REGOLAMENTO (CEE) N. 2903/89 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve -
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 29/09/1989 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0147
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2903/89 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 20 bis, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 2902/89 ha modificato l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE per prevedere una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve; che, considerate l'evoluzione della tecnologia di produzione e delle abitudini alimentari dei consumatori, è opportuno estendere il beneficio della restituzione all'olio impiegato nella fabbricazione di conserve di crostacei e molluschi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 591/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 591/79 è modificato come segue: 1) All'articolo 1 sono soppressi i termini « di pesci e di ortaggi ». 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 È concessa una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione del codice NC 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi dei codici NC 2001 e 2002. » 3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Gli Stati membri garantiscono, mediante un regime di controllo, che la restituzione alla produzione sia concessa unicamente per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.