31989R2838

Regolamento (CEE) n. 2838/89 del Consiglio, del 18 settembre 1989, concernente l' applicazione della decisione n. 1/89 del comitato misto CEE-Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e che stabilisce le disposizioni di attuazione della dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE- Austria - Decisione n. 1/89 del Comitato misto CEE- Austria, del 20 luglio 1989, che modifica l' allegato III al protocolo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 27/09/1989 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 2838/89 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1989

concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del comitato misto CEE-Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e che stabilisce le disposizioni di attuazione della dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE-Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato il 22 luglio 1972 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando, da un lato, che ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/89 che modifica il protocollo n. 3;

considerando, dall'altro lato, che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del comitato misto CEE-Austria, resa applicabile nella Comunità con il regolamento (CEE) n. 1598/88 (1), prevede il riesame, a determinate condizioni, delle modifiche apportate alle norme sull'origine in seguito all'introduzione del sistema armonizzato; che, ai sensi di tale dichiarazione comune, il comitato misto deve adottare una decisione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti all'accordo;

considerando che tale riesame riguarda i casi in cui la trasposizione delle norme in materia di origine applicabili nel sistema armonizzato non sia stata del tutto neutra e sia quindi necessario ripristinare il contenuto essenziale delle precedenti norme in materia di origine;

considerando che, in vista delle decisioni del comitato misto a questo proposito, occorre definire una posizione comune della Comunità; che occorre, successivamente, rendere tali decisioni applicabili nella Comunità;

considerando che tale procedimento decisionale non consente di rispettare il termine di tre mesi stabilito nella dichiarazione comune; che occorre pertanto accelerare tale procedura e stabilire che la posizione comune della Comunità sia adottata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 della Commissione (3); che occorre altresì conferire alla Commissione il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione nella Comunità delle decisioni del comitato misto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/89 del comitato misto CEE-Austria.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68:

a) la posizione comune della Comunità in vista delle decisioni del comitato misto CEE-Austria relative al riesame delle modifiche apportate alle norme di origine in

seguito all'introduzione del sistema armonizzato nel quadro della dichiarazione comune acclusa alla decisione n. 1/88 del comitato misto;

b) l'applicazione nella Comunità delle decisioni di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. CURIEN

(1) GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30.