31989R3034

REGOLAMENTO (CEE) N. 3034/89 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai polimeri di stirene, in forme primarie e altre dei codici NC 3903, 3915 e 3920 originari del Brasile e del Messico, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 10/10/1989 pag. 0032 - 0032


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3034/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai polimeri di stirene, in forme primarie e altre dei codici NC 3903, 3915 e 3920 originari del Brasile e del Messico, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i polimeri di stirene, in forme primarie e altre dei codici NC 3903, 3915 e 3920, originari del Brasile e del Messico, il massimale individuale è fissato a 4 100 000 ECU; che, in data 10 giugno 1989, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile e del Messico, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile e del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 13 ottobre 1989 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile e del Messico:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0457 // 3903 // Polimeri di stirene, in forme primarie // // 3915 20 00 // Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene // // 3920 30 00 3920 99 50 // Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto // // // - di polimeri di stirene // // // - di prodotti di polimerizzazione di addizione // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.