REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/89 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1989 relativo alla sospensione della pesca dei gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Francia -
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 06/09/1989 pag. 0005 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/89 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1989 relativo alla sospensione della pesca dei gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Francia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/88 del Consiglio, dell'11 dicembre 1988, che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2370/89 (4), prevede dei contingenti di gamberetti per il 1989; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberetti nelle acque della zona NAFO I (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di gamberetti nelle acque della zona NAFO I (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1989. La pesca dei gamberetti nelle acque della zona NAFO I (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 7.