dalla Commissione; considerando che il regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/88 (4) deve essere adeguato alla nomenclatura combinata con modifiche di carattere tecnico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 745/87 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 1 In deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 le descrizioni delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 e 3809 10 della nomenclatura combinata contenuto nell'allegato I sono sostituite dal seguente testo: 1.2.3 // // // // "Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre una tonnellata - Coefficiente - // // // // 3505 // Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: // // ex 3505 10 // - Destrina e altri amidi e fecole modificati: // // 3505 10 10 // - - Destrina (4) // 1,14 // // - - altri amidi e fecole modificati: // // 3505 10 90 // - - - altri (4) // 1,14 // 3505 20 // - Colle (4) // 1,14 // ex 3809 // Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: // // 3809 10 // - a base di sostanze amidacee (4) // 1,14 // // // (4) La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina." » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 15. (4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 23.